Sentenza n. 834/1988
Altra decisione · depositata il 21/07/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 1legge 2/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano
notificato il 14 luglio 1987, depositato in Cancelleria il 21 luglio
1987 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1987 per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del turismo e
dello spettacolo 22 maggio 1987, concernente "Adozione dei criteri e
dei parametri previsti dall'art. 1, comma quarto, decreto-legge 3
gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo
1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o
l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o
completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei
finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse
turistico";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi gli avv.ti Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di
Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nell'aprile 1987 la Provincia autonoma di Bolzano denunciava
di illegittimità costituzionale, per lesione delle proprie
competenze legislative primarie e concorrenti, "tutte le
disposizioni" del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, recante "misure
urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e
per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attività di interesse turistico"; venivano poi censurate, in
particolare, le norme contenute nell'art. 1, commi quarto e quinto,
nell'art. 2, commi primo, lettera b), 1-ter, 2 e 6, e nell'art.
3-bis, comma terzo, perché invasivi delle competenze legislative ed
amministrative attribuite alla Provincia in materia di turismo e
industria alberghiera, lavori pubblici di interesse provinciale,
attività sportive e ricreative con i relativi impianti e
attrezzature e finanza locale, dagli artt. 8, numeri 20 e 17; 9, n.
11; 16; 78 e 80 dello Statuto e delle relative norme di attuazione
emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, con d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 475, e con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.
L'art. 2 della legge denunciata stabiliva al comma quarto che gli
interventi - ad opera dei comuni e loro consorzi, delle comunità
montane e delle province - relativi agli impianti sportivi destinati
a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline
sportive, con strutture polifunzionali, e a promuovere l'esercizio
delle attività sportive mediante la realizzazione di strutture
polifunzionali, dovessero essere realizzati secondo programmi
approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro
del turismo e dello spettacolo;
che tali programmi fossero formulati "sulla base di criteri e
parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio
territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline
sportive";
che, "a tale fine, criteri e parametri sono definiti dal
Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico
del CONI, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da
parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del
Ministro medesimo".
2. - Il decreto 22 maggio 1987 con il quale il Ministro del
turismo e dello spettacolo dettava i "criteri e parametri" previsti
dal comma quarto dell'art. 1 della legge n. 65 del 1987 al fine della
elaborazione dei programmi di cui al comma quinto dell'art. 1 della
stessa legge, veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
maggio 1987.
Con ricorso notificato il 13 luglio 1987 la Provincia autonoma di
Bolzano ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri avverso tale decreto
lamentando, come per il giudizio di legittimità costituzionale della
legge n. 65 del 1987, l'invasione delle competenze legislative ed
amministrative ad essa attribuite, in materia di "turismo ed
industria alberghiera", "lavori pubblici di interesse provinciale",
attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed
attrezzature" e "finanza locale", in base agli art. 8, n. 20 e 17; 9,
n. 11; 16; 78 e 80 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, ed alle
relative norme di attuazione emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n.
278, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475 e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473,
nonché in relazione all'accordo di Parigi.
Chiede pertanto sia dichiarato spettare ad essa Provincia: a)
l'adozione degli indirizzi e finalità di carattere generale e
specifici di cui agli artt. 1 e 2 del decreto; b) stabilire il
termine per la presentazione, da parte degli enti interessati, delle
domande e la relativa documentazione; c) disciplinare le modalità o
l'eventuale composizione delle commissioni di collaudo e vigilare
sull'attuazione dei programmi di intervento per l'impiantistica
sportiva.
3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il
quale, sottolineando, tra l'altro, che le censure rivolte dalla
ricorrente al decreto 22 maggio 1987 riguardano in realtà la legge
statale attributiva al Ministro del turismo e dello spettacolo delle
competenze rivendicate dalla Provincia autonoma, ha concluso per
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
4. - Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte, nel giudizio
promosso, oltre che dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla
Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia (Reg. ric. nn.
9, 10 e 14 del 1987), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge n. 65 del 1987, nella
parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano,
e dell'art. 1, quarto e quinto comma della stessa legge, nella parte
in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo
comma, lett. c) della medesima legge.
5. - Con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, recante "Modifiche
ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente
misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti
sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive
di base e per l'utilizzazione di finanziamenti aggiuntivi a favore di
attività di interesse turistico", preso atto della suddetta
sentenza, nel testo novellato del comma quarto dell'art. 1, con
riferimento ai programmi per "gli interventi previsti dal comma
primo, lett. b), ad opera degli enti pubblici di cui all'art. 2,
comma primo, lettera b), è stato inserito l'inciso "con esclusione
di quelli ricadenti nel territorio delle Province autonome di Trento
e Bolzano". Considerato in diritto
1. - Con decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, venivano dettate
"misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti
sportivi per la realizzazione o completamento di strutture sportive
di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore
delle attività di interesse turistico". In particolare erano
previsti, con l'art. 1, comma primo, interventi relativi a impianti
sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle
diverse discipline sportive (lettera b) e a promuovere l'esercizio
delle attività sportive (lettera c); con i commi quarto e quinto era
stabilito che tali interventi, (se) effettuati da dati enti (comuni,
loro consorzi, comunità montane, indicati dal successivo art. 2,
comma primo, lettera b, ai quali da quest'ultima norma la Cassa
depositi e prestiti era autorizzata a concedere mutui a totale carico
dello Stato), fossero realizzati secondo programmi approvati
annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo (comma
quarto), ed era altresì disposto che tali programmi fossero
elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello
spettacolo (comma quinto) e quindi formulati dal detto Ministro sulla
base dei criteri e parametri definiti (su parere tecnico del CONI) e
adottati (su parere delle Commissioni parlamentari permanenti) dal
Ministro stesso (comma quinto). Con l'art. 2 erano, poi, previsti
finanziamenti dei detti interventi, e in particolare, fra l'altro:
mutui ventennali a totale carico dello Stato da parte della Cassa
depositi e prestiti a favore dei comuni, loro consorzi e comunità
montane per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1,
comma primo, lettere b) e c) (art. 2, comma primo, lett. b); mutui
decennali assistiti da contributo statale sull'onere annuo di
ammortamento per capitale e interessi da parte dell'Istituto per il
credito sportivo ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n.
50 (enti pubblici locali ed altri, che intendano costruire o
migliorare impianti sportivi, federazioni sportive, società e
associazioni sportive, enti di promozione sportiva e società e
associazioni a questi ultimi enti affiliate) per la realizzazione di
impianti destinati alle finalità di cui all'art. 1, lettere b) e c)
(art. 2, comma primo-ter); contributo in conto capitale a favore dei
soggetti indicati nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295
(federazioni sportive, società e associazioni sportive, enti di
promozione sportiva, società e associazioni a questi ultimi enti
affiliate) per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, lett.
c) (art. 2, comma secondo).
Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio
1987, erano appunto adottati i criteri e i parametri di cui all'art.
1, commi quarto e quinto, del decreto-legge n. 2 del 1987, come sopra
convertito, provvedendosi: sui principi da osservare nella
distribuzione dei finanziamenti, sugli elementi cui avere riguardo
nell'elaborazione dei programmi, sui dati, dalla cui analisi trarre i
parametri atti all'individuazione delle linee e delle priorità di
intervento (art. 1); sugli specifici indirizzi da rispettare negli
interventi al fine di inquadrarli nella dimensione finanziaria
prevista dalla legge (art. 2); sui termini e sulle modalità delle
domande, da produrre da parte degli enti (art. 3). Veniva altresì
disposto: sulla composizione della commissione di collaudo delle
opere assegnatarie dei benefici di cui all'art. 2, comma primo, lett.
b), e di quelle previste dall'art. 2, comma secondo, del
decreto-legge n. 2 del 1987, come sopra convertito (art. 4); sulla
composizione della commissione di vigilanza sullo stato di attuazione
del programma così tracciato e sull'avanzamento delle opere (art.
5).
2. - La Provincia autonoma di Bolzano, dopo avere, nell'aprile
1987, sollevato in via principale questione di legittimità
costituzionale del decreto-legge n. 2 del 1987, come convertito nella
legge n. 65 del 1987, di cui censurava, fra le altre, le norme
suindicate (artt. 1, commi quarto e quinto; 2, commi primo, lett. b,
primo-ter, e secondo), ha ora promosso conflitto di attribuzione in
ordine al decreto ministeriale 22 maggio 1987, deducendo analoghe
lesioni delle competenze provinciali di cui allora lamentava la
violazione.
Sostiene, infatti, la provincia ricorrente che il Ministro del
turismo e dello spettacolo, con il decreto impugnato, abbia leso le
dette competenze - da essa provincia esercitate mediante una
legislazione ampia ed organica - estraniandola dalla programmazione
degli interventi sportivi e dai relativi finanziamenti, e
particolarmente: adottando i criteri e i parametri previsti per
l'elaborazione dei programmi; disponendo che i progetti delle opere
siano presentati direttamente ad esso Ministro invece che alla
provincia; regolando la composizione delle commissioni di collaudo
delle opere (finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b, e
dell'art. 2, comma secondo) e la vigilanza sullo stato di attuazione
dei programmi; stabilendo che i finanziamenti siano assegnati ai
beneficiari invece che per il tramite della provincia.
3. - Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi quarto e quinto,
della legge n. 65 del 1987 - ritenendo fondata l'impugnazione
proposta allora (anche) dalla Provincia di Bolzano - nella parte in
cui, relativamente (anche) alla detta Provincia disciplina(va) gli
interventi sugli impianti necessari ai campionati (art. 1, comma
primo, lett. a) e alle attività sportive (art. 1, comma primo, lett.
b) "attribuendone la programmazione allo Stato nella persona del
Ministro per il turismo e lo spettacolo", per contrasto con l'art. 9,
n. 11, dello Statuto Trentino-Alto Adige, come interpretato e
determinato dalla normativa di attuazione, "che affida all'autonomia
legislativa provinciale la disciplina e la programmazione delle
attività sportive, agonistiche e non".
Ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
2, comma primo, lett. b), e 2, comma primo-ter, della predetta legge
- sempre ritenendo fondata l'impugnazione allora proposta (anche)
dalla Provincia di Bolzano - nella parte in cui, relativamente
(anche) alla detta provincia, prevede(va) finanziamenti per
interventi relativi ad impianti destinati ad attività sportive sia
agonistiche che non agonistiche, per contrasto con gli artt. 78 e 80
dello Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alle Province
autonome "il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi
finanziari nei settori di propria competenza".
Ha infine dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
comma secondo, della stessa legge - ritenendo fondata l'impugnazione
allora proposta (anche) dalla Provincia autonoma di Bolzano, nella
parte in cui, relativamente (anche) alla detta provincia prevedeva
finanziamenti per interventi in ordine a impianti destinati
all'esercizio di attività sportive non agonistiche, per contrasto
con gli artt. 78 e 80 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che
dispongono nel senso suindicato.
Dichiarate in tal modo costituzionalmente illegittime, in quanto
lesive delle competenze provinciali, le norme legislative costituenti
il titolo e comunque il presupposto dei provvedimenti adottati, e
quindi dei poteri esercitati, dal Ministro del turismo e dello
spettacolo con il decreto ora impugnato, anche tali poteri devono
ritenersi lesivi delle dette competenze e pertanto non spettanti allo
Stato.
Tanto va dichiarato, annullandosi per l'effetto il decreto stesso.
Né a ciò è d'ostacolo ed anzi conferisce il decreto-legge 22
febbraio 1988, n. 22 - convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 22 -
con il quale, preso atto della sentenza di questa Corte n. 517 del
1987, la disciplina recata dal decreto-legge n. 2 del 1987, come
convertito nella legge n. 65 del 1987, è stata interamente
modificata, stabilendosi, in riferimento alla Provincia di Bolzano,
che i programmi per gli interventi sugli impianti destinati
all'attività sportiva sia agonistica che non agonistica (e quindi la
disciplina degli interventi stessi) sono predisposti, per il suo
territorio, dalla detta provincia, e che a questa sono trasferite le
somme erogate per finanziare gli interventi suindicati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo,
con il decreto 22 maggio 1987, in riferimento al territorio della
Provincia di Bolzano, adottare i criteri e i parametri per
l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti
destinati all'attività sportiva agonistica e non agonistica di cui
al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, come convertito nella legge 6
marzo 1987, n. 65; né disporre che i progetti delle opere siano
presentati direttamente ad esso Ministro; né regolare la
composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate ai
sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma
secondo, del detto d.l. n. 2 del 1987, e la vigilanza sullo stato di
attuazione dei programmi; né stabilire che i finanziamenti per i
detti interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari;
Annulla, per l'effetto, il suindicato decreto del Ministro del
turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:834 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte