Sentenza n. 83/1962
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1962 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 2d.lgs. 91/1944
citata
- art. 20legge 1497/1939
- art. 43legge 1497/1939
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 26 febbraio 1962, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 6 marzo successivo ed iscritto al n. 3
del Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzioni tra la Regione
siciliana e lo Stato, sorto a seguito del decreto del Ministro per la
pubblica istruzione 1 dicembre 1961, concernente "dichiarazione di
notevole interesse pubblico della zona in località " Disueri " sita
nell'ambito dei Comuni di Butera e Mazzarino (Caltanissetta)".
Udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Pietro Virga, per il ricorrente, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Ministro per la pubblica istruzione con decreto 1 dicembre
1961, pubblicato nel n. 320 della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
1961, dichiarava che la zona in località "Disueri", sita nel
territorio dei Comuni di Butera e Mazzarino (prov. di Caltanissetta),
"ha interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497" ed
è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge
stessa.
Contro questo decreto la Regione siciliana il 24 febbraio 1962
promoveva ricorso per conflitto di attribuzioni, ricorso che veniva
notificato il 26 febbraio immediatamente successivo.
2. - La Regione ha impugnato il provvedimento per due motivi.
Il primo motivo è la violazione di norme statutarie e legislative:
in virtù dell'art. 14, lett. n, dello Statuto della Regione siciliana
spetta alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di
tutela del paesaggio (cioè delle bellezze naturali e panoramiche a cui
si riferisce la citata legge n. 1497 del 1939, a norma della quale è
stato emesso il provvedimento impugnato); l'art. 20 dello stesso
Statuto attribuisce le funzioni esecutive e amministrative concernenti
questa e altre materie al Presidente e agli Assessori regionali;
benché non siano ancora intervenute le norme d'attuazione, gli organi
della Regione e in particolare l'Assessore alla pubblica istruzione
sono investiti delle suddette funzioni in virtù del D.L.C.P.S. 30
giugno 1947, n. 567: decreto che attribuiva al Presidente regionale e
alla Giunta i poteri già conferiti all'Alto Commissario e alla
Consulta regionale dal R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91, e successive
modificazioni, fra i quali poteri sono compresi quelli del Ministro
della pubblica istruzione.
Poiché queste norme, emanate nel tempo in cui il Governo nazionale
era investito anche di potestà legislativa costituzionale, sono ancora
in vigore, il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione le
ha manifestamente violate.
La Regione conclude ricordando come il Consiglio di Stato si sia
pronunciato più volte in questi termini (decisioni n. 1049 del 1959 e
n. 1051 del 1960).
Il secondo motivo del ricorso è la violazione di tre decreti del
Presidente della Repubblica: a norma della citata legge n. 1497 del
1939, art. 13, terzo e quarto comma, i provvedimenti, come quello
impugnato, che riguardano località turistiche e opere pubbliche,
richiedono rispettivamente il concerto col Ministro per il turismo (nel
1944 Ministro per la cultura popolare) e colle singole Amministrazioni
interessate a quelle opere; se poi interessano cave o miniere, è
richiesto il concerto col Ministro per l'industria e commercio, previo
avviso dell'Ufficio minerario distrettuale (art. 30 del R. D. 3 giugno
1940, n. 1357).
Ma alle suddette Amministrazioni dello Stato sono subentrate nella
Regione siciliana l'Assessore regionale al turismo (art. 1 del D. P. R.
9 aprile 1956, n. 510), l'Assessore regionale ai lavori pubblici (art.
1 del D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878) e l'Assessore regionale
all'industria (art. 1 del D.P.R.5 novembre 1949, n. 1182). Perciò,
siccome è indiscutibile che la zona in località "Disueri" comprende,
oltreché luoghi di interesse turistico e opere pubbliche di notevole
importanza, alcune cave già sfruttate sotto la tutela del Distretto
minerario di Caltanissetta, il provvedimento impugnato doveva essere
emesso di concerto coi predetti Assessori regionali.
Poiché ciò non si è fatto, conclude la Regione, il decreto del
Ministro per la pubblica istruzione deve essere annullato così come è
stato annullato, per un motivo simile, l'analogo decreto 20 giugno 1958
(sentenza n. 65 del 16 dicembre 1959 della Corte costituzionale).
3. - -I1 Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito, a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il
17 marzo 1962 e ha depositato una memoria il 24 maggio 1962.
Sul primo motivo, la Presidenza del Consiglio contesta la validità
delle pronuncie emesse dal Consiglio di Stato in un campo che non è di
sua competenza e rileva che, in materia di tutela del paesaggio,
mancando le norme d'attuazione, la Regione è priva di poteri. Né
questi possono essere esercitati dal Presidente e dagli Assessori
regionali quali organi decentrati dello Stato: infatti, il D.L.C.P.S.
n. 561 del 1947, invocato dalla Regione, ha attribuito agli organi
regionali soltanto quei poteri dell'Alto Commissario che derivano da
norme ancora applicabili e non quelli derivanti da norme abrogate per
incompatibilità con lo Statuto regionale entrato frattanto in vigore
(sentenze n. 18 del 1957 e n. 45 del 1959 della Corte costituzionale);
la Regione, d'altronde, non può invocare neanche l'art. 20, primo
comma, ultima parte, dello Statuto, che disciplina l'esercizio
decentrato di funzioni statali: a parte che per questo esercizio
occorrono le direttive dello Stato, tale norma si riferisce a funzioni
che lo Statuto stesso riserva allo Stato e non a quelle che esso
invece, attribuisce alla Regione, come accade in materia di turismo e
di tutela del paesaggio.
Quanto al secondo motivo, la Presidenza del Consiglio nega che il
provvedimento impugnato dovesse essere emesso di concerto con
l'Assessore al turismo: infatti, questo accordo risulta necessario, a
norma dell'art. 13, terzo comma, della legge n. 1497 del 1939, solo
quando nella zona sottoposta a vincolo vi siano luoghi dichiarati di
interesse turistico, dichiarazione che in questo caso non c'è stata,
come attesta la Sopraintendenza ai monumenti di Palermo (doc. n. 3).
Né occorreva il concerto coll'Assessore ai lavori pubblici poiché
il decreto impugnato, essendo a carattere generale, non ha a che fare
con quei provvedimenti particolari che riguardano singole opere
pubbliche (solo per questi il citato art. 13, quarto comma, prevede
l'accordo con le singole Amministrazioni interessate, cioè in primo
luogo col Ministro per i lavori pubblici). Infine, il consenso
dell'Assessore all'industria non era neanch'esso necessario poiché
l'art. 30 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, richiamato dalla
Regione, si riferisce soltanto ai provvedimenti particolari relativi
all'apertura e all'esercizio di cave o miniere, cioè a casi diversi da
quello che ha dato origine al ricorso. La Presidenza del Consiglio
conclude osservando che, se si accogliesse la tesi della Regione, ogni
provvedimento generale d'imposizione del vincolo paesistico
richiederebbe il consenso di tutte le Amministrazioni a cui fanno capo
le opere pubbliche comprese nella zona: il che sarebbe assurdo.
4. - Nella discussione orale sono state ribadite le opposte tesi.
In particolare, la difesa regionale ha replicato specialmente ad
alcuni rilievi sviluppati dalla Presidenza del Consiglio nella sua
memoria: quanto all'affermazione, secondo cui non tutte le norme
attributive di competenza agli organi regionali, contenute nei decreti
del 1944 e successivi, sarebbero in vigore, la Regione l'ha dichiarata
incomprensibile: infatti, o quelle norme sono tutte cadute con la
pubblicazione dello Statuto regionale (il che non è sostenibile, come
risulterebbe anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale) o
sono tutte in vigore; e allora, se si ritiene che senza le norme
d'attuazione la potestà amministrativa non è passata alla Regione
nelle materie di sua competenza esclusiva, è evidente che rispetto a
tali materie la posizione degli organi regionali è identica a quella
che essi hanno rispetto alle materie di competenza statale: perciò,
quando si riconosce che, a norma del decreto n. 567 del 1947,
l'esercizio di questi ultimi poteri è attribuito alla Regione,
altrettanto deve dirsi riguardo alla materia di esclusiva competenza
regionale. È vero che mancano le direttive dello Stato (art. 20 dello
Statuto della Regione siciliana); ma l'assenza di direttive non può
paralizzare l'attività amministrativa che la legge consente alla
Regione.
Infine, la difesa regionale, passando a discutere il secondo motivo
del ricorso, ha ricordato che il concerto col Ministro dell'industria
è sempre necessario quando c'è conflitto fra l'esigenza turistica,
che richiede la tutela del paesaggio, e quella economica, che esige lo
sfruttamento del sottosuolo: conflitto che, in questo caso, sarebbe
provato dagli stessi documenti prodotti dall'Avvocatura dello Stato, i
quali accennano a cave di pietra operanti nella località "Disueri" ed
escluse, perché se ne potesse arginale l'esercizio, nella zona
vincolata.
L'Avvocatura dello Stato ha insistito soprattutto
sull'incompatibilità delle disposizioni dei decreti nn. 91 e 416 del
1944 e n. 50 del 1945 con lo Statuto della Regione siciliana,
incompatibilità sopravvenuta almeno con la costituzionalizzazione di
questo ultimo operata dalla legge 26 febbraio 1948, n. 2. Inoltre,
sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, se fossero ancora applicabili
quelle disposizioni, come afferma la difesa regionale, da un lato non
troverebbero spiegazione molte pronuncie della Corte che negano alla
Regione ogni competenza nelle materie che sono potenzialmente coperte
da quei decreti, ma su cui non ci sono state norme d'attuazione;
dall'altro, si dovrebbe dubitare della costituzionalità del D.L.C.P.S.
n. 567 del 1947 perché esso attribuirebbe agli organi regionali quei
poteri che, secondo lo Statuto, spetteranno alla Regione soltanto
quando si siano emanate le norme d'attuazione. Considerato in diritto :
1. - Nel primo motivo del ricorso la difesa regionale si richiama
innanzi tutto agli artt. 14, lett. n, e 20 dello Statuto speciale
siciliano: il provvedimento impugnato violerebbe tali norme poiché è
stato emesso da un organo dello Stato (Ministro della pubblica
istruzione) in materia che è di competenza esclusiva della Regione
siciliana.
Tale assunto non può trovare accoglimento. Non c'è dubbio che il
decreto del Ministro della pubblica istruzione riguardi la tutela delle
bellezze naturali e che questa sia oggetto di competenza esclusiva
della Regione siciliana. Senonché a differenza da quanto è avvenuto
nel campo del turismo, dove sono state già emanate le norme di
attuazione, in materia di bellezze naturali la potestà amministrativa,
mancando ancora quelle norme, non è ancora passata alla Regione.
Né si può dire che l'esercizio di tale potestà spetti alla
Regione siciliana in virtù dell'art. 20, primo comma, seconda parte,
dello Statuto regionale: infatti, è vero che questa norma, come si
deve ritenere secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale,
consente agli organi regionali di svolgere attività amministrativa
statale anche in terreno di competenza esclusiva della Regione quando
non si siano emanate le norme d'attuazione; ma, appunto, perché ciò
accada occorrono direttive del Governo nazionale, direttive che in
questo caso sono mancate totalmente.
Sotto tale profilo la Corte costituzionale, respingendo il ricorso
della Regione siciliana, si uniforma alla propria costante
giurisprudenza, che trae conforto dall'art. 43 dello stesso Statuto
regionale, oltre che dalla disposizione VIII della Costituzione.
2. - La difesa regionale invoca anche i decreti legislativi 18
marzo 1944, n. 91, 28 dicembre 1944, n. 416, 1 febbraio 1945, n. 50, e
il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567, il quale ultimo risulterebbe
violato in quanto attribuisce agli organi della Regione l'esercizio di
quella potestà amministrativa che, anche riguardo alla tutela delle
bellezze naturali, gli altri tre decreti avevano conferito all'Alto
Commissario e alla Consulta regionale.
Com'è noto, il D.L.C.P.S. n. 567 del 1947, "allo scopo di evitare
soluzioni di continuità", volle "assicurare nel territorio dell'Isola
l'ulteriore svolgimento delle funzioni e dei servizi amministrativi"
già svolti dall'Alto Commissario per la Sicilia: poiché, a norma
dell'art. 42 dello Statuto siciliano, l'Alto Commissario e la Consulta
regionale dovevano cessare con la prima elezione dell'Assemblea
regionale siciliana, il che era avvenuto puntualmente il 20 aprile
1947, si volle conservare alla Regione, sotto nuova forma, quel sistema
di decentramento di potestà amministrative statali che vi si era
praticato prima dell'emanazione delle norme statutarie: in attesa che
queste norme venissero integralmente attuate e mentre all'uopo si era
provveduto alla nomina di una commissione paritetica, il D.L.C.P.S. n.
567 attribuiva al Presidente e alla Giunta regionale i poteri che già
erano spettati all'Alto Commissario e alla Consulta regionale. Ciò con
l'intesa che tali poteri restassero a quegli organi regionali nei
limiti in cui e fino a quando la potestà amministrativa, nelle singole
materie, non fosse passata alla Regione o riservata espressamente allo
Stato in virtù di speciali norme statutarie o di leggi ordinarie:
così, infatti, deve essere inteso e così è stato inteso da
precedenti sentenze di questa Corte (n. 18 del 1957 e n. 45 del 1958)
l'inciso contenuto nello stesso art. 1 del predetto D.L.C.P.S. n. 567
del 1947, là dove esso afferma che le disposizioni, con le quali si
attribuiva competenza amministrativa all'Alto Commissario, passavano
agli organi regionali solo "in quanto applicabili".
Né si può dire, come, invece, ha genericamente rilevato
l'Avvocatura generale dello Stato, che tutto il complesso normativo dei
decreti nn. 91 e 416 del 1944 e n. 50 del 1945 sia caduto perché
incompatibile con lo Statuto regionale. Infatti' il D.L.C.P.S. n. 567
del 1947, con cui si conservava l'efficacia di tali disposizioni fu
emesso proprio al fine di soddisfare un'esigenza che era stata
temporaneamente provocata dalla pubblicazione e dalla prima attuazione
dello Statuto regionale; di modo che quell'insieme di norme, essendo
state mantenute in vigore con legge posteriore allo Statuto, non
possono ritenersi abrogate da quest'ultimo, mentre, essendo applicabili
nelle sole materie in cui lo Statuto non ha avuto attuazione, non
appaiono incompatibili con esse.
Non per niente l'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 567 del 1947 stabilendo,
dopo la pubblicazione dello Statuto regionale, che esse continuano ad
osservarsi "in quanto applicabili", presuppone che ne siano venute meno
solo alcune.
Altrettanto infondato è il rilievo che è stato fatto
all'Avvocatura dello Stato nella discussione orale e secondo il quale
l'incompatibilità delle disposizioni racchiuse in quei decreti sarebbe
derivata dalla successiva costituzionalizzazione dello Statuto
siciliano avvenuta con la legge 26 febbraio 1948, n. 2. Questa legge,
infatti, non ha avuto altro scopo ed altro oggetto che di immettere nel
tessuto delle norme costituzionali della Repubblica anche quelle dello
Statuto speciale siciliano: ha attribuito maggior vigore alle norme
statutarie, ma non ha potuto ampliarne il contenuto, né alterare il
rapporto che intercorreva fra esse e le altre leggi, di modo che le
disposizioni dei decreti in oggetto, se avevano avuto efficacia prima
del 26 febbraio 1948, dovevano conservarla anche dopo quella data.
3. - In conclusione, il D.L.C.P.S. n. 567 del 1947 è una legge
ordinaria tuttora vigente ed ha attribuito al Presidente e alla Giunta
i medesimi poteri che già spettavano all'Alto Commissario e alla
Consulta regionale, organi dell'Amministrazione dello Stato.
La conseguenza è che, con ciò, si è venuta a prorogare la
situazione di decentramento organico creatasi coi decreti nn. 91 e 416
del 1944 e n. 50 del 1945: infatti, il D.L.C.P.S. n. 567 del 1947
conferiva quei poteri non alla Regione, ma a due organi del Governo
regionale, il Presidente e la Giunta, considerati quali organi di
decentramento statale.
Col predetto D.L.C.P.S. n. 567 la competenza, in materia di tutela
delle bellezze naturali e in altri campi, non è passata alla Regione
come tale e, pertanto, non si è ancora realizzato quel decentramento
istituzionale che solo apposite norme dello Stato possono attuare.
Ciò significa che nel caso ora sottoposto al giudizio della Corte
costituzionale non è dato profilare un conflitto di attribuzioni fra
Stato e Regione siciliana: infatti, dal D.L.C.P.S. n. 567 del 1947 si
può ricavare soltanto che la dichiarazione di notevole interesse
pubblico della zona in località "Disueri" doveva essere emessa, invece
che da un certo organo statale (Ministro della pubblica istruzione), da
un altro organo, decentrato, dello Stato (Presidente o Giunta
regionale).
Con il che, nell'assenza d'un conflitto tra lo Stato e la Regione,
deve dichiararsi inammissibile il ricorso in questa sede, salva la sua
proponibilità in altra sede.
4. - Quanto al secondo motivo del ricorso, la sua infondatezza si
trae agevolmente dalla esatta interpretazione delle norme a cui esso si
richiama.
Infatti, il concerto con l'Assessore al turismo è necessario
quando il provvedimento interessi località "riconosciute stazioni di
soggiorno, di cura, di turismo" (art. 13, terzo comma, legge n. 1497
del 1939), riconoscimento che non risulta sia avvenuto in questo caso.
Né era necessario il parere dell'ufficio minerario distrettuale e
il concerto con l'Assessore all'industria: l'art. 30 del R. D. n. 1357
del 1940 richiede l'uno e l'altro solo quando si emettano i
provvedimenti speciali, a cui allude, in materia di cave e di miniere,
l'art. 11 della citata legge n. 1497 del 1939 e che non devono
confondersi con la dichiarazione di notevole interesse pubblico
contenuta nel decreto del Ministro della pubblica istruzione: questo è
anche il parere, varie volte espresso, del Consiglio di Stato.
Infine, è vero che tutti i provvedimenti relativi alla tutela
delle bellezze naturali, se riguardano opere pubbliche, devono essere
emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate e
perciò, se si tratta di beni di cui sia titolare la Regione, con
l'Assessore regionale alle opere pubbliche; ma sta di fatto che non
apparisce provata, quanto alla zona sottoposta a vincolo, la presenza
di opere pubbliche a cui si riferisca specialmente il provvedimento
impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che, in mancanza di disposizioni d'attuazione, spetta allo
Stato emettere provvedimenti per la tutela del paesaggio siciliano, a
norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
respinge, pertanto, in riferimento agli artt. 20 e 43 dello Statuto
regionale, il ricorso proposto dalla Regione siciliana;
dichiara, inoltre, inammissibile, ai sensi di cui in motivazione,
il ricorso della Regione siciliana in quanto è stato proposto in
riferimento all'art. 2, lett. c. del decreto legislativo 18 marzo 1944,
n. 91, modificato dai decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre
1944, n. 416, e 1 febbraio 1946, n. 50, e al D.L.C.P.S. 30 giugno
1947, n. 567, recante "norme transitorie per l'attuazione dello Statuto
della Regione siciliana".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte