Sentenza n. 84/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/07/1966 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2888, e 27 dicembre
1952, n. 3884, nonché del decreto 21 marzo 1957 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 24 giugno 1957), promosso con ordinanza
emessa il 30 novembre 1964 dal Tribunale di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Gotti Lega Augusto, l'Ente per la colonizzazione
della Maremma tosco-laziale e il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965.
Visti gli atti di costituzione di Gotti Lega Augusto, dell'Ente
Maremma e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
udita nell'udienza pubblica del 17 maggio 1966 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Mario Cassola, per il Gotti Lega, l'avv. Guido
Astuti, per l'Ente Maremma, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale di Firenze ha prospettato a questa Corte
l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 novembre 1952, n. 2888, e 27 dicembre 1952, n. 3884, con
i quali, in base alla legge di delegazione 21 ottobre 1950, n. 841,
venivano approvati i piani compilati dall'Ente per la colonizzazione
della Maremma tosco-laziale, ai fini dell'espropriazione,
rispettivamente di ettari 90.26.20 e di ettari 18.92.20, di terreni di
proprietà del dott. Augusto Gotti Lega, posti in comune di Laiatico
(Pisa); il Tribunale ha altresì rilevato l'illegittimità
costituzionale del decreto 21 marzo 1957, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 giugno 1957, n. 156, con il quale, degli ettari 18.92.20
compresi nel secondo piano, venivano espropriati solo ettari 8.79.90.
L'illegittimità costituzionale dei detti decreti è stata fondata su
un contrasto con la legge di delegazione e sulla conseguente violazione
degli artt. 76 e 77 della Costituzione; il contrasto risulterebbe dai
seguenti motivi:
a) il reddito dominicale dell'intera proprietà Gotti Lega era
stato calcolato con riferimento al nuovo catasto entrato in
conservazione il 1 luglio 1950, invece che sul fondamento della
consistenza al 15 novembre 1949 e delle tariffe di estimo al 1 gennaio
1949;
b) era stata compresa nell'espropriazione una notevole quantità
di terreni che, per la loro natura ed immodificabile sterilità,
avevano un reddito perfino inferiore a quello dei boschi e degli
incolti produttivi, che la legge di delegazione esclude dal calcolo del
reddito dominicale medio.
L'ordinanza, emessa il 30 novembre 1964, è stata notificata
all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale il 20
febbraio 1965; al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al dott.
Augusto Gotti Lega il 22 febbraio successivo; al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 23 dello stesso mese. È stata comunicata al
Presidente del Senato il 21 febbraio 1965, e al Presidente della Camera
dei Deputati il 26 successivo. È stata poi pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965.
Sono comparsi innanzi a questa Corte il dott. Augusto Gotti Lega,
l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
2. - La parte privata, nelle deduzioni depositate il 27 marzo 1965,
si richiama alla giurisprudenza di questa Corte per contestare che sia
possibile tener conto del catasto entrato in vigore al tempo
dell'espropriazione e comunque che possano essere rielaborati i calcoli
concernenti la qualità di coltura e la classe di produttività; rileva
inoltre che i terreni sterili compresi nei calcoli debbono intendersi
come incolti produttivi, secondo la qualificazione indicata nell'art. 4
della legge di delegazione, perché questa qualificazione non era in
vigore al tempo di formazione del vecchio catasto e corrisponde alle
varie denominazioni con le quali in quel tempo si designavano i terreni
sterili.
L'Ente Maremma, nelle deduzioni 7 maggio 1965, quanto al calcolo
della quota di scorporo, ammette che, nella specie, non furono tenuti
presenti i dati del vecchio catasto, e chiede che la Corte, dichiarando
l'illegittimità dei decreti presidenziali in questione, voglia fare
espressa riserva dei definitivi accertamenti del giudice di merito
circa la consistenza effettiva della proprietà Gotti Lega al 15
novembre 1949 e circa l'eventuale caducazione solo in parte qua della
relativa espropriazione; quanto al motivo della esclusione degli
incolti sterili, l'Ente osserva che essi non possono pacificarsi agli
incolti produttivi ai quali accenna la legge di delegazione perché,
mentre i primi non mancano di funzione produttiva nell'economia
agricola, che ne sconsiglia la trasformazione, i secondi possono essere
suscettibili di trasformazione e miglioramento o di altre idonee
utilizzazioni nel campo dell'economia agricola.
Il Ministero dell'agricoltura e foreste, deducendo con scrittura 13
aprile 1965 sul primo motivo proposto dal giudice a quo, ritiene che
gli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ammettano che
l'attivazione del nuovo catasto intervenuta fra il 15 novembre 1949 e
la data dell'espropriazione possa evitare la procedura di ricorso
prevista per i terreni di vecchio catasto, riferendosi, di norma, a
variazioni introdotte a seguito di verifiche effettuate prima di quella
data; sul secondo motivo di asserita illegittimità, il Ministero
rileva che l'espropriato trova precluse le sue contestazioni dal fatto
che non ebbe a presentare ricorso, né ai sensi dell'art. 4, né ai
sensi dell'art. 6 della predetta legge.
Con memoria depositata il 3 maggio 1966, il dott. Gotti Lega
contesta che l'attuazione del nuovo catasto alla data
dell'espropriazione esonerasse dal procedimento di rettifica del
vecchio catasto previsto espressamente dalla legge di riforma; osserva
che questa Corte, non soltanto ha ritenuto invalicabile il termine del
15 novembre 1949, ma, nelle sue sentenze 23 giugno 1964, n. 73, e 22
gennaio 1965, n. 3, ha respinto la pretesa di deferire al giudice di
merito la rettificazione dei dati del vecchio catasto; chiede che
expressis verbis sia dichiarato che il giudice di merito dovrà
attenersi ai dati del catasto in vigore al 15 novembre 1949 suddetto;
rileva, quanto agli incolti produttivi, che, secondo i lavori
preparatori della legge di riforma, questi terreni furono esclusi dal
calcolo, non perché hanno una propria funzione produttiva, ma perché
sono di valore inferiore a quello dei boschi e perché la misura assai
bassa del reddito avrebbe prodotto una imposizione sproporzionata.
3. - Alla pubblica udienza del 17 maggio 1966 i difensori delle
parti hanno illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - È pacifico che, nella specie, per la formazione dei piani di
espropriazione, l'Ente Maremma ha tenuto conto dei dati del nuovo
catasto, entrato in vigore il 1 luglio 1950. Ciò è motivo di
illegittimità costituzionale dei decreti che approvarono il piano, i
quali, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.
da ultimo sentenza 17 marzo 1966, n. 28), avrebbero dovuto essere
redatti sulla base della consistenza dei fondi al 15 novembre 1949, in
virtù dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nel testo
sostituito dall'art. 4 della successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Il Ministero dell'agricoltura ritorna a contestare la fondatezza di
tale giurisprudenza obiettando che, quando, come nella specie, il nuovo
catasto è stato attivato dopo il 15 novembre 1949, ma prima della data
dell'espropriazione, possa essere evitato il ricorso previsto per la
rettificazione dei terreni di vecchio catasto; ma è da replicare che,
in tal caso, non è sempre certo che il nuovo catasto contenga dati
riportabili al tempo cui si riferisce la legge di riforma.
È, del resto, consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedine
la riconferma nella predetta sentenza 17 marzo 1966) che ogni indagine
tendente ad accertare se e in qual misura si sarebbe potuto tener conto
dei dati risultanti dal catasto in vigore al 15 novembre 1949, rientri
nei poteri del giudice a quo, a meno che attenga alla qualità e alla
classe dei terreni.
2. - Attiene a tale materia la questione concernente la esclusione
dal calcolo dei terreni incolti sterili, che la parte privata vuole
equiparare agli incolti produttivi, dal primo comma della citata legge
del 1950 non considerati ai fini della determinazione della quota
espropriabile.
Si tratta di riconoscere se e quale corrispondenza esista fra la
terminologia adottata dalla legge e le diverse denominazioni risultanti
in catasto al 15 novembre 1949; e il confronto non può non dar luogo a
quelle valutazioni estimative, che l'art. 6 della ricordata legge vuole
siano svolte esclusivamente nella sede del procedimento amministrativo.
Non avendo la parte adito a tale procedimento rimane senza base la
questione di illegittimità costituzionale che essa ha proposto su tale
punto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente
della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2888, 27 dicembre 1952, n. 3884,
e 21 marzo 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno
1957, n. 156) in quanto, per la formulazione dei piani di
espropriazione, fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in
attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dei decreti predetti in quanto non hanno escluso dal computo della
quota espropriativa i terreni incolti sterili, questione proposta dal
Tribunale di Firenze con ordinanza 30 novembre 1964, in relazione alla
legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione,
bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, e in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte