Sentenza n. 84/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 37legge 218/1952
- art. 9legge 218/1952
- art. 2r.d.l. 636/1939
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma,
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 3
luglio 1962 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente
tra Catozzi Amelia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 183 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile vertente fra Catozzi Amelia e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Ferrara, con
ordinanza del 3 luglio 1962, su istanza della difesa dell'attrice, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per eccesso di delega in relazione
all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento
all'art. 76 della Costituzione.
La Catozzi ha sostenuto in giudizio di avere diritto alla pensione
di invalidità, potendo far valere la iscrizione negli elenchi
nominativi dei lavoratori agricoli, per l'anno 1953-54, con la
qualifica di "permanente" e potendo beneficiare dell'accreditamento di
209 contributi giornalieri, attribuiti per 11 mesi di detto anno dalla
Commissione provinciale di Ferrara ai lavoratori avventizi permanenti.
L'I. N. P. S. ha eccepito che per la Catozzi manca il requisito di
almeno 52 contributi settimanali (oppure 104 contributi giornalieri)
versati o accreditati nel quinquennio precedente alla domanda, in
quanto l'art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, stabilisce che "ai
fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti
dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (che sostituisce, tra
l'altro, gli art. 9 e 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), possono
essere computati in favore dei lavoratori agricoli giornalieri, e per
ciascun anno agrario di iscrizione, non più di n. 156 contributi
giornalieri per gli uomini e di n. 104 per le donne, proporzionalmente
ridotti allorquando l'iscrizione negli elenchi anagrafici sia limitata
ad un periodo inferiore all'anno agrario. E poiché, per la Catozzi,
l'iscrizione negli elenchi anagrafici è limitata al periodo di undici
mesi, essa può beneficiare soltanto di n. 96 contributi giornalieri,
non raggiungendo quindi quel minimo di n. 104 fissato dalla legge del
1952. Onde la Catozzi ha sollevato la questione di illegittimità
costituzionale del predetto art. 17, che esorbitando dai limiti della
delega, avrebbe posto un limite al numero dei contributi computabili,
mentre per il disposto dell'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,
per i lavoratori agricoli avventizi o compartecipanti si considerano
utili ai fini dei requisiti richiesti per il conseguimento della
pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro
attribuite dalla speciale Commissione provinciale.
Con la suindicata ordinanza il Tribunale di Ferrara, riconosciuta
la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ha
disposto la sospensione del procedimento civile e la rimessione degli
atti a questa Corte. L'ordinanza ritualmente comunicata e notificata è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del
24 novembre 1962.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :
La questione è fondata.
La norma dell'art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, pone un
limite al numero dei contributi computabili in favore dei lavoratori
agricoli giornalieri per il conseguimento del diritto alla pensione di
invalidità o di vecchiaia o per i superstiti: per ciascun anno agrario
di iscrizione negli elenchi anagrafici, non più di 156 contributi
giornalieri per i braccianti uomini con la qualifica di permanenti,
abituali o occasionali; non più di 104 contributi giornalieri per le
donne e i giovani con le suddette qualifiche e per i braccianti con la
qualifica di eccezionali; non più di 70 per le donne e i giovani con
la qualifica di eccezionali. Or questa, che è una limitazione ai
diritti dei lavoratori, non trova riscontro in alcuna disposizione di
legge, ed è anzi in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 9 del
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4
aprile 1952, n. 218, secondo il quale per i lavoratori agricoli
avventizi o compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti
richiesti per il conseguimento della pensione tanti contributi
giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla
Commissione provinciale di cui all'art. 2 del R.D. 24 settembre 1940,
n. 1949.
Siffatta limitazione imposta dalla legge delegata non trova
giustificazione neppure nei poteri di coordinamento che l'art. 37 della
legge n. 218 del 1952 ha conferito all'esecutivo. Ed infatti,
allorquando una nuova legge si inserisce in un complesso organico di
altre norme può creare lacune, discordanze, differenze o contrasti,
che possono essere eliminati da norme delegate di coordinamento, le
quali hanno lo scopo essenziale di adattare la nuova legge,
accompagnarla ed integrarla nella sua applicazione, in modo da
conferire uniformità ed armonia a tutto l'ordinamento giuridico della
specifica materia. Ma il potere di coordinamento non consente la
introduzione di nuovi principi o di limitazioni di diritti, che
soltanto attraverso l'esame e la valutazione del Parlamento possono
essere validamente introdotti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218, e all'art. 9, ultimo comma, del
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della stessa
legge ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte