Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), e del combinato disposto degli artt. 204, comma 1, 205 e 195

del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, promosso con

ordinanza emessa il 24 ottobre 1998 dal pretore di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Tricarico Maria Cristina e il

Prefetto di Palermo, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad

ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale si intimava il

pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa

per violazione del codice della strada, il pretore di Palermo, con

ordinanza emessa il 24 ottobre 1998, ha sollevato due questioni di

costituzionalità;

che, in linea principale, non sarebbe manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204

del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285) in riferimento all'art. 3 della Costituzione per violazione

del principio di uguaglianza, dal momento che disciplinerebbe in modo

difforme una situazione identica all'ipotesi in cui il cittadino può

ottenere che l'amministrazione riveda il suo operato in

contraddittorio (ex art. 18, secondo comma, della legge n. 689 del

1981) senza il rischio di un innalzamento del minimo edittale della

sanzione fino al doppio; sarebbe inoltre violato il principio del

buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della

Costituzione), che impone di valorizzare il principio del

contraddittorio come regola democratica dell'azione amministrativa;

e, infine, sarebbe violato il diritto di difesa (art. 24 della

Costituzione) perché questo non può essere limitato da sbarramenti

sanzionatori;

che, in linea subordinata, ove gli artt. 204, 205 e 195 del

codice della strada si interpretino in combinato disposto tra loro,

nel senso che il giudice può ridurre la sanzione anche sotto il

limite di cui all'art. 204 cod. strada, verrebbero violati l'art. 3

della Costituzione sotto il profilo del principio di ragionevolezza,

atteso che sarebbe contraddittorio, nel sistema, introdurre una

disposizione in funzione deflattiva e poi consentire che la sanzione

possa essere eliminata con un procedimento più gravoso per la stessa

amministrazione nel suo complesso; l'art. 97, primo comma, della

Costituzione, in quanto il principio di buon andamento della pubblica

amministrazione verrebbe leso dall'aggravio derivante

dall'instaurazione di procedimenti giurisdizionali volti a realizzare

l'adeguamento della sanzione alle circostanze del caso; l'art. 113

della Costituzione, in quanto la norma così intesa comporterebbe la

facoltà per il giudice ordinario di modificare un provvedimento

amministrativo anche se conforme alla legge e che ha irrogato il

minimo sanzionatorio; l'art. 24 della Costituzione, atteso che per

ottenere la riduzione della sanzione il cittadino dovrebbe sopportare

i costi del giudizio con il rischio di non essere ristorato a causa

della impossibilità per il giudice di condannare l'amministrazione

al pagamento anche parziale delle spese per un provvedimento

legittimo; in alternativa, infine, con il profilo da ultimo indicato,

sarebbe ancora violato l'art. 97, primo comma, della Costituzione,

per il rischio di una condanna dell'amministrazione alle spese

giudiziali nonostante la legittimità del proprio operato;

che, in ordine alla rilevanza della questione principale, il

remittente osserva che dal suo rigetto conseguirebbe la conferma

dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione

maggiorata fino al doppio del minimo e per la questione subordinata

che, rigettata la prima, si dovrebbe modificare il provvedimento

impugnato con riduzione della sanzione adeguandola ai criteri ex

art. 195 cod. strada;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione.

Considerato che, quanto alle questioni principali, le dedotte

censure sono state più volte rimesse a questa Corte e decise da

ultimo con l'ordinanza n. 306 del 1998 (in precedenza, con le

ordinanze n. 324 del 1997, n. 268 del 1996, la sentenza n. 366 del

1994, le ordinanze n. 67 e n. 350 del 1994), in cui si è rilevato

che: a) la misura della sanzione può ben essere modulata dal

legislatore in modo da perseguire finalità deflattive del

contenzioso amministrativo; b) è, comunque, sempre esperibile il

ricorso giurisdizionale, in cui il giudice, anche quando respinge

l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione

della sanzione, che può essere fissata nella misura corrispondente a

quella "ridotta" di cui all'art. 202 del codice della strada;

che parimenti infondato è l'asserito vulnus al principio di

buon andamento della Pubblica amministrazione, atteso che esigenze di

celerità e di snellimento del procedimento di accertamento

dell'infrazione giustificano una iniziale unilateralità dell'azione

amministrativa, non disgiunta da una seconda fase di verifica

prefettizia del pregresso operato della pubblica amministrazione;

che le proposizioni che precedono fanno venir meno anche le

argomentazioni poste a base delle censure del rimettente al combinato

disposto di cui agli att. 204, comma 1, 205 e 195 del codice della

strada in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché le

varie fasi esaminate forniscono al cittadino maggiori garanzie

difensive attribuendogli la doppia facoltà, amministrativa e

giurisdizionale;

che, in ordine alla asserita violazione dell'art. 113 della

Costituzione, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa

Corte (ordinanze n. 324 del 1997 e n. 268 del 1996) ribadendo

l'autonomo potere del giudice ordinario di rideterminare l'entità

della sanzione, in sede di opposizione alla ordinanza-ingiunzione,

prescindendo dalle valutazioni compiute dall'amministrazione e quindi

anche in presenza di un provvedimento legittimo;

che, quanto all'asserita violazione dell'art. 24 della

Costituzione da parte delle disposizioni di cui sopra, giova

osservare che, secondo l'interpretazione adeguatrice della normativa

del codice della strada compiuta da questa Corte (sentenza n. 437 e

ordinanza n. 315 del 1995, sentenze n. 255 e n. 311 del 1994), il

previo esperimento del ricorso amministrativo è facoltativo, in

quanto l'interessato può rivolgersi al giudice indipendentemente

dallo stesso;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate sotto tutti i profili prospettati dal

giudice rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale, sollevate dal pretore di Palermo con

l'ordinanza in epigrafe:

a) dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli

artt. 3, 97 e 24 della Costituzione;

b) del combinato disposto degli artt. 204, comma 1, 205 e 195

del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in riferimento agli

artt. 3, 97, primo comma, 113 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte