Sentenza n. 832/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Ettore Gallo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge provinciale
approvata dal Consiglio provinciale il 17 dicembre 1986 recante
"Istituzione della Commissione multizonale per l'accertamento della
idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 7
gennaio 1987, depositato in cancelleria il 13 gennaio 1987 successivo
ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1987.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente,
e l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso 5 gennaio 1987, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, impugnava la legge approvata il 17 dicembre 1986 dalla
Provincia autonoma di Bolzano, e riapprovata il 23 dicembre
successivo, dopo il rinvio del Governo per nuovo esame: legge
istitutiva di una commissione medica per l'accertamento
dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli.
Esponeva nel ricorso il Presidente del Consiglio che la
composizione di detta commissione, così come prevista dall'art.1
della legge impugnata, si discosta in modo radicale dalle indicazioni
date, in ordine ai criteri di provvista dei suoi membri, dall'art.481
del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, nel Testo sostituito
dall'art.12 del d.P.R. n. 995 del 1976.
Quell'articolo, infatti, prevede che i membri della Commissione
debbano essere scelti fra tre categorie, e cioè: funzionari medici
del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, medici militari in
servizio, ufficiali sanitari dei comuni compresi nella circoscrizione
provinciale. Secondo il ricorrente, si tratterebbe di indicazioni
dotate di valore essenziale e qualificante in relazione alle delicate
funzioni affidate alla Commissione, il cui buon operare, garanzia di
fondamentali esigenze di sicurezza della circolazione stradale, non
può prescindere dall'apporto di personale medico particolarmente
specializzato nel valutare l'incidenza delle minorazioni sulle
capacità di guida dei motoveicoli. Per contro - sempre ad avviso del
ricorrente - le scelte diverse contenute nella legge impugnata
sarebbero insufficienti a fornire le stesse garenzie.
Per tutto ciò, la legge provinciale violerebbe i limiti assegnati
alla potestà normativa concorrente dagli articoli 5 e 9 dello
Statuto di autonomia.
2. - Con atto 28 gennaio 1987 si è costituita nel giudizio
innanzi a questa Corte la Provincia autonoma di Bolzano, in persona
del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentato e
difeso dal prof. avv. Giuseppe Guarino che ha richiesto declaratoria
d'inammissibilità o, comunque, d'infondatezza del ricorso.
Ad avviso, infatti, del difensore della Provincia le norme
regolamentari e di attuazione non possono rappresentare limite
all'autonomia normativa regionale e provinciale che è espressione di
quella potestà concorrente che consente alla provincia di Bolzano di
legiferare in armonia con la Costituzione e con i principi
dell'ordinamento giuridico, nel rispetto delle norme-base stabilite
dalle leggi statali in materia.
Peraltro, poi, la Commissione, così come istituita dalla legge
provinciale impugnata, sarebbe in perfetta sintonia con le norme
statali concernenti la garenzia e la sicurezza stradale, e persino
con la norma regolamentare relativa all'accertamento dell'idoneità
degli invalidi alla guida dei motoveicoli, se si tiene conto del
necessario adattamento della composizione della Commissione
all'organizzazione sanitaria provinciale.
Il 6 giugno u. s. il prof. avv. Sergio Panunzio, ritualmente
sostituito nella rappresentanza e nella difesa della Provincia
autonoma di Bolzano, depositava memoria nella quale, confermando le
conclusioni già prese, ribadiva e sviluppava gli argomenti dedotti
nell'atto di costituzione. In particolare, si fa notare che se, in
luogo delle indicazioni regolamentari, si ha riguardo ai principi
della legislazione statale valevoli nel campo della materia in esame,
si dovrà constatare la perfetta corrispondenza della legge
provinciale impugnata con il disposto del terzo comma dell'art.81 del
d.P.R. n. 393 del 1959 (così come modificato dall'art. 3 della legge
n. 62 del 1974). Il detto articolo, infatti, nel disciplinare, fra
l'altro, proprio la procedura d'accertamento dell'idoneità degli
invalidi alla guida di motoveicoli, null'altro pretende se non che
quegli accertamenti siano effettuati "da Commissioni mediche
provinciali". Il che comporterebbe che, quand'anche si fosse voluto
seguire le indicazioni regolamentari, sarebbe stato impossibile
istituire la commissione, dato che nell'ambito della provincia non
esistono soggetti appartenenti alla categoria dei medici delle
Ferrovie dello Stato. D'altra parte, poi, sostiene la memoria che i
medici delle U.S.L. svolgenti "funzioni di medicina legale o di
igiene e sanità" sarebbero sostanzialmente assimilabili agli
Ufficiali sanitari dei Comuni. Considerato in diritto
1. - È fuori dubbio che la legge dello Stato, nella specie
l'art.81, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 (T.U. della
circolazione stradale), così come modificato dall'art. 3 della l. 14
febbraio 1974 n. 62, nel disciplinare, fra l'altro, la procedura di
verifica dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli,
stabilisce che "l'accertamento delle condizioni psico-fisiche,
psico-tecniche ed attitudinali è effettuato da commissioni mediche
provinciali".
La legge stessa, però, alla lett. d) del comma sesto dello stesso
articolo demanda al regolamento di esecuzione il compito di stabilire
"la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni
mediche provinciali": ed il Regolamento, approvato con d.P.R. 30
giugno 1959 n. 420, ha, infatti, configurato la composizione delle
dette Commissioni così come descritte nella narrativa di fatto.
2. - La legge della Provincia autonoma di Bolzano, impugnata dal
Presidente del Consiglio dei ministri, non si è attenuta alle
indicazioni del Regolamento e, nonostante le censure del Governo, è
stata riapprovata all'unanimità. Di qui il giudizio di legittimità
in via di azione proposto dal Presidente del Consiglio, il quale
lamenta che, così operando, la Provincia autonoma avrebbe superato i
limiti assegnati alla potestà legislativa concorrente dagli art.li 5
e 9 dello Statuto di autonomia.
Ora, a parte le considerazioni di merito della Provincia autonoma,
secondo cui, comunque, la composizione della Commissione, così come
delineata dalla legge provinciale, non si sarebbe sostanzialmente
discostata dalle indicazioni del Regolamento se non là dove, non
esistendo nella provincia rappresentanti delle categorie indicate, si
è supplito con medici parimenti esperti ed autorevoli, è il punto
di diritto che va innanzitutto preso in considerazione per il suo
valore pregiudiziale e assorbente.
Ed, in realtà, non sembra superabile l'obbiezione di fondo
opposta dalla Provincia, secondo cui, per il combinato disposto degli
art.li 9, 5 e 4 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, i limiti che la
Provincia incontra nell'emanazione di norme legislative, relative a
numerose materie fra cui la sanità pubblica, non sono certo
rappresentati da atti normativi regolamentari.
In effetti, l'art.4 (richiamato dagli altri due citati), a parte
il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali,
e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, che qui non vengono in causa, fa esclusivo riferimento
all'esigenza che le norme regionali e provinciali si armonizzino con
la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato,
cui l'art. 5 aggiunge quelli delle leggi dello Stato. Il che, del
resto, è quanto sostanzialmente prescrive l'art.117 Cost., il quale
pure l'interesse nazionale, da una parte, ed i principi fondamentali
delle leggi dello Stato, dall'altra, espressamente richiama.
Orbene, è pacifico che, quando la Costituzione e le altre leggi
costituzionali menzionano le "leggi dello Stato", intendono riferirsi
alle leggi formali e, al più, a quelle disposizioni normative
equiparate che delle leggi stesse hanno forza e valore. Ma i
regolamenti, almeno sicuramente quelli di esecuzione delle leggi, non
rientrano concettualmente né nell'una né nell'altra categoria
normativa, in guisa che deve escludersi che la legge della Provincia
autonoma possa trovare alcun limite alla sua potestà legislativa
nelle indicazioni del regolamento invocato dal Governo.
3. - D'altra parte, i principi dettati dalla legge n. 393 del
1959, con le modifiche apportate dalla l. n.62 del 1974, sono stati
rispettati dalla legge provinciale, dato che una Commissione medica
provinciale è stata costituita, così come esige il comma 3
dell'art.81, e la sua composizione peraltro non è tale da
compromettere i principi di garanzia per la sicurezza della
circolazione che ispirano le disposizioni dettate dalla legge stessa
per evitare che cittadini, in deficitarie condizioni psico-fisiche,
psico-tecniche e attitudinali, sieno autorizzati a guidare veicoli a
motore di determinate caratteristiche.
La questione, pertanto, non è ammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge della Provincia Autonoma di Bolzano riapprovata il 23
dicembre 1986, istitutiva di una Commissione medica per
l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida di
motoveicoli, sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio
dei Ministri con ricorso 5 gennaio 1987 e con riferimento agli art.li
9 e 5 dello Statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige,
approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:832 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte