Sentenza n. 83/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento
del tribunale per i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 22
febbraio 1973 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico
di Gregorich Bruno e Brazzati Diego, iscritta al n. 187 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 183 del 18 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 11 Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 22 febbraio 1973 emessa nel corso del procedimento
penale a carico di Brazzati Diego, minore degli anni 18, e Gregorich
Bruno, rinviati a giudizio per rispondere del reato di lesioni
personali volontarie, reciprocamente cagionatesi nel corso di una lite,
il pretore di Trieste ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, nella
parte in cui non prevede la deroga alla competenza del tribunale per i
minori anche per la ipotesi nella quale minori e maggiori siano
imputati di reati commessi in danno reciproco.
Osserva il pretore che al caso di connessione sottoposto al suo
giudizio non è applicabile la sentenza n. 198 del 1972 con la quale la
Corte costituzionale ha statuito che la deroga alla competenza del
tribunale per i minorenni si giustifica solo quando maggiori e minori
degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato. Ciò nondimeno anche
per l'ipotesi qui in esame, in cui non v'è concorso nello stesso reato
in quanto minore e maggiore sono chiamati a rispondere di due reati
diversi ancorché analoghi, ricorre evidente l'esigenza di una
valutazione complessiva ed unitaria dei comportamenti individuali di
ciascun imputato.
Afferma infine il pretore che ove per il caso di connessione in
esame si procedesse a giudizi separati si verificherebbe anche la
violazione del diritto di difesa posto che ciascun imputato verrebbe a
trovarsi nel giudizio che lo riguarda di fronte non a un coimputato ma
a una parte lesa (che non può essere neppure sentita come testimone -
art. 348, secondo comma, c.p.p.). L'impossibilità di avere le
dichiarazioni della controparte pregiudicherebbe il diritto di difesa
specie in relazione alla prova di esimenti (legittima difesa etc.)
spesso ricorrenti in casi del genere.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe viene proposta alla Corte
la questione di legittimità costituzionale, per contrasto col
principio di uguaglianza e del diritto di difesa, enunciati dagli artt.
3 e 24 Cost., dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n.
1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni,
nella parte in cui tale norma non prevede la deroga alla competenza di
detto tribunale nella ipotesi di reati commessi da minori e maggiori in
danno reciprocamente gli uni degli altri.
2. - Nel proporre la descritta questione il giudice a quo chiede,
in sostanza, una decisione di illegittimità che dovrebbe avere
l'effetto di ridurre la sfera della parziale illegittimità già
pronunciata da questa Corte con sentenza n. 198 del 1972.
Con tale decisione l'art. 9, secondo comma, citato, venne annullato
nella parte in cui esso non limitava "la deroga alla competenza del
tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e
maggiori degli anni diciotto sono coimputati dello stesso reato". È
quindi evidente che per effetto di tale statuizione la disposizione
impugnata è stata dichiarata illegittima per ogni altra sua parte,
compresa quella relativa all'ipotesi di connessione di cui si occupa
l'ordinanza del pretore di Trieste.
L'attuale questione di legittimità costituzionale, in quanto
diretta a far rivivere una fattispecie normativa compresa nella
precedente pronunzia di illegittimità, deve essere perciò dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404,
sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni,
limitatamente alla parte in cui non prevede la deroga alla competenza
del tribunale per i minorenni nella ipotesi di reati commessi da minori
e maggiori degli anni 18 in danno reciprocamente gli uni degli altri,
sollevata con ordinanza 22 febbraio 1973 dal pretore di Trieste, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte