Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1994 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo

comma, seconda parte, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 23 novembre 1992 dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a

carico di Sicurella Pietro, iscritta al n. 39 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consente al giudice per le indagini preliminari di sollevare

conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione in caso di

contrasto con il giudice del dibattimento;

che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata

determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento in

situazioni sostanzialmente analoghe, e, in particolare, risulterebbe

inadeguata rispetto al fine di pervenire ad una più sollecita

definizione dei processi, nonché irragionevole perché gli eventuali

contrasti tra giudici dello stesso ufficio non possono ritenersi di

così secondaria importanza da giustificare una disciplina diversa da

quella prevista nel caso di giudici appartenenti ad uffici giudiziari

diversi;

che un ulteriore profilo di illogicità viene indicato nelle

difficoltà interpretative cui la norma darebbe luogo nel caso in cui

il giudice delle indagini preliminari, tenuto a rinnovare l'atto

dichiarato nullo dal giudice del dibattimento, non sappia quali

determinazioni assumere, in mancanza di specifiche indicazioni da

parte di quest'ultimo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta infondatezza della questione sulla base

delle ordinanze n. 13 del 1992 e n. 241 del 1991 di questa Corte;

Considerato che questa Corte ha già avuto più volte occasione di

esaminare, non solo sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione,

ma anche in riferimento al principio espresso dall'art. 101 della

Costituzione, la norma impugnata, e di rilevare che il principio

dell'indipendenza dei giudici comporta, nel sistema processuale, la

previsione di disposizioni preordinate al coordinamento

dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante

l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti

degli atti processuali, anche in relazione all'attività di altra

autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità di

giustizia e, come nel caso della norma in esame, di pervenire alla

sollecita definizione del processo (cfr. ord. n. 241 del 1991);

che detto rilievo non solo vale ad escludere che la norma limiti

l'esercizio della funzione giurisdizionale oltre il termine della

stretta soggezione del giudice alla legge, ma a riconoscerne anche la

ragionevolezza in quanto, in uno sviluppo logico delle diverse fasi

processuali, non pone alcuna discriminazione tra funzioni

giurisdizionali distinte (cfr. ord. n. 13 del 1992), ma si limita,

coerentemente, a stabilire, in caso di contrasto, la prevalenza della

decisione del giudice della fase dibattimentale su quella,

antecedente, del giudice dell'udienza preliminare;

che, inoltre, la disciplina processuale sui conflitti mira -

come reso esplicito dalla stessa Relazione ministeriale - a regolare

la sfera della giurisdizione e della competenza e non anche i

dissensi tra gli uffici in ordine a situazioni diverse; casi in cui

l'interesse ad una sollecita definizione del processo è stato

ritenuto preminente sull'interesse del giudice a non essere vincolato

dalla statuizione di un altro giudice, almeno nel caso in cui

quest'ultimo sia quello dibattimentale;

che, alla luce di dette considerazioni, nell'ordinanza di

rimessione non si rinvengono rilievi idonei a pervenire a conclusioni

diverse da quelle già espresse nelle ordinanze nn. 13, 69 e 71 del

1992 e 254 del 1991, anche sotto il profilo dell'art. 3 della

Costituzione, sicché la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte