Sentenza n. 84/1968
Altra decisione · depositata il 05/07/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri notificato il 24 novembre 1967, depositato in cancelleria il
13 dicembre successivo ed iscritto al n. 32 del Registro ricorsi 1967,
per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sulla
competenza a decidere i ricorsi gerarchici contro le ordinanze con le
quali gli Intendenti di finanza irrogano pene pecuniarie agli esattori
delle imposte dirette.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro Virga,
per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assessore alle finanze della Regione siciliana, con circolare 21
luglio 1967, invitava gli Intendenti di finanza della Sicilia a
trasmettere all'Assessorato i ricorsi gerarchici pendenti contro le
ordinanze intendentizie irrogative di pene pecuniarie agli esattori
delle imposte dirette. Si affermava nella circolare che la competenza a
decidere tali ricorsi era stata trasferita alla Regione, per effetto
del D. P. R. 26 luglio 1965, n. 1074, che, con l'art. 3, ha attribuito
alla Regione le entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni
pecuniarie, e, con l'art. 8, ha disposto che per l'esercizio delle sue
funzioni la Regione si avvale degli uffici periferici
dell'Amministrazione statale. Gli atti dell'Intendente di finanza
applicativi delle predette sanzioni dovevano quindi considerarsi quali
atti amministrativi regionali, e come tali gerarchicamente impugnabili
presso l'Assessore alle finanze.
Con atto 13 dicembre 1967 il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, chiedendo
che sia dichiarata la competenza dello Stato (Ministro delle finanze) a
decidere i predetti ricorsi e che sia conseguentemente annullata
l'indicata circolare dell'Assessore regionale. Si afferma nel ricorso
il particolare carattere sanzionatorio e arbitratorio del potere
dell'Intendente di finanza di applicare le predette sanzioni, che si
differenzia dall'attività di vigilanza e controllo sugli agenti di
riscossione, ed è manifestazione del principio unitario dello Stato.
Si rileva inoltre che la legge 7 gennaio 1929, n. 4, a cui rinvia
l'art. 150 del T.U. n. 858 del 1963 sulla riscossione delle imposte
dirette, pone dei principi generali in materia tributaria propri ed
esclusivi dello Stato ed attribuisce agli organi competenti poteri non
delegabili né derogabili in sede regionale. Ne discende che il potere
dell'Intendente nell'irrogare la pena pecuniaria è potere statale,
così come statale è il potere del Ministro di decidere il ricorso
gerarchico avverso l'ordinanza dell'Intendente.
Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione siciliana,
rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Pietro Virga e Antonio
Sorrentino, con atto 11 dicembre 1967.
In esso si contrasta la tesi del carattere paragiurisdizionale dei
provvedimenti emessi dall'Intendente di finanza ai sensi dell'art. 150
del T.U. del 1963, di cui si afferma invece la natura esclusivamente
amministrativa, corrispondente alla natura amministrativa delle
sanzioni di cui trattasi. Si osserva inoltre che, mentre nella
precedente disciplina provvisoria dei rapporti tra Stato e Regione in
materia finanziaria mancava una esplicita norma di attuazione che
disponesse la sottoposizione degli organi statali periferici
all'autorità regionale, con l'art. 8 del D. P. R. n. 1074 del 1965 si
è istituito tra tali organi e la regione quel vincolo gerarchico che
costituisce il presupposto per la decisione dei ricorsi, ed è stato
così rimosso l'ostacolo a riconoscere la competenza della Regione e
decidere i ricorsi gerarchici contro i predetti provvedimenti, emessi
dall'Intendente di finanza nell'esercizio di una competenza regionale.
Si ammette, infine, che la legge n. 4 dei 1929 e il T.U. n. 858
del 1963 contengono principi generali dell'ordinamento finanziario
dello Stato, ma si esclude che da ciò derivi che solo il Ministro e
non l'Assessore regionale possa decidere i ricorsi sulla base di tali
principi, di cui nel presente giudizio non è stata denunciata la
violazione da parte dell'Assessore.
La difesa dello Stato, in successiva memoria, ha ribadito gli
argomenti del ricorso, insistendo particolarmente nel rilevare che il
punto centrale di esso è dato dalla legge n. 4 del 1929, nel suo
valore di corpus di principi generali e fondamentali dell'ordinamento
normativo statale, che non sopportano deroghe e deleghe a favore degli
ordinamenti regionali. Si osserva inoltre che la circolare impugnata
non ha per oggetto la riscossione dei tributi di spettanza regionale,
ma la fase successiva del contenzioso esattoriale, che concerne materia
non trasferita né trasferibile alla Regione, nella quale il D.P.R. n.
1074 del 1965 non ha portato innovazioni.
Anche la difesa della Regione ha depositato memoria nei termini. In
essa si richiama la sentenza n. 122 del 1967 di questa Corte, da cui si
ricaverebbe la esclusiva dipendenza degli uffici statali dall'Assessore
regionale sul piano della funzione di riscossione dei tributi. Si
insiste quindi sul carattere amministrativo, e non "giustiziale", della
decisione dell'Intendente, e si nega l'incidenza di esse
sull'ordinamento generale dello Stato.
Nella discussione orale le difese delle parti hanno sviluppato i
rispettivi argomenti. Considerato in diritto :
1. Secondo la tesi della Regione siciliana, affermata nella
circolare che ha dato luogo al presente conflitto e sostenuta nel corso
del giudizio, per effetto dell'art. 3 del D. P. R. 26 luglio 1965, n.
1074, che ha attribuito alla Regione le entrate "derivanti
dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali",
rientrerebbe nel complesso delle competenze trasferite alla Regione con
tale decreto l'applicazione di sanzioni pecuniarie agli esattori delle
imposte dirette. E poiché, a norma dell'art. 8 dello stesso decreto,
la Regione si avvale, per l'esercizio delle funzioni ad essa spettanti,
degli organi periferici dello Stato, l'Intendente di finanza,
nell'irrogare le dette sanzioni, porrebbe in essere atti amministrativi
regionali. I ricorsi gerarchici contro di essi andrebbero quindi
proposti all'Assessore regionale alle finanze.
A questa tesi si oppone, da parte del Presidente del Consiglio, che
l'Intendente di finanza, nel decidere l'applicazione di pene pecuniarie
nei confronti degli agenti di riscossione e nel risolvere le
controversie dipendenti dal rapporto di gestione dell'esattoria,
esercita un potere di carattere paragiurisdizionale, che è
manifestazione del principio unitario dello Stato. Tale potere gli è
direttamente attribuito dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, la quale
costituisce un corpo di disposizioni che non si confonde nella
normativa portata del testo unico sui servizi di riscossione delle
imposte dirette, e attribuisce agli organi competenti poteri non
delegabili in sede regionale. Il decreto presidenziale n. 1074 del 1965
non avrebbe, pertanto, innovato in materia di contenzioso relativo
all'applicazione delle pene pecuniarie, e l'art. 8 di esso non
comporterebbe la competenza dell'Assessore regionale a decidere, in
luogo del Ministro, i ricorsi avverso le ordinanze intendentizie.
2. - Osserva la Corte che la questione fondamentale per la
risoluzione del conflitto è se la devoluzione alla Regione delle
entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie implichi la
legittimazione della Regione stessa alla irrogazione delle sanzioni che
a tali entrate danno luogo.
Ritiene la Corte che al quesito debba darsi risposta negativa.
L'assegnazione dei proventi di determinate pene pecuniarie ad un
ente, anche se fornito, come la Regione, di potestà legislativa e
tributaria, non è attribuzione all'ente del potere di irrogare le pene
stesse. È appena il caso di osservare che se, per ipotesi, fosse
attribuito a un determinato ente pubblico il provento di multe o
ammende previste dalla legge penale, non per questo sarebbe attribuita
all'ente la potestà punitiva, anche a prescindere dal carattere
esclusivamente statale di tale potestà.
Né si potrebbe, nel caso in esame, invocare il parallelismo, già
rilevato in precedenti sentenze di questa Corte, tra spettanza di un
tributo e potestà tributaria, inteso nel senso che, di massima, l'ente
a cui spetta il tributo può disporre intorno ad esso, sempre nei
limiti e secondo i principi dell'ordinamento tributario generale, e
svolgere la connessa attività amministrativa. A parte che è da
distinguere la potestà di imposizione dal diritto al provento di un
tributo imposto da un altro ente, nel caso in esame non si tratta di
entrate tributarie, e neanche connesse a tributi (come le sopratasse e
gli interessi di mora, a carico del contribuente), ma si tratta di
proventi derivanti dall'esercizio di una potestà diversa dalla
tributaria, e precisamente dall'esercizio di un potere sanzionatorio,
che, se ha per oggetto attività che si svolgono in materia tributaria,
si distingue però dal potere di imposizione e di riscossione di
tributi, ed è regolato da un proprio ordinamento.
Nessun argomento può trarsi, pertanto, dalla considerazione che il
decreto n. 1074 del 1965 ha trasferito alla Regione le funzioni
esecutive ed amministrative ad essa spettanti in materia tributaria,
per cui dopo l'entrata in vigore di esso, gli esattori non
riscuoterebbero più tributi di spettanza statale e competerebbe alla
Regione ogni potestà amministrativa connessa alle imposte dirette.
Già nella sentenza n. 48 del 1965 fu rilevato che, pur essendo
passata alla Regione siciliana la materia della riscossione dei tributi
e l'organizzazione del servizio esattoriale, nella materia trasferita
non erano comprese quelle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione del
rapporto esattoriale che danno luogo all'applicazione di sanzioni
amministrative, e in particolare alla irrogazione delle cosiddette pene
pecuniarie, e che costituiscono un sistema, unitariamente disciplinato,
di attività sopraordinate al servizio di riscossione, nel quale non
possono essere considerate confuse. Pertanto, si ritenne che alla
Regione non fossero state attribuite le funzioni relative
all'irrogazione delle dette sanzioni, non già per la ragione che non
fossero state ancora trasferite le funzioni spettanti alla Regione in
materia tributaria, e neanche per la ragione che l'applicazione di
quelle sanzioni sia di esclusiva competenza dello Stato (questione
rimasta al di fuori della pronuncia), ma perché esse sono funzioni
sostanzialmente distinte da quelle che avevano formato oggetto di
trasferimento. E ciò si deduceva dalla sostanziale diversità
dell'attività sanzionatoria e dell'attività di riscossione, risalente
alla distinzione tra potestà sanzionatoria e potestà tributaria; dal
diverso livello a cui si esplicano le predette attività; dal carattere
unitario dell'ordinamento delle attività sanzionatorie in materia
fiscale, che costituisce un sistema organico, differenziato
dall'ordinamento dell'imposizione e della esazione dei tributi, e che
ha il suo testo fondamentale nella legge 7 gennaio 1929, n. 4,
contenente "norme generali" per la repressione delle violazioni delle
leggi finanziarie.
Le stesse ragioni valgono rispetto alla norma dell'art. 3 del
decreto n. 1074 del 1965, che si è limitata ad assegnare alla Regione
le entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie.
Anche se, per ipotesi, il trasferimento alla Regione del predetto
potere sanzionatorio fosse consentito dall'ordinamento generale, esso
avrebbe richiesto una esplicita attribuzione, che non è compresa
nell'attribuzione dei proventi. Vi è un salto logico nel passaggio
dalla esatta affermazione che il citato art. 3 ha derogato, per quanto
riguarda la Regione siciliana, agli artt. 24 del D.L. n. 1465 del 1930
e 150 del D. P. R. n. 858 del 1963 (che attribuiscono quei proventi
allo Stato) alla affermazione che sia stato trasferito il potere di
applicare le sanzioni, come vi è un salto logico nel passaggio
dall'affermazione che, col decreto n. 1074 del 1965, si è avuto il
trasferimento delle funzioni spettanti alla Regione, all'affermazione
che sia di spettanza di questa, non il provento, ma l'applicazione
delle sanzioni.
Non può pertanto ritenersi che l'esercizio del potere
sanzionatorio, previsto e regolato dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, a
cui si richiama l'art. 20 del T.U. sulla riscossione delle imposte
dirette (D.L. 6 novembre 1930, n. 1465), abbia formato oggetto delle
norme di attuazione dello Statuto siciliano in esame, allo stesso modo
che non aveva formato oggetto delle precedenti norme sul regolamento
provvisorio dei rapporti tra Stato e Regione in materia finanziaria.
Ne consegue che l'Intendente di finanza, nell'applicazione delle
sanzioni, svolge una funzione statale non trasferita alla Regione.
È inoltre da tener presente che le funzioni esattoriali non
riguardano soltanto la riscossione di tributi di spettanza regionale.
4. - Ulteriore, e diretta, conseguenza delle esposte considerazioni
è che appartiene tuttora al Ministro delle finanze la competenza a
decidere i ricorsi in materia.
Va osservato a questo proposito che non è pertinente, ai fini del
presente giudizio, stabilire se, col disporre che la Regione si avvale
degli organi periferici dello Stato per l'esercizio delle funzioni ad
essa spettanti, si sia istituito un rapporto di dipendenza gerarchica.
A parte che la questione non avrebbe in nessun caso rilievo, perché un
ricorso amministrativo potrebbe essere stabilito dall'ordinamento anche
in mancanza di esso (cosiddetto ricorso gerarchico improprio), la
definizione del rapporto tra organi dello Stato e Regioni può avere
importanza in relazione alle funzioni di spettanza di quest'ultima
svolte dai primi, non già in relazione a quelle funzioni che, per
essere rimaste dello Stato, non possono essere svolte che dagli organi
dello Stato come tali, e non come organi di cui si avvale la Regione.
Ugualmente estranea alla presente controversia è la
classificazione dell'atto dell'intendente come atto amministrativo o
come atto paragiurisdizionale. Certo la Regione può avvalersi degli
organi dello Stato solo per lo svolgimento di attività amministrative
("per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative", dice
l'art. 8); ma non basta la natura amministrativa dell'atto per dedurne
la competenza della Regione, richiedendosi che si tratti di attività
amministrativa a questa "spettante".
Le ragioni innanzi indicate escludono che tale sia l'attività
dell'Intendente nell'applicazione delle sanzioni, in qualunque modo
possa essere qualificata, non essendo passata alla Regione la
competenza relativa per effetto di una norma che ha soltanto disposto
l'attribuzione alla Regione delle entrate derivanti dall'applicazione
delle sanzioni stesse.
Si deve dunque concludere che, ferma restando la competenza della
Regione in materia di riscossione dei tributi ad essa assegnati,
poiché l'attività relativa all'applicazione delle pene pecuniarie di
cui alla legge n. 4 del 1929, richiamata dall'art. 150 T.U. del 1963
sulla riscossione delle imposte dirette, è rimasta attività statale,
l'Intendente di finanza agisce, nello svolgimento di essa, come organo
dello Stato nell'esercizio di una funzione statale. Spetta quindi al
Ministero delle finanze la decisione dei ricorsi contro i suoi atti,
come disposto dall'art. 24, quarto comma, del D.L. 6 novembre 1930, n.
1465.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la competenza dello Stato (Ministro delle finanze) a
decidere i ricorsi avverso le ordinanze intendentizie che irrogano pene
pecuniarie agli esattori delle imposte, e annulla la circolare
dell'Assessore alle finanze della Regione siciliana 21 luglio 1967, n.
18459.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte