Sentenza n. 83/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/07/1966 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 202, 233,
primo comma, lett. c, e, f, h, 235, 236, primo e secondo comma, e 237
del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1965
dal Pretore di Santhià nel procedimento civile vertente tra
l'Esattoria consorziale di Livorno Ferraris e Pozzi Carlo, iscritta al
n. 53 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione di Pozzi Carlo;
udita nell'udienza pubblica del 17 maggio 1966 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento di esecuzione immobiliare promossa
dall'esattore di Livorno Ferraris a carico del debitore di imposta,
ing. Carlo Pozzi, sull'intero complesso di immobili di proprietà del
predetto nel Comune di Santhià, l'esattore fece istanza all'Intendente
di finanza affinché si procedesse a nuova valutazione di detti
immobili per la migliore determinazione del prezzo base di incanto.
Eseguita questa nuova valutazione e fissata l'udienza pel primo incanto
avanti al Pretore di Santhià, il convenuto ha proposto in quella sede
eccezione di incostituzionalità degli artt. 210 e da 233 a 237 del
D.P.R. n. 645 del 1958 di emanazione del T.U. delle leggi sulle
imposte dirette, per violazione degli artt. 23 e 113 della
Costituzione. Il Pretore, propostosi preliminarmente il dubbio circa
la propria legittimazione, quale giudice dell'esecuzione esattoriale, a
sollevare questioni di costituzionalità, lo ha risolto in senso
positivo, nella considerazione che il solo fatto della presenza, in
veste di giudice, di un organo dell'autorità giudiziaria ordinaria nel
procedimento esattoriale sia sufficiente a conferirgli tale
legittimazione. Nel merito, il Pretore, dopo avere dichiarato
infondate le eccezioni relative agli artt. 210 e 234, ha ritenuto
invece fondate quelle attinenti agli artt. 233, primo comma, lett. c,
e, f, h, 235, 236, primo e secondo comma, e 237, nonché dell'art. 202
(non denunciato dalla parte, ma avente carattere di presupposto delle
altre norme del detto T.U.) nella considerazione che le disposizioni
dell'art. 236 non consentono al debitore di imposta (e tanto meno ai
terzi creditori) alcuna valida difesa in ordine alla valutazione dei
beni staggiti, che pure è cardine del processo esecutivo, poiché la
richiesta di siffatto accertamento è rimessa alla piena
discrezionalità dell'Intendente di finanza, così che
l'amministrazione finanziaria, che è parte, viene a svolgere
attribuzioni tipiche del giudice dell'esecuzione, mentre il giudice di
fronte a cui si svolge l'incanto, non solo non può disporre la
valutazione che venisse omessa dall'Intendente, o la rinnovazione di
quella che risultasse inadeguata, ma deve uniformarsi a quanto
l'esattore procedente dispone in ordine al tempo e alle modalità delle
vendite. Dalla non manifesta infondatezza della censura proponibile
riguardo a detto art. 236 deve, ad avviso del Pretore, farsi
discendere analogo giudizio in confronto agli altri articoli
denunciati, poiché, ove questi permanessero in vita, sarebbe resa
difficile o impossibile l'esplicazione dei compiti che, in seguito
all'annullamento del primo, dovessero venire assegnati al giudice in
applicazione delle ordinarie disposizioni del Codice di rito.
Accertata la rilevanza della questione sollevata sull'ulteriore corso
del procedimento, il Pretore, con ordinanza del 6 febbraio 1965, ha
disposto la sospensione del medesimo e l'invio degli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza, debitamente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1965 n. 122.
Si è costituito nel giudizio avanti alla Corte l'ing. Carlo
Pozzi, assistito dal curatore provvisorio dott. Giuseppe Carnevale e
difeso dagli avvocati Giovanni Urbani e Ugo Montella. Con deduzioni
depositate il 1 giugno 1965 questi mettono in rilievo come
nell'esecuzione esattoriale il giudice della esecuzione viene a
rivestire una posizione del tutto diversa da quella che assume negli
altri casi di esecuzione forzata. Infatti, mentre in questi ultimi
tutta la procedura è accentrata nelle sue mani, così da impedire che
il debitore sia lasciato alla mercé del creditore, nell'altro caso
egli non è competente ad autorizzare la vendita e neppure a fissarne
le modalità di tempo e di luogo, il prezzo base d'incanto o la misura
minima di aumento delle offerte, o gli eventuali successivi incanti, ed
egualmente incompetente a decidere sui ricorsi che fossero proposti dal
debitore, o da altri creditori, sicché tutto il suo potere si riduce
nel presiedere all'incanto e ad emanare il decreto di trasferimento
dell'immobile. Osservano in particolare, con riferimento alla
determinazione del prezzo base, che è rimesso alla decisione
assolutamente discrezionale, che può risolversi in incontrollato
arbitrio, dell'Intendente disporre una perizia, e questa, dovendo
rimanere affidata necessariamente, senza che ricorra alcuna
giustificazione, all'ufficio tecnico erariale, cioè ancora alla parte
creditrice, viene sottratta al controllo del giudice, con la
possibilità di vendita a prezzo vile di beni che potrebbero soddisfare
anche i diritti di terzi creditori. Né vale far riferimento ai
ricorsi in via amministrativa o giurisdizionale avanti agli organi di
giustizia amministrativa, poiché questi rimedi risultano in realtà
meramente illusori, e d'altra parte l'azione per risarcimento si rende
esperibile solo nella ipotesi che il danno sia dipendente da
comportamento doloso o colposo dell'esattore, ipotesi che difficilmente
si realizza nel caso di normale esercizio da parte dell'esattore dei
poteri discrezionali a lui consentiti dalla legge. Concludono
chiedendo che venga dichiarata la illegittimità costituzionale degli
articoli denunciati.
Si è costituito anche il Presidente del Consiglio dei Ministri,
assistito e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
prodotto le deduzioni in data 13 aprile 1965 ed una successiva memoria
il 22 aprile 1966. In tali scritture, dopo avere espresso l'opinione
che sia da riconoscere l'ammissibilità della questione, alla stregua
di quanto deciso dalla Corte nella sua sentenza n. 12 del 1957,
sostiene che essa si palesa priva di fondamento. Premessa la menzione
delle divergenze esistenti in dottrina circa la natura della procedura
esattoriale, da alcuni ritenuta amministrativa, da altri
giurisdizionale, sia pure di natura eccezionale, e richiamata la
sentenza n. 87 del 1962 con cui la Corte ha ritenuto che l'esecuzione
esattoriale rientra fra le procedure amministrative, costituendo
applicazione del principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo,
deduce da questa la estraneità della fattispecie rispetto alla norma
consacrata nell'art. 24, che può trovare applicazione solo per le
procedure giudiziarie. Pertanto il problema delle garanzie
costituzionali del cittadino si pone solo sotto il profilo dell'art.
113, del quale però è da escludere la violazione, se si tenga
presente quanto dispongono gli artt. 208 e 209 del detto T.U., nonché
i principi impliciti invocabili, in base ai quali deve ritenersi che
rimane integro il diritto di esperire davanti all'autorità
giurisdizionale competente i rimedi contro comportamenti arbitrari e
dannosi esplicati nel corso del procedimento. Osserva poi che, in ogni
caso, anche a volere accedere all'opinione della giurisdizionalità del
procedimento in esame, la censura di violazione dell'art. 24 non si
paleserebbe fondata, dato che, sia l'affidamento all'Intendente del
potere di disporre sull'istanza di nuova valutazione prodotta dal
debitore, sia la predeterminazione fatta dalla legge dell'organo cui va
affidata l'esecuzione della perizia (non assimilabile al caso del
parere vincolante del Genio civile previsto dalla legge n. 253 del
1950, dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 70 del 1961)
risultano giustificate, l'una e l'altra, dall'interesse generale al
normale svolgimento della vita finanziaria dello Stato, e non ledono
quel grado minimo di difesa che è garantito dall'art. 24. Rileva
infine che l'eliminazione di ogni dubbio sulla costituzionalità
dell'articolo 236 conduce a far cadere anche l'eccezione relativa alle
altre disposizioni denunciate.
Nella memoria l'Avvocatura illustra il carattere di concessionario
di pubblico servizio rivestito dall'esattore, per dedurne che la sua
attività nel procedimento espropriativo viene a coincidere con quella
esplicata dalla pubblica Amministrazione, sicché l'intervento del
giudice ordinario, interferendo nello svolgimento dell'azione
amministrativa, si porrebbe in contrasto con i principi della divisione
dei poteri. Insiste perché la questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - In via preliminare è da accertare se il Pretore, quale
giudice preposto all'esecuzione esattoriale immobiliare ai sensi
dell'art. 200 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sia legittimato a
sollevare le questioni di illegittimità costituzionale di cui
all'articolo 134 della Costituzione. La Corte, nelle sue precedenti
pronuncie, ha ritenuto che gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1
del 1948, 23 della legge n. 87 del 1953 e 1 delle Norme integrative
consentano una determinazione dei requisiti necessari alla valida
proposizione delle questioni stesse, tale da condurre, per una parte, a
far considerare "autorità giurisdizionale" anche organi che, pur
estranei all'organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente
adibiti a compiti di diversa natura, siano tuttavia investiti, anche in
via eccezionale, di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione
della legge, ed all'uopo posti in posizione super partes, e per
un'altra a conferire carattere di "giudizio" a procedimenti che, quale
che sia la loro natura e le modalità di svolgimento, si compiano però
alla presenza e sotto la direzione del titolare di un ufficio
giurisdizionale.
Poiché pertanto, alla stregua dell'interpretazione adottata, i due
requisiti, soggettivo ed oggettivo, non debbono necessariamente
concorrere affinché si realizzi il presupposto processuale richiesto
dalle norme richiamate, e poiché nella specie ricorre uno di essi, e
cioè l'intervento di un soggetto appartenente all'autorità
giudiziaria ordinaria, anche se non destinato (almeno nella fase del
procedimento esecutivo riguardante la vendita dei beni pignorati) alla
risoluzione di controversie, la questione sollevata con l'ordinanza in
esame si deve ritenere ammissibile.
2. - Nel merito la questione è infondata. Deve anzitutto essere
confermato quanto la Corte ha già in precedenza statuito in ordine al
carattere sostanzialmente amministrativo del procedimento previsto
dagli artt. 200 e seguenti del citato T.U. (sentenza n. 87 del 1962).
Dal che deriva che non potrebbe mai riscontrarsi nella disciplina
disposta dalle norme sottoposte alla Corte una violazione del diritto
di difesa, che l'art. 24 vuole sempre garantito, ma per i soli
procedimenti giurisdizionali. Nessuna questione di costituzionalità
può pertanto proporsi in confronto all'art. 236, nella parte in cui
non consente il ricorso ad altro consulente tecnico che non sia
l'ufficio tecnico erariale, allorché si debba procedere a perizia del
prezzo base di incanto del bene pignorato, essendo proprio dei
procedimenti amministrativi di giovarsi, quando occorra, dell'opera di
consulenza degli uffici appositamente costituiti a tale scopo nel seno
della pubblica Amministrazione. Nessun accostamento si rende possibile
fra la norma in esame e quella che la sentenza n. 70 del 1961 ha
dichiarato incostituzionale perché sottraeva al giudice, cui erano
sottoposte controversie in materia di diritti soggettivi, il potere di
scelta del perito e lo vincolava all'accertamento dei fatti compiuto
dall'ufficio tecnico designato dalla norma stessa.
Neppure fondate, sotto l'aspetto dell'allegata violazione dell'art.
24, possono considerarsi le censure riguardanti la diversa posizione
che nella esecuzione esattoriale viene attribuita al giudice rispetto
all'altra che questi riveste nell'ordinario procedimento esecutivo, ed
in particolare la censura rivolta all'art. 202, secondo cui la vendita
dei beni pignorati si effettua a cura dell'esattore senza
autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Infatti tale diversità
corrisponde alla specifica finalità del primo tipo di esecuzione,
intesa a tutelare il preminente interesse della pubblica finanza, che
esige il ricorso a strutture più agili e rapide, nelle quali il posto
predominante è rilasciato all'attività di impulso le di decisione dei
soggetti dell'amministrazione, come l'Intendente di finanza, o operanti
per suo conto, come l'esattore. Il quale ultimo, essendo tenuto
all'obbligo del non scosso per riscosso, non potrebbe adempierlo se non
fosse messo in condizione di venire rapidamente in possesso della somma
dovuta dal debitore di imposta.
3. - Risulta dalle precedenti considerazioni che la questione di
costituzionalità in esame è prospettabile solo con riferimento al
primo comma del detto art. 24, che garantisce a tutti di agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Principio che trova applicazione, quando si contesti la legittimità
degli atti amministrativi, nella norma dell'art. 113, al quale
esclusivamente deve aversi riguardo per la soluzione della questione
prospettata. Tale articolo ha, nel secondo comma, inibito al
legislatore di disporre esclusioni o limitazioni della tutela
giurisdizionale per singole categorie di atti o per singoli mezzi di
impugnativa, consentendogli solo, nell'ultimo comma, di determinare in
quali casi sia possibile disporre l'annullamento dell'atto
(escludendone eventualmente alcuni), nonché gli organi competenti a
dichiararlo e gli effetti conseguenziali.
Non è esatta l'interpretazione che nell'ordinanza si dà della
norma dell'art. 236 del T.U. (che è quella direttamente rilevante per
la soluzione del giudizio a quo), secondo cui al debitore d'imposta
sarebbe riconosciuto il solo potere di rivolgere istanza all'Intendente
di finanza, diretta a chiedergli che si disponga una nuova stima degli
immobili pignorati, mentre i conseguenti provvedimenti dell'Intendente
stesso non sarebbero assoggettabili ad alcun sindacato. È invece da
ritenere che, contrariamente a quanto afferma il Pretore, le norme
generali sulla giustizia amministrativa trovino piena applicazione
anche in confronto al sub-procedimento di cui all'art. 236, che si
conclude con la decisione dell'Intendente di finanza in ordine alla
determinazione del prezzo base. Il principio consacrato nell'art. 113
appare suscettibile di piena applicazione anche in confronto alle
decisioni relative alla determinazione del prezzo base, impugnabili,
per qualsiasi motivo di illegittimità compreso quello dell'eccesso di
potere, o mediante il ricorso straordinario (entro il minore termine
stabilito dall'art. 208) o con ricorso al Consiglio di Stato, al quale
compete anche il potere di disporre la sospensione del procedimento in
corso di svolgimento.
4. - L'infondatezza della questione relativa agli artt. 202 e 236
deve essere dichiarata anche per quelle sollevate in correlazione alla
prima con riferimento agli artt. 233, 235 e 237 del T.U. citato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Pretore di Santhià
sulla legittimità costituzionale degli artt. 202, 233, primo comma,
lett. c, e, f, h, 235, 236, primo e secondo comma, e 237 del T.U. delle
leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, in relazione agli artt. 24 e 131 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI-
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte