Sentenza n. 83/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 327/1906
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 27 ottobre
1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito
commerciale), della relativa legge di delega 28 dicembre 1952, n. 3060,
e dell'art. 2, secondo comma, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n.
327, sull'esercizio della professione di ragioniere, promosso con
ordinanza emessa il 16 novembre 1971 dal pretore di Mondovì nel
procedimento civile vertente tra Caldera Giglio Giorgio e Toso Michele,
iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 29 gennaio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile vertente tra Caldera Giglio
Giorgio e Toso Michele, avente per oggetto la richiesta di pagamento
del compenso per espletamento di attività professionali riservate ai
ragionieri, il convenuto eccepiva che l'istante non era iscritto nel
relativo albo.
L'attore replicava deducendo, tra l'altro, la illegittimità
costituzionale:
dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (delega
al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti
delle professioni di esercente in economia e commercio e di
ragioniere), e del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale), in relazione all'art.
81, ultimo comma, della Costituzione;
del citato d.P.R. n. 1068 del 1953, in relazione all'articolo 73,
terzo comma, della Costituzione;
dell'art. 2, secondo comma, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n.
327 (sull'esercizio della professione di ragioniere), in relazione agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nel ritenere pregiudiziali e non manifestamente infondate le
questioni, il pretore di Mondovì, con ordinanza emessa il 16 novembre
1971, osservava, circa la prima questione, che l'articolo unico della
legge di delega n. 3060 del 1952 non contiene alcuna indicazione dei
mezzi per far fronte alle nuove o maggiori spese che sarebbero derivate
dalla riforma degli ordinamenti delle professioni suddette, attuata con
il successivo d.P.R. n. 1068 del 1953; e che l'eventuale
incostituzionalità della legge di delega, in relazione all'art. 81,
ultimo comma, della Costituzione, dovrebbe conseguenzialmente
riflettersi anche sul decreto delegato.
Il menzionato d.P.R. n. 1068 del 1953, risultando emanato il 27
ottobre 1953 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 11
febbraio 1954, lederebbe inoltre il precetto costituzionale per cui la
pubblicazione delle leggi deve essere effettuata "subito dopo" la
promulgazione.
L'art. 2, secondo comma, lett. d, della legge n. 327 del 1906,
nella parte in cui richiede per l'iscrizione al Collegio dei ragionieri
l'esito positivo di un esame, previo compimento di un periodo di
pratica professionale di almeno due anni, contrasterebbe, infine, con
gli artt. 3 e 4, primo comma, Cost., poiché ciò determinerebbe "una
discriminazione fra diplomati abbienti, che possono con sicurezza
affrontare dopo gli studi ed il diploma un periodo di praticantato e di
specializzazione senza remunerazione alcuna, e diplomati economicamente
meno dotati aventi necessità di immediata remunerazione, i quali
ultimi sarebbero indotti "a non dedicarsi alla libera professione".
Davanti a questa Corte è intervenuta, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello
Stato, con deduzioni 10 febbraio 1972, rilevando, innanzitutto, che la
legge 28 dicembre 1952, n. 3060, ed il decreto legislativo 27 ottobre
1953, n. 1068, non contengono alcuna disposizione che comporti nuovi
oneri a carico del bilancio dello Stato ed, in secondo luogo (quanto al
preteso contrasto del d.P.R. n. 1068 del 1953 con l'art. 73, terzo
comma, Cost.) che, costituendo la pubblicazione un'attività successiva
al procedimento formativo della legge delegata, che si esaurisce con la
emanazione, il ritardo nella pubblicazione medesima non potrebbe mai
comportarne l'illegittimità costituzionale.
Per quanto riguarda, poi, la dedotta violazione degli articoli 3 e
4 Cost., l'Avvocatura osserva, da un lato, che il diritto al lavoro non
può essere inteso come un diritto che non consenta al legislatore
ordinario di imporre, nell'interesse della collettività, particolari
condizioni di accesso alle singole professioni (tanto che l'art. 33,
quinto comma, Cost. prescrive l'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale) e - dall'altro - che l'art. 2, lett. d,
della legge n. 327 del 1906 non introduce alcuna disparità di
trattamento tra cittadini, in quanto il superamento dell'esame pratico
ed il periodo di pratica professionale sono imposti indistintamente a
tutti i diplomati che aspirano all'abilitazione professionale. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere, innanzi tutto, se l'articolo
unico della legge di delega 28 dicembre 1952, n. 3060, e,
conseguentemente, il decreto legislativo delegato 27 ottobre 1953, n.
1068, concernente gli ordinamenti delle professioni di ragioniere e
perito commerciale, contrastino con l'art. 81, ultimo comma, Cost., per
omessa indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove e maggiori
spese, che la riforma degli ordinamenti professionali suddetti avrebbe
comportato.
La questione non è fondata.
L'art. 81, ultimo comma, richiede che ogni legge che importi nuove
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Questa Corte ha ritenuto,
in precedenti decisioni, che devono necessariamente essere
predeterminati i mezzi destinati alla copertura anche quando le nuove
disposizioni importino per l'Erario oneri maggiori di quelli derivanti
dalla legislazione preesistente (sent. n. 66 del 1959); ed ha
precisato, inoltre, che se nella legge manchi ogni indicazione della
copertura, non si deve. per questo solo, presumere che la legge non
implichi nessun onere o maggior onere, dovendo la mancanza di
implicazione finanziaria essere desunta dall'oggetto della legge e dal
contenuto di essa (sent. n. 30 del 1959).
Ma appunto in applicazione di questi principi deve escludersi che,
nel caso di specie, la denunziata violazione dell'art. 81, ultimo
comma, Cost. sussista, atteso che la legge di delegazione del 1952 ed
il successivo decreto legislativo del 1953 non contengono alcuna norma
che comporti a carico dello Stato oneri già non previsti dalla
precedente disciplina della materia e da correlative postazioni di
bilancio o comunque non aventi copertura e riscontro nella autonomia
finanziaria riconosciuta al Collegio professionale dei ragionieri e
degli esercenti in economia e commercio.
2. - Del pari infondata è la seconda questione con la quale si
prospetta il contrasto con l'art. 73, ultimo comma, della Costituzione
del decreto legislativo delegato n. 1068, contrasto derivante dal fatto
che, sebbene emanato il 27 ottobre 1953 e cioè nel termine di nove
mesi dalla entrata in vigore della legge di delega come da essa
prescritto, il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1954, con oltre tre mesi di ritardo.
Questa Corte, per vero, ha già affermato, con sentenza n. 39 del
1959, che il ritardo nella pubblicazione di una legge delegata, quando
questa sia stata emanata entro il termine fissato dalla legge di
delegazione, non determina l'illegittimità costituzionale della legge
medesima, essendo la pubblicazione semplice condizione d'efficacia e
non anche requisito di validità. Ed in effetti da una corretta analisi
delle finalità dell'art. 73 della Costituzione, si trae il
convincimento che la inosservanza del termine non determina un vizio di
legittimità costituzionale dell'atto legislativo delegato, pur se
detta inosservanza può comportare una responsabilità del Governo sul
piano politico ed eventualmente anche conseguenze giuridiche,
allorquando la violazione del predetto obbligo abbia causato la lesione
di sfere di competenza costituzionalmente garantite.
3. - Nell'ordinanza si prospetta, infine, il dubbio che l'art. 2,
secondo comma, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n. 327 (a norma
del quale per far parte del collegio dei ragionieri è necessario - fra
l'altro - avere, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica presso un
ragioniere durante almeno due anni ed avere superato un esame pratico),
contrasti con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di
trattamento tra diplomati abbienti e non abbienti, e con l'art. 4 della
Costituzione, per l'ostacolo che la condizione prevista costituirebbe
all'esercizio della professione.
La questione non è fondata sotto alcun profilo.
Invero, il superamento dell'esame pratico ed il periodo di pratica
biennale sono imposti indistintamente a tutti coloro che aspirano
all'esercizio della professione di ragioniere. Anche se l'assolvimento
di tale onere può presentare - in fatto - maggiori difficoltà per i
soggetti che versino in situazioni che impongano un immediato
svolgimento di attività retribuite, ciò non comporta la violazione
del principio di uguaglianza, poiché trattasi di inconvenienti che non
possono essere del tutto eliminati, per l'esigenza di pubblico
interesse di subordinare, secondo lo spirito dell'art. 33 della
Costituzione, al preventivo compimento di un periodo di pratica
(risultante da apposite attestazioni) e alla verifica della
preparazione tecnica, l'ammissione all'esercizio della professione.
Ed è appena il caso di osservare che la garanzia del diritto al
lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione non deve essere intesa come
un limite che non consenta al legislatore ordinario di imporre,
nell'interesse della collettività, particolari condizioni di accesso
alle singole professioni. Tale disposizione infatti va coordinata con
l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, sovra citato, le cui
finalità sono proprio quelle di rendere possibile ed effettivo un
serio ed oggettivo accertamento dei requisiti attitudinali e tecnici di
chi aspira all'esercizio delle professioni suddette (sent. n. 43 del
1972).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e del
decreto legislativo delegato 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento
della professione di ragioniere e perito commerciale), in riferimento
all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione;
del citato decreto legislativo n. 1068, del 1953, in riferimento
all'art. 73, ultimo comma, della Costituzione;
dell'art. 2, secondo comma, lett. d, della legge 15 luglio 1906, n.
327, sull'esercizio della professione di ragioniere, in riferimento
agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione; questioni sollevate
dal pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte