Sentenza n. 831/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 153/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa
il 15 ottobre 1987 dal Pretore di Ivrea nel procedimento civile
vertente tra Ferrero Vercelli Giacomo e Bolongaro Anita iscritta al
n. 803 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno
1987;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Ivrea, con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987,
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969 n.
153 nella parte in cui sottrae al pignoramento ed al sequestro le
pensioni e gli altri assegni erogati dall'INPS ai lavoratori privati,
così determinando un trattamento sfavorevole per i loro creditori.
2. - Il giudice a quo, adito in sede di opposizione promossa da
Ferrero Vercelli Giacomo avverso il pignoramento della propria
pensione ad istanza della coniuge separata Bolongaro Anita per
crediti da contributi per il mantenimento della figlia, ha rilevato
che, ai sensi dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la
pensione erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti da privati può
essere ceduta, pignorata o sequestrata esclusivamente entro i limiti
e per i debiti verso l'INPS individuati nella stessa norma.
Tale pensione (come pure gli altri assegni ed indennità) non può
pertanto essere oggetto di pignoramento su istanza di privati (o di
altri soggetti pubblici che non siano l'INPS) né per crediti comuni
o per tributi nei limiti di un quinto (art. 545 quarto comma c.p.c.),
e neppure per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore
(art. 545, terzo comma).
Né potrebbe sostenersi, prosegue il giudice remittente,
l'inapplicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 69
legge n. 153/1969 citata, in quanto avente ad oggetto esclusivamente
i rapporti debitori dell' assicurato nei confronti dell'INPS. Come
può essere facilmente desunto dalla semplice lettura della norma, il
contenuto di essa è nel senso di vietare qualsiasi atto di cessione,
pignoramento o sequestro avente ad oggetto le prestazioni INPS,
tranne che ricorra uno dei crediti dell'Istituto tassativamente
previsti. La norma sarebbe però sospettabile di illegittimità
costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza, in
quanto produttiva di un ingiustificato trattamento di sfavore dei
creditori di titolari di pensione erogata dall'INPS, nei confronti
dei creditori di titolari di pensione (o altri assegni) erogati a
seguito di rapporto di pubblico impiego.
Infatti, a seguito della sentenza n. 89/1987 della Corte
Costituzionale, che ha sancito l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma n. 3 d.P.R. 5/1//1950 n. 180, nella parte in
cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma c.p.c. non prevede la
pignorabilità fino al limite di un quinto di stipendi ed altri
emolumenti corrisposti al proprio personale da enti pubblici diversi
dallo Stato, si sarebbe venuta a determinare, ad avviso del Pretore
di Ivrea, una disparità di trattamento tra i creditori delle due
diverse categorie di pensionati.
Tale disparità non troverebbe giustificazione in alcuna esigenza
di salvaguardia di interessi costituzionalmente rilevanti e sarebbe
inoltre del tutto illogica in quanto non risulta comprensibile il
motivo del trattamento di favore che, allo stato attuale, la
normativa riserva ai pensionati già lavoratori privati rispetto ai
pensionati già dipendenti da enti pubblici diversi dallo Stato.
3. - Circa la rilevanza della questione, infine, il giudice
remittente sostiene che, ove venisse dichiarata l'illegittimità
costituzionale della norma di cui all'art. 69, primo comma, L. n. 153
del 1969, alla fattispecie in esame troverebbe applicazione la
normativa di cui all'art. 545 c.p.c.. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata dal Pretore di Ivrea risulta
inammissibile per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo il giudice a quo ritiene che la norma impugnata si
ponga in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto produttiva di un
ingiustificato trattamento di sfavore dei creditori di titolari di
pensione erogata dall'INPS nei confronti dei creditori di titolari di
pensioni erogate a seguito di rapporto di pubblico impiego, cui la
sentenza n. 89 del 1987 di questa Corte avrebbe esteso la disciplina
dettata dall'art. 545, quarto comma c.p.c.
Il presupposto è manifestamente errato.
La citata pronuncia, infatti, nel dichiarare l'illegittimità
dell'art. 2, primo comma, n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella
parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, c.p.c., non
prevede la pignorabilità fino al limite di un quinto, di stipendi ed
altri emolumenti corrisposti al proprio personale da enti pubblici
diversi dallo Stato, ha chiaramente escluso dal dispositivo le
pensioni; come infatti viene specificato nella parte motiva di detta
pronuncia, il giudizio di costituzionalità è stato limitato, per
ragioni di rilevanza nel giudizio a quo, agli emolumenti derivanti da
rapporto di lavoro in corso.
Erroneamente pertanto il giudice a quo, nel delineare un'ipotesi
di disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 Cost., ha
richiamato quale tertium comparationis una fattispecie giuridica
inesistente nell'ordinamento in quanto il citato art. 2 n. 3 della L.
n. 180 del 1950 non è stato modificato dalla pronuncia n. 89 del
1987 nel senso ritenuto dall'ordinanza di rimessione. Non è dato
nemmeno comprendere, inoltre, in base a quali motivi il raffronto è
stato posto con il n. 3 dell'art. 2 L. n. 180 del 1950, in luogo del
n. 1 della stessa norma che disciplina specificatamente la materia
della pignorabilità delle retribuzioni e pensioni, corrisposte ai
pubblici dipendenti, per causa di alimenti dovuti per legge.
2. - In secondo luogo, ed il rilievo appare assorbente in ordine a
tutte le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, il
Pretore di Ivrea, sul punto della rilevanza della questione, afferma
che, ove venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della
norma impugnata, alla fattispecie in esame troverebbe applicazione la
disciplina dettata dall'art. 545 c.p.c.
Anche questa affermazione appare chiaramente errata in quanto
quest'ultima norma non prende affatto in considerazione le pensioni
ma solo le "somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe,
dal Pretore di Ivrea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:831 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte