Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1991 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 8legge 772/1972
  • art. 2legge 695/1975
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice

penale militare di pace, promossi con tre ordinanze emesse il 25

maggio 1990 (una) e il 29 maggio 1990 (due) dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo,

iscritte rispettivamente ai nn. 430, 441 e 442 del registro ordinanze

1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e

28, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 151 del codice

penale militare di pace, "nella parte in cui non prevede la medesima

disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge

n. 772/1972 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e

cioè l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali

della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già

incorporato per prestare il servizio militare di leva";

considerato che il giudice a quo si basa su due assunti tratti

dalla sentenza n. 409 del 1989, di questa Corte: quello secondo il

quale " i comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose" di cui,

rispettivamente, alla norma impugnata ed all'art. 8, secondo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2

della legge 24 dicembre 1975, n. 695, "ledono, con modalità

analoghe, lo stesso bene giuridico... e... identico è il rimprovero

di colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti"; e

quello secondo il quale "anche nella situazione prevista dal secondo

comma dell'art. 8 della legge in discussione, la pena deve

perseguire, come di regola, il recupero alla comunità del deviante:

anzi, il fatto che ai sensi del precitato art. 8 quarto, quinto,

sesto e settimo comma, il condannato possa anche durante l'esecuzione

della pena detentiva proporre domanda di essere arruolato nelle Forze

Armate o di essere ammesso al servizio militare non armato o ad un

servizio sostitutivo civile e che l'accoglimento delle predette

domande, nell'estinguere il reato, fa cessare, se vi è stata

condanna, l'esecuzione della pena, dimostra che l'interesse dello

Stato al 'recupero' ed alla 'rieducazione del reo' è, nella

situazione in esame, realmente ed intensamente perseguito";

che, peraltro, nella sentenza n. 409 del 1989, si è

sottolineato come "chi rifiuta di adempiere a doveri di solidarietà

sociale costituzionalmente sanciti non è equiparabile a chi, invece,

nell'atto in cui dichiara d'essere contrario all'uso personale delle

armi per imprescindibili, giuridicamente controllati, motivi di

coscienza, quei doveri di solidarietà puntualmente adempie chiedendo

(ed ottenendo, essendo fondati e sinceri gli addotti motivi di

coscienza) d'essere ammesso al servizio militare non armato od al

servizio civile alternativo";

che l'ipotesi di cui alla norma impugnata si differenzia

notevolmente da quella di cui alla normativa dedotta come tertium

comparationis, proprio perché la fattispecie di mancanza alla

chiamata si realizza quando l'autore non versi nella "situazione di

chi è contrario all'uso personale delle armi per imprescindibili

motivi di coscienza";

che tale situazione rende non irrazionale la diversificazione di

trattamento della prima rispetto all'ipotesi di cui all'art. 8

secondo comma della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito

dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1975, n. 695;

che, conseguentemente, la sollevata questione appare

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Palermo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte