Sentenza n. 83/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, terzo comma,
del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21
dicembre 1961 dal Pretore di Pisticci nel procedimento civile vertente
tra Albano Giovanni e Di Mitta Domenica, iscritta al n. 151 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio di opposizione alla intimazione convalidata di sfratto
per finita locazione ai sensi dell'art. 668 del Cod. proc. civile
promosso da Albano Giovanni contro Di Mitta Domenica, innanzi al
Pretore di Pisticci, veniva sollevata dalla Di Mitta eccezione di
inammissibilità per non avere l'opponente effettuato il deposito
previsto dal terzo comma dell'art. 668, in relazione con l'art. 651.
Avendo l'Albano eccepito l'illegittimità costituzionale della riferita
disposizione, il Pretore, in accoglimento dell'eccezione, ha deferito a
questa Corte la questione di legittimità della disposizione stessa in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Le ragioni esposte dal Pretore a sostegno della tesi di non
infondatezza della questione sono, con riguardo all'art. 24 della
Costituzione, le seguenti:
1) mentre nessuna importanza ha per la questione l'esiguità della
somma richiesta a titolo di deposito, poiché lo scarso rilievo pratico
d'una norma non ne condiziona il giudizio di corrispondenza ai principi
costituzionali, va notato, invece, che la disposizione in esame è
palesemente ispirata a porre una remora alle azioni giudiziarie;
2) non regge la giustificazione che si voglia indurre la parte ad
una maggiore ponderazione prima di agire in giudizio: "nessuna norma
positiva di carattere generale, infatti, stabilisce che debba rimanere
soddisfatta una tale esigenza". Anzi, se norma in tal senso vi fosse,
non potrebbe non essere in contrasto col citato art. 24 della
Costituzione, così come con esso è in contrasto la vera ratio
dell'art. 668, terzo comma, del Cod. proc. civile, che tende a
ridurre, in determinate ipotesi, il numero delle liti;
3) "neppure sembra giustificato un anticipato giudizio, emesso tra
l'altro dal legislatore, sul diverso grado di fondatezza di due pretese
giuridiche contrapposte, in quanto solo al giudizio definitivo del
magistrato è rimesso l'accertamento della fondatezza di una pretesa
rispetto ad un'altra. Non si vede allora perché una delle parti debba
versare un deposito, per far valere giudizialmente un proprio preteso
diritto... che è ipotizzato probabilmente fondato dallo stesso
legislatore, il quale diversamente non avrebbe dovuto creare l'istituto
del deposito, ma eliminare l'opposizione tardiva" (altrettanto
inspiegabile appare, per le medesime ragioni, il deposito nel giudizio
di cassazione).
Con riguardo al contrasto con l'art. 3 della Costituzione la
ordinanza osserva poi che:
1) la norma impugnata introduce, sin nella fase della
proponibilità dell'azione, una disuguaglianza "tra due soggetti,
portatori di pretese giuridiche contrapposte ma postulate di pari
fondatezza fino alla decisione della causa";
2) più grave ancora è comunque "la disparità di trattamento
conseguente all'omesso deposito", poiché" la categoria degli opponenti
tardivi è soggetta a vedersi automaticamente prodotto l'accertamento
della pretesa avversaria, senza avere la possibilità di contrastare il
giudizio".
L'ordinanza è stata notificata alle parti private e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ed è stata comunicata ai Presidenti dei
due rami del Parlamento.
Non essendovi state costituzioni nel giudizio innanzi a questa
Corte, essa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
Il terzo comma dell'art. 668 del Cod. proc. civile, del quale il
Pretore di Pisticci ha deferito a questa Corte l'esame di legittimità
in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dispone, tra
l'altro, che l'opposizione dopo la convalida all'intimazione di licenza
o di sfratto, prevista dal primo comma del medesimo art. 668, "deve
essere preceduta dal deposito di cui all'art. 651". La questione sulla
quale la Corte è stata chiamata a giudicare riguarda appunto e
soltanto il precetto che impone l'anzidetto deposito, facendo rinvio
all'art. 651, il quale in sede di disciplina delle opposizioni al
decreto ingiuntivo previste dall'art. 650 e dal primo comma dell'art.
642, impone che esse siano precedute dal deposito di una somma (elevata
dal D.L. 9 aprile 1948, n. 438, a lire 500 o a lire 1000 a seconda
dell'autorità giudiziaria), e assoggetta tale deposito alle norme
relative a quello per il ricorso per cassazione (artt. 364, 369, 381
del Cod. proc. civile).
Con sentenza n. 56 del corrente anno questa Corte ha dichiarato
infondata la questione di legittimità sollevata da vari Pretori, ai
sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti del citato
art. 651.
Osservò la Corte in tale occasione che, siccome la norma dell'art.
651 trova giustificazione nella forza del provvedimento impugnato,
ritenuto dal legislatore meritevole di un particolare trattamento per
la sua speciale capacità di resistenza all'impugnazione (donde
l'opportunità di "evitare che si invochi la tutela giurisdizionale per
una pretesa che presenta gravi elementi di infondatezza", e di
richiamare, in siffatta situazione, gli interessati alla loro
responsabilità nell'apprezzamento delle proprie ragioni evitando di
intralciare l'esercizio della funzione giudiziaria), è da escludere
che l'art. 651 contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dai
quali risulta il diritto di tutti i cittadini, indistintamente, di
agire in giudizio a difesa dei propri diritti e interessi legittimi.
Le ragioni allora enunciate dalla Corte valgono anche a far
escludere la fondatezza della questione ora sollevata a proposito del
terzo comma dell'art. 668 del Cod. proc. civile.
Il deposito di tenuissima entità di cui trattasi ha la funzione
(che ben può considerarsi meramente ammonitrice) di invitare i
soggetti interessati a mostrare un particolare senso di responsabilità
in occasione dell'opposizione ad atti di esecuzione sui quali già
abbia avuto modo di esercitarsi il vaglio del giudice.
È vero che la sanzione che il Codice collega all'omissione del
deposito appare, come in altri casi, ispirata - e già fu notato nella
sentenza sopra ricordata - a criteri formalistici non adeguati
all'importanza del precetto non osservato. Nonostante tale censura, la
disposizione impugnata non può dirsi però lesiva del principio
costituzionale che garantisce a tutti indistintamente la possibilità
di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive
tutelate dall'ordinamento giuridico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del terzo comma dell'art. 668 del Cod. proc. civile, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, proposta dal Pretore di Pisticci
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA- MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte