Sentenza n. 83/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46Accertamento imposte sui redditi
- art. 47Accertamento imposte sui redditi
- art. 10legge 825/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo
comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa
al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e degli artt.
46 e 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con
ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Venezia sul ricorso proposto da Donaggio Angela contro
l'Ufficio imposte dirette di Chioggia, iscritta al n. 178 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con avviso di accertamento in data 18 luglio 1984 l'Ufficio
imposte dirette di Chioggia contestava a Donaggio Angela la ritardata
presentazione della dichiarazione (mod. 770) - effettuata quale
sostituto di imposta il 14 maggio 1982 anziché nel termine del 30
aprile 1982 di cui all'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e
applicava nei confronti della contribuente la pena pecuniaria di cui
all'art. 47, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 600.
Il sostituto di imposta impugnava tale provvedimento davanti alla
Commissione tributaria di primo grado di Venezia.
Nel corso del giudizio, con ordinanza dell'8 febbraio 1985, la
Commissione adita ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9
ottobre 1971 n. 825, recante delega al Governo per la riforma
tributaria, ritenendo che la norma violerebbe l'art. 76 della
Costituzione in quanto non indicherebbe principi e criteri direttivi
idonei ad informare i decreti delegati, ma si limiterebbe ad invocare
il perfezionamento delle sanzioni amministrative e penali e la
migliore commisurazione di esse alle violazioni, oggettive e
soggettive, attribuendo in tal modo all'organo delegato una facoltà
di scelta, nell'ambito delle varie sanzioni, del tutto libera se non
arbitraria.
La Commissione tributaria rimettente ha, inoltre, sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. n. 600 del 1973 - sempre sotto il profilo della violazione
dell'art. 76 della Costituzione, ed in riferimento ai principi
contenuti nella legge delega n. 825 del 1971 - nella parte in cui
dette norme comminano la stessa sanzione pecuniaria sia per la omessa
che per la tardiva presentazione della dichiarazione del sostituto di
imposta, senza distinguere tra mancata dichiarazione di ritenute
effettivamente operate e versate e mancata effettuazione e versamento
delle ritenute stesse.
È intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che venga dichiarata
la manifesta infondatezza delle questioni, sulla base dei principi
già affermati dalla Corte costituzionale in precedenti pronunce. Considerato in diritto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da un soggetto sostituto di
imposta per contestare l'irrogazione di una pena pecuniaria - pari
all'importo di un ottavo delle imposte da corrispondersi mediante
ritenuta alla fonte - in conseguenza della presentazione della
dichiarazione (mod. 770) con quattordici giorni di ritardo rispetto
alla scadenza prevista per tale presentazione, la Commissione
tributaria di primo grado di Venezia, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge di
delega n. 825 del 1971, nonché degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 600
del 1973.
Si sostiene dal giudice a quo che la disposizione contenuta nella
legge di delega, (art. 10, secondo comma, n. 11, cit.),
nell'assegnare al legislatore delegato il compito di disciplinare il
sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria,
non indicherebbe i principi ed i criteri direttivi idonei, essendo
quelli dettati generici e non specifici.
Quanto alle disposizioni contenute nel provvedimento delegato
(artt. 46 e 47 cit.), si assume che esse prevedono sanzioni di
identica gravità sia per quei sostituti di imposta che non
presentano o che presentano in ritardo la dichiarazione, avendo
previamente versato le ritenute, sia per quei sostituti che omettono
o ritardano la presentazione delle dichiarazioni senza aver versato
le ritenute in parola, e ciò in contrasto con i criteri, sia pure
ritenuti generici, contenuti nell'art. 10, secondo comma, n. 11 della
legge di delega n. 825 del 1971.
2. - Devesi preliminarmente precisare che, in relazione
all'oggetto del giudizio a quo le questioni rimangono circoscritte
all'ipotesi in cui, pur essendo stata regolarmente versata la
ritenuta, vi è stato un lieve ritardo nella presentazione della
dichiarazione (mod. 770) (c.d. dichiarazione "tardiva"), esulando
perciò l'ipotesi, non rilevante rispetto al giudizio a quo, della
assimilazione alla omissione della presentazione della dichiarazione
oltre il mese (c.d. ultratardiva).
Circoscritta la questione all'ipotesi indicata, ciò che si
denuncia nella ordinanza di rimessione è l'assoggettamento alla
medesima sanzione, nel caso di ritardo entro il mese della
dichiarazione, sia quando la ritenuta sia stata previamente versata,
sia quando non lo sia stata.
3. - La questione, relativa all'asserito contrasto con l'art. 76
della Costituzione, dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge
di delega n. 825 del 1971, è già stata dichiarata non fondata da
questa Corte con le sentenze nn. 128 e 111 del 1986, in cui si è
negato che, nella scelta dei precetti da sanzionare e in quella delle
sanzioni da adottare, il legislatore delegante non abbia indicato
criteri e posti limiti al Governo. Difatti si è osservato che invece
quelle scelte sono subordinate al preciso criterio della
commisurazione e della graduazione delle sanzioni in relazione alla
entità della violazione e ciò nella prospettiva di un
perfezionamento del sistema sanzionatorio.
Alle medesime conclusioni devesi pervenire anche nel presente
giudizio, non essendo stati prospettati argomenti nuovi né
risultando essere sopravvenute situazioni che consentano di mutare
avviso.
4. - Quanto alla questione concernente gli artt. 46 e 47 del
d.P.R. n. 600 del 1973, osserva la Corte che essa nel giudizio a quo
riguarda l'ipotesi - non direttamente considerata nelle precedenti
pronuncie (sentenza n. 128 del 1986 ed ordinanze nn. 490, 452, 364 e
330 del 1987) che pur affrontavano analoghe questioni - della
dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il mese dalla
scadenza del termine prescritto.
Come si è riferito in precedenza il giudice a quo lamenta che le
norme denunciate prevedano l'assoggettamento alla medesima sanzione -
stabilita per l'ipotesi, che si assume più grave, che la ritenuta
non sia stata previamente versata - anche per l'ipotesi, verificatasi
nel caso di specie e che si assume meno grave, in cui la
dichiarazione tardiva sia stata preceduta dal versamento
dell'imposta.
La questione, nei termini prospettati, non può condurre ad una
dichiarazione di illegittimità costituzionale - non richiesta, del
resto, dallo stesso giudice a quo - che sottragga ad ogni sanzione
l'ipotesi della dichiarazione tardiva, ancorché prodotta entro il
mese della scadenza, ma preceduta dal versamento della ritenuta.
Difatti in tal modo si verrebbe ad equiparare siffatta ipotesi a
quella della dichiarazione tempestiva, laddove il legislatore ha
voluto, con una scelta che non appare in sé irragionevole - essendo
obbiettivamente diverse queste due ultime situazioni - assoggettare a
sanzione (ancorché minore rispetto al caso della c.d. "ultra
tardività", assimilata alla omissione) il fatto in sé della
tardività.
Se però non può negarsi che la ipotesi della dichiarazione
tardiva, preceduta dal versamento della ritenuta, è diversa dalla
ipotesi della dichiarazione ugualmente tardiva ma non accompagnata
dal previo versamento delle somme dovute (nei termini prescritti), la
invocata graduazione della sanzione suppone necessariamente
l'intervento del legislatore, mancando alla Corte allo stato ogni
parametro di raffronto che consenta l'auspicata correzione della
norma.
In questa sede può perciò formularsi l'auspicio che il
legislatore, nell'opera di revisione del sistema sanzionatorio
tributario - cui sta attendendo anche in sede di formulazione dei
testi unici - tenga conto di quanto emerge continuamente dalle
ordinanze di rimessione che invocano, in consonanza con la dottrina,
una migliore graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità
delle violazioni. In tale occasione potrà pervenirsi ad un riassetto
completo del sistema che attui nel modo più puntuale il principio
dettato dall'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge n. 825 del
1971 e ciò nella prospettiva di un perfezionamento della specifica
disciplina sanzionatoria, che costituisce presupposto e garanzia per
un sempre più corretto rapporto tra cittadini e fisco.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed
in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre
1971 n. 825, dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia
con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9
ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 76
della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte