Sentenza n. 83/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. a
e b, 2, 3 e 8 della legge della Regione Lazio 2 luglio 1974, n. 30
(vincoli di inedificabilità) promosso con ordinanza emessa il 14
gennaio 1976 dal Pretore di Minturno, nel procedimento penale a carico
di De Luca Vincenzo, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo
1976.
Visto l'atto di intervento della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja;
udito l'avv. Guido Cervati, per la Regione Lazio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di De Luca Vincenzo,
imputato di contravvenzione di cui all'art. 41 l. 17 agosto 1942 n.
1150, per avere iniziato la costruzione di un edificio dopo che, ai
sensi della l. della Regione Lazio 2 luglio 1974 n. 30, doveva
ritenersi decaduta la relativa licenza edilizia, il Pretore di
Minturno, con ordinanza 14 gennaio 1976, sollevava questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 lett.
a) e b), 2, 3 e 8 della citata legge, poi prorogata con altra legge
regionale 31 dicembre 1974 n. 73, in relazione agli artt. 3 e 117,
primo comma, Cost.
La legge regionale n. 30 del 1974 disponeva, tra l'altro, che nelle
zone costiere, marine e lacustri, di determinata ampiezza, e in alcuni
comuni con un determinato incremento demografico (art. 1), non
potessero eseguirsi nuove costruzioni "fino all'entrata in vigore della
legge regionale di approvazione del piano territoriale di coordinamento
regionale o di stralci del medesimo e comunque non oltre il termine del
31 dicembre 1974" (artt. 2 e 3; il termine venne poi prorogato dalla l.
31 dicembre 1974 n. 73 fino al 31 dicembre 1975). L'art. 8 prevedeva la
decadenza delle autorizzazioni a costruire, già rilasciate nelle dette
zone.
Il Pretore prospetta il contrasto tra le norme impugnate ed i
principi fondamentali espressi nella legislazione statale.
Uno dei principi fondamentali è, ad avviso del Pretore, quello
secondo cui le misure previste dalla cit. legge regionale possono
essere disposte solo da strumenti urbanistici.
Altro principio fondamentale è, ad avviso del Pretore, quello
secondo cui le misure urbanistiche di salvaguardia previste dalla legge
statale 3 novembre 1952 n. 1902, poi modificata dalle leggi 21 dicembre
1955 n. 1357, 30 luglio 1959 n. 615, 5 luglio 1966 n. 517, 6 agosto
1967 n. 765 (art. 3) e 19 novembre 1968 n. 1187 - comportano bensì il
dovere del Sindaco di non rilasciare licenze edilizie in contrasto col
piano adottato, ma non comportano la decadenza delle licenze già
rilasciate. Né potrebbero darsi misure di salvaguardia senza un piano
urbanistico approvato (rectius: adottato). Con questo principio sembra
al Pretore contrastare la normativa impugnata, che stabilisce la
decadenza delle licenze edilizie fin dal momento della sua entrata in
vigore, senza alcun riguardo al momento di approvazione (rectius:
adozione) del piano territoriale di coordinamento regionale da
salvaguardare.
Ancora, secondo il Pretore, la decadenza delle licenze edilizie
disposta nella normativa impugnata sembra contrastare col principio
(espresso dall'art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765) secondo cui la
decadenza della licenza edilizia può conseguire soltanto al mancato
tempestivo inizio dei lavori ovvero a sopravvenute contrastanti
previsioni del piano regolatore.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella G.U. n. 85 del 31 marzo 1976.
È intervenuta la Regione Lazio per sostenere la infondatezza delle
questioni poste nell'ordinanza di rimessione.
L'interveniente osserva non essere vero che, per principio della
legislazione statale, le misure di salvaguardia possono consistere solo
nel divieto di rilasciare nuove licenze edilizie, e non anche nello
stabilire la decadenza di licenze già rilasciate. E invero, la legge
n. 1902 del 1952 attribuisce al prefetto il potere di sospendere in
salvaguardia i lavori edilizi che compromettano o rendano più onerosa
l'attuazione del piano non ancora approvato (oggi, poi, detto potere
prefettizio compete alla Regione), ciò che corrisponde ad una
sostanziale previsione di decadenza delle licenze. Nota ancora
l'interveniente essere bensì vero che, a norma dell'art. 10 l. n. 765
del 1967, le licenze edilizie possono decadere per il sopravvenire di
contrastanti "previsioni urbanistiche"; ma queste possono essere
costituite da leggi regionali di salvaguardia.
Nega, comunque, l'interveniente che le norme della legislazione
statale richiamate dal Pretore formulino principi fondamentali, capaci
di limitare l'autonomia legislativa regionale.
Questi argomenti vengono sostanzialmente ripetuti dalla Regione
nella memoria depositata in data 11 febbraio 1982. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Minturno ha
impugnato gli artt. 1 lett. a) e b), 2, 3 e 8 della legge della Regione
Lazio 2 luglio 1974 n. 30 (l'efficacia di essa è stata prorogata con
la legge reg. 31 dicembre 1974 n. 73), la quale, al fine di
salvaguardare l'attuazione di un piano territoriale di coordinamento
regionale non ancora approvato, vieta sino alla data di approvazione
del piano stesso l'edificazione nei territori costieri di una
determinata profondità (m. 300 per il mare e m. 150 per i laghi) e
stabilisce la decadenza delle licenze edilizie rilasciate per quei
territori, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati
entro due anni. Il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale di detta legge regionale, perché essa, non attenendosi,
secondo il suo giudizio, ai principi fondamentali della legislazione
statale in subiecta materia, sarebbe in contrasto con l'art. 117, primo
comma, della Costituzione. Nella ordinanza di rimessione è indicata
quale norma di riferimento anche l'art. 3 Cost.; si tratta però di una
generica indicazione non sorretta da alcun rilievo specifico e fatta
evidentemente in via conseguenziale alla ritenuta violazione dell'art.
117, primo comma, della Costituzione; l'esame va pertanto circoscritto
a tale ultima norma.
2. - Il primo principio fondamentale violato sarebbe, secondo il
giudice a quo, quello per cui le misure di salvaguardia potrebbero
essere previste soltanto da strumenti urbanistici, sicché sarebbe
illegittima la previsione effettuata direttamente dalla legge.
L'argomentazione non può essere condivisa.
Le misure di salvaguardia sono dirette all'attuazione di uno
strumento urbanistico ancor prima dell'approvazione di esso e servono
ad evitare che lo stato dei luoghi venga medio tempore pregiudicato con
costruzioni incompatibili con quelle che saranno le previsioni
urbanistiche e risulti così successivamcnte impossibile ovvero anche
difficile la attuazione medesima; si tratta, cioè, di effetti
prodromici di uno strumento che sarà successivamente approvato,
effetti che la legge consente che si producano, stabilendone i
presupposti e le modalità.
Risulta pertanto evidente come le misure di salvaguardia non
possano essere contenute negli strumenti urbanistici a cui si
riferiscono, ma debbano precedere detti strumenti, alla cui futura
attuazione sono preordinate. Ed appunto l'ordinamento statale conosce
alternativamente due modalità, a seconda che la legge provveda
direttamente ovvero autorizzi i pubblici poteri a provvedere con atti
amministrativi: la prima soluzione è accolta ad esempio dalla legge
statale 4 novembre 1963 n. 1460 per l'incremento dell'edilizia
economica e popolare nonché dall'altra legge statale 20 marzo 1965 n.
217 sui programmi edilizi della GESCAL e degli altri enti, mentre
l'altra soluzione è accolta dalla fondamentale legge 3 novembre 1952
n. 1902, modificata dall'art. 3, ultimo comma, della legge n. 765 del
1967. Risulta evidente quindi come non esista né possa logicamente
esistere nella legislazione statale il principio supposto
nell'ordinanza di rimessione.
3. - Per quanto concerne gli altri principi fondamentali che il
giudice a quo ha ritenuto di potere individuare nell'ordinamento
statale, va rilevato che il limite dei principi consiste non già nel
dovere di osservare le singole leggi statali (perché, se così fosse,
il potere normativo regionale si ridurrebbe ad una semplice potestà
regolamentare), bensì nell'obbligo di conformarsi ai criteri generali
ai quali si ispira la disciplina statale in una determinata materia e
che di questa e dei relativi istituti sono espressione caratteristica
(cfr. sent. 14 luglio 1958 n. 49). I principi fondamentali delle leggi
dello Stato non possono essere confusi dunque con gli specifici
disposti legislativi nella materia di cui trattasi (cfr. sent. 18
gennaio 1977, n. 36), i quali, se non sono espressione di un criterio
generale, non rilevano sulla potestà normativa regionale.
Per contro il giudice a quo, in tutto il suo ragionamento, non ha
preso in considerazione i criteri generali della legislazione statale,
ma si è riferito a singole disposizioni di dettaglio senza avvertire
che nella stessa legislazione statale vi sono, come subito si
accennerà, altre norme che contengono disposizioni analoghe a quella
regionale impugnata, con l'intuitiva conseguenza che esse non possono
servire a integrare il limite dei principi.
Precisamente, secondo il giudice a quo sussisterebbe nella
legislazione statale un principio fondamentale per cui, in tema di
misure di salvaguardia, sarebbe consentito il divieto di rilascio di
nuove licenze, ma non già la decadenza di quelle già rilasciate.
In contrario è però da rilevare che questa materia è rimessa al
potere discrezionale del legislatore, che può provvedere secondo le
circostanze e le particolarità della materia normativamente
disciplinata senza che possa ritenersi sussistente una norma-principio
del tipo ipotizzato. Invero la stessa legge 3 novembre 1952 n. 1902,
indicata dal giudice a quo come unica legge statale, prevede anche essa
la decadenza (rectius: l'inefficacia) delle licenze già rilasciate,
sia pure a specifiche condizioni e su determinati presupposti; inoltre
la l. 6 agosto 1967 n. 765 stabilisce, all'art. 10, 11 comma, la
decadenza delle licenze in contrasto con nuove "previsioni"
urbanistiche, se i lavori non siano stati già iniziati e non vengano
completati nel triennio dall'inizio. Ancora, la l. 28 gennaio 1977 n.
10, all'art. 18, prevede la decadenza delle licenze già rilasciate,
salvo che i lavori siano stati già iniziati (s'intende,
tempestivamente, ossia entro l'anno dal rilascio, di cui all'art. 10,
10 comma, l. n. 765 del 1967) alla data della sua entrata in vigore e
siano completati entro quattro anni dalla stessa data.
L'istituto dell'inefficacia sopravvenuta delle licenze già
rilasciate ha quindi cittadinanza nella legislazione statale, sebbene
sia disciplinato in maniera diversa dalla normativa della Regione
Lazio. Pertanto, non ha superato i limiti del suo potere il legislatore
regionale che ha utilizzato un istituto conosciuto dalla legislazione
statale, sia pure con una disciplina diversa nei dettagli da quella da
essa fornita.
4. - Neanche può condividersi l'affermazione secondo cui
sussisterebbe l'illegittimità della normativa che fa decorrere gli
effetti delle misure di salvaguardia dalla data di entrata in vigore
della legge regionale, perché essa risulterebbe in contrasto con la
citata legge n. 1902 del 1952, la quale, invece, prevede che dette
misure decorrano dal momento dell'adozione del piano sottoposto ad
approvazione.
Anche qui, va osservato che non si può parlare di una
norma-principio esistente nella legislazione statale, che avrebbe
impedito al legislatore regionale, per il limite suindicato, di
predisporre una disciplina come quella adottata. Il che risulta
evidente ove si rilevi che non manca nella legislazione statale qualche
esempio in cui le misure di salvaguardia non sono collegate ad uno
strumento urbanistico adottato: precisamente, l'art. 1 del d.l. 17
aprile 1948 n. 740, riprodotto nell'art. 13 l. 27 ottobre 1951 n.
1402, stabilisce che dopo la pubblicazione degli elenchi dei comuni
obbligati all'adozione del piano di ricostruzione e fino
all'approvazione del piano stesso, il prefetto può sospendere i lavori
di costruzione, ricostruzione e grande trasformazione degli edifici
privati, suscettibili di rendere più difficile o più onerosa
l'attuazione del piano. In base alla predetta normativa è sufficiente
dunque l'inclusione nei predetti elenchi perché possano essere
disposte le misure di salvaguardia, sicché non può all'evidenza
ritenersi sussistente un principio fondamentale nel senso voluto dal
giudice a quo.
5. - Palesemente infondato è anche l'assunto della ordinanza di
rimessione, secondo cui sussisterebbe nella legislazione statale il
principio che le licenze già rilasciate possano perdere efficacia
soltanto per il sopravvenire di contrastanti previsioni urbanistiche.
Dato che, come si è detto, nella legislazione statale e regionale è
consentito prescindere da un piano già adottato, l'argomentazione
viene a mancare del suo indispensabile presupposto logico, perché
manca un termine di comparazione, e quindi si rivela del tutto
inconsistente.
Il legislatore regionale per vero ben poteva prendere in
considerazione l'esigenza di immediata tutela della collettività per
il godimento e l'utilizzazione dei terreni costieri compresi entro
determinate fasce, e, così facendo, non è andato sicuramente al di
là dei limiti consentiti alla potestà legislativa regionale
ordinaria.
Sotto ogni profilo la proposta questione di costituzionalità
risulta dunque non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 lett. a) e b), 2, 3 e 8 della legge della Regione Lazio 2
luglio 1974, n. 30, sollevata dal Pretore di Minturno con l'ordinanza
in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 1 comma, e 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte