Sentenza n. 83/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1968 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52r.d.l. 2/1940
usata come parametro
citata
- art. 3d.l. 799/1948
- art. 24d.l. 799/1948
- art. 22r.d.l. 1639/1936
- art. 18d.l. 799/1948
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del R.D.L.
9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762
(istituzione dell'I.G.E.); dell'art. 22 del R.D.L. 7 agosto 1936, n.
1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016, e modificato con
R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2013 (riforma degli ordinamenti tributari);
e dell'art. 18 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799 (provvedimenti in materia
di I.G.E.), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dal
Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra la Latteria
sociale di Brignano Gera d'Adda e l'Amministrazione finanziaria dello
Stato, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966.
Visti gli atti di costituzione della Latteria sociale e
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per l'Amministrazione finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio civile, promosso contro l'Amministrazione delle
finanze, la Società cooperativa latteria sociale di Brignano Gera
d'Adda, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del decreto
ministeriale 27 novembre 1963, che la condannava al pagamento della
somma di lire 354.425 quale ammontare dell'I.G.E. evasa, e di lire
500.000 di pena pecuniaria. La Cooperativa sosteneva che non sussisteva
affatto l'acquisto presso terzi di latte, addebitatole presuntivamente
per il periodo gennaio 1951-settembre 1955, sull'erroneo presupposto di
un determinato coefficiente di resa del formaggio prodotto.
L'Amministrazione delle finanze eccepiva il difetto di
giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di
questione di estimo semplice.
Con ordinanza del 23 giugno 1966, il Tribunale di Brescia, premesso
trattarsi effettivamente di estimo semplice, ha ritenuto che dal
combinato disposto dell'art. 52 del R. D.L. 9 gennaio 1940, n. 2,
istitutivo dell'imposta sull'I.G.E., convertito nella legge 19 giugno
1940, n. 762, dell'art. 6, comma primo, all. E della legge n. 2248 del
20 marzo 1865, e dell'art. 22 del R. D.L.7 agosto 1936, n. 1639,
convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016 e modificato con R. D.L.27
ottobre 1937, n. 2013, si deduce che la tutela giurisdizionale dei
diritti soggettivi relativi a questioni di estimazione semplice in
materia di I.G.E. non riscossa in abbonamento, non è prevista né
davanti alle Commissioni tributarie, né davanti all'autorità
giudiziaria ordinaria; e ciò in contrasto con l'art. 113 della
Costituzione, per il quale ogni diritto soggettivo del privato è
tutelato, nei confronti della pubblica amministrazione, in via
giurisdizionale.
Poiché inoltre l'art. 18 del D.L.3 maggio 1948, n. 799, prevede la
giurisdizione di apposite commissioni tributarie per le controversie in
materia di I.G.E. riscossa in abbonamento, vi è altresì contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, per i medesimi
diritti, la tutela giurisdizionale viene ad essere condizionata dalle
diverse modalità di pagamento dell'imposta (in abbonamento o non)
nonostante l'identità intrinseca del tributo.
Il Tribunale ha pertanto sollevato la questione di legittimità
costituzionale delle suindicate norme, in riferimento agli artt. 113, 3
e 24 della Costituzione, ordinando la sospensione del procedimento e la
rimessione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15
ottobre 1966.
Nel giudizio dinanzi questa Corte si sono costituiti la Società
cooperativa latteria sociale di Brignano Gera d'Adda, e
l'Amministrazione delle finanze rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Con le deduzioni depositate in data 19 ottobre 1966 la difesa della
predetta Cooperativa rileva innanzi tutto che il Tribunale avrebbe ben
potuto decidere la controversia, seguendo l'insegnamento della dottrina
e della più autorevole giurisprudenza della Corte di cassazione, la
quale ha affermato il principio che tutte le questioni in materia di
imposta sulla entrata, per le quali sia escluso il controllo delle
Commissioni tributarie, rientrano nella competenza del giudice
ordinario, ancorché integranti casi di estimazione semplice.
Relativamente alla questione di legittimità costituzionale la
stessa difesa fa presente che l'esame va portato su quelle norme che
sottraggono alla tutela del giudice ordinario le questioni di
estimazione semplice. Queste norme non si rinvengono nell'art. 6 della
legge del 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; si ritrovano invece nell'art.
22 del decreto legislativo n. 1639 dell'anno 1936, che, riguardando nel
suo contesto le imposte dirette, mantiene la competenza dell'autorità
giudiziaria su ogni controversia, escludendo però le questioni di
"semplice estimazione dei redditi". Ritiene tuttavia la Società che
questa disposizione, riferita soltanto alle imposte dirette, non
comprenda affatto l'I.G.E., che è imposta indiretta.
L'Avvocato generale dello Stato, con le deduzioni depositate in
data 31 ottobre 1966 rileva la infondatezza della questione giacché
l'art. 52 della legge n. 762 del 1940 va interpretato nel senso che è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale in materia di estimazione
semplice riguardante l'applicazione dell'I.G.E., come per altro è
stato deciso da numerose sentenze della Corte di cassazione. Considerato in diritto :
L'ordinanza di rimessione ritiene che, in materia tributaria, le
controversie, le quali abbiano per oggetto la estimazione semplice per
valutazione induttiva in fatto dei cespiti imponibili, siano tutte
escluse dalla competenza della autorità giudiziaria, senza alcuna
distinzione fra imposte dirette ed imposte indirette, compresa l'I.G.E.
E poiché per le controversie relative all'I.G.E. corrisposta mediante
applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente non è
ammesso neppure il ricorso alle Commissioni tributarie, previsto
dall'art. 18 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799, limitatamente all'I.G.E.
corrisposta in abbonamento, mancherebbe, in tali ipotesi, la tutela
giurisdizionale dei diritti derivanti da una eventuale imposizione
fiscale basata su una stima erronea, con violazione dei principi
enunciati negli artt. 13, 3 e 24 della Costituzione
La questione non è fondata.
La Corte ritiene che alla imposta generale sulla entrata non sono
applicabili né la norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. E, che esclude dalla competenza della autorità giudiziaria
le questioni relative all'estimo catastale, ed al riparto di quota e
tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo
la pubblicazione dei ruoli; né la norma dell'art. 22 del R. D.L. 7
agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016, e
modificato con R. D.L.27 ottobre 1937, n. 2013, che mantiene la
competenza della autorità giudiziaria su ogni controversia che non si
riferisca a semplice estimazione di redditi.
Per quanto la Corte di cassazione abbia ritenuto nel passato il
contrario, numerose recenti sentenze pronunziate a sezioni unite e la
più autorevole dottrina affermano che, in materia di I.G.E. - nelle
ipotesi nelle quali non è previsto il ricorso alle Commissioni
tributarie - le questioni di estimazione semplice rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero i sopraindicati artt. 6
e 22 - entrambi dettati con riferimento alle imposte dirette - non
riguardano affatto l'imposta sull'entrata e comunque per essa non
sussistono quelle ragioni che hanno indotto il legislatore ad emanare
le ricordate disposizioni. L'estimo catastale, infatti, richiede
complessi accertamenti tecnici per stabilire il reddito medio,
ordinario e continuativo; il riparto di quota va fatto in base ai vari
catasti per provincia e per comuni, sicché non consente alcun
accertamento singolo; e le imposte dirette colpiscono il reddito,
inteso come periodico aumento di ricchezza. Queste ragioni, che
determinano la esclusione della competenza della autorità giudiziaria,
non valgono affatto per l'I.G.E., che è una imposta indiretta, la
quale colpisce l'entrata in denaro conseguita da persone fisiche, da
persone giuridiche o da enti, nonché alcuni atti economici relativi al
commercio di materie, merci e prodotti.
Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti ed
interessi relativi all'I.G.E., le norme da applicare sono l'art. 52 del
R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n.
762, il quale, senza enunciare alcuna limitazione, espressamente
stabilisce che contro l'ordinanza dell'intendente di finanza e contro
il decreto del Ministro per le finanze è consentito gravame dinanzi
all'autorità giudiziaria in sede civile; l'art. 18 del D.L. 3 maggio
1948, n. 799, che, affidando alle Commissioni tributarie distrettuali e
provinciali la risoluzione in via amministrativa delle controversie
relative all'applicazione della imposta sull'entrata corrisposta
mediante abbonamento, mantiene implicitamente ferma la competenza del
giudice ordinario per le controversie relative alla imposta corrisposta
mediante marche o versamenti in conto corrente postale comprese quelle
di estimazione semplice; e l'art. 28 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639,
che conferma le disposizioni vigenti (e cioè quelle relative alla
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria), per quanto concerne
la risoluzione delle controversie in materia di tassa scambi, che in
epoca successiva è stata sostituita dalla imposta sull'entrata.
Risultando da quanto sopra esposto che, in materia di estimazione
semplice di imposta sull'entrata per le ipotesi sopraindicate, è
consentita l'azione davanti al giudice ordinario, la legge assicura la
tutela giurisdizionale di cui l'ordinanza lamenta la carenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 52 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19
giugno 1940, n. 762 (istituzione dell'I.G.E.); 22 del R.D.L. 7 agosto
1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016, e modificato
con R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2013 (riforma degli ordinamenti
tributari); e 18 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799 (provvedimenti in
materia di I.G.E.), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113
della Costituzione, con ordinanza 23 giugno 1966 del Tribunale di
Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte