Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli

industriali), promossi con ordinanze emesse dal pretore di Asti il 19

settembre 1980, dal pretore di Piana degli Albanesi il 25 marzo 1980,

dal tribunale di Sassari il 5 marzo, il 12 febbraio, il 19 marzo e il

4 aprile 1980, dal tribunale di Ravenna il 1 ottobre 1980 e dal

pretore di Arona il 13 settembre 1980, rispettivamente iscritte ai nn.

789, 790, da 795 a 799 e 806 del registro ordinanze 1980 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 1980 e n. 20 del

1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le

medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo

comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della

circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,

nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313,

nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con

quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi

di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione

agli artt. 3 e 27 Cost., già dichiarate non fondate da questa Corte

con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze

nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980;

Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti

già esaminati e disattesi vanno dichiarate manifestamente infondate

previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda

di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un

veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, sollevate in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. dai

tribunali di Sassari e Ravenna e dai pretori di Asti, Piana degli

Albanesi ed Arona con le ordinanze in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte