Sentenza n. 84/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 581, ultimo
comma, e 547 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30
aprile 1971 dal tribunale di San Remo nel procedimento civile vertente
tra Calestani Amalia, Calestani Caterina e Calestani Giorgio, iscritta
al n. 259 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile promosso da Amalia e Caterina Calestani
contro Giorgio Calestani, rispettivamente eredi e legatario ex lege
(quale coniuge superstite) di Teresa Acquarone, ed avente ad oggetto la
domanda di commutazione dell'usufrutto uxorio, il tribunale di San Remo
sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli
artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, in riferimento
all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Premetteva che per effetto della vocazione legale del coniuge
superstite all'usufrutto di una quota di eredità, viene a costituirsi
una comunione incidentale di godimento tra detto coniuge, titolare di
un diritto reale, e gli eredi investiti della piena proprietà delle
quote, e che, in conseguenza della commutazione, si verifica lo
scioglimento dell'anzidetta comunione ereditaria.
E rilevava che le norme denunciate determinano una deroga al
generale principio del diritto del partecipante alla comunione ad una
quota in natura o, comunque, comprendente una quantità di mobili,
immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione della
quota (artt. 718 e 728 del codice civile).
Si avrebbe, pertanto, "una ingiustificata disparità di trattamento
del coniuge rispetto agli altri partecipanti alla comunione
ereditaria", che si trovano nella stessa sua situazione.
E quel trattamento risulterebbe altresì differenziato, se messo a
raffronto con l'altro riservato allo stesso coniuge superstite quando
sia beneficiato di un legato di usufrutto (e nei cui confronti non è
esercitabile la facoltà di commutazione), e ad ogni altra persona
estranea alla famiglia del testatore e beneficiata da un legato di
usufrutto, la quale ha diritto di conseguirlo in natura.
Per il tribunale di San Remo, infine, tale disparità di
trattamento sarebbe priva di una obiettiva giustificazione. Non è
necessario fare ricorso alla commutazione perché abbia tutela,
rispetto alla comunione ereditaria, l'esigenza di eliminare il concorso
di un diritto di usufrutto e di un diritto di proprietà sullo stesso
bene, e ciò in quanto quello scopo può essere conseguito anche
nell'ambito di un normale contratto di divisione o giudizio divisorio.
E poi sotto alcun profilo sembra giustificato il differente trattamento
dell'anzidetto coniuge rispetto a quello beneficiato da un legato di
usufrutto e al soggetto estraneo che di analogo diritto fosse
investito.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata.
Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti e
non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
La trattazione della causa ha pertanto avuto luogo in camera di
consiglio a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo
1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - Ad avviso del tribunale di San Remo (ordinanza del 30 aprile
1971) la norma degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile,
relativa ai modi in cui possono essere soddisfatti i diritti del
coniuge nelle successioni legittime ed in caso di concorso con figli
legittimi e naturali, violerebbe l'art. 3 della Costituzione perché
darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento del detto
coniuge sia rispetto agli altri partecipanti alla comunione ereditaria,
che nei confronti dello stesso coniuge superstite o di ogni altro
soggetto estraneo alla famiglia del testatore che sia destinatario di
un legato di usufrutto.
La questione così proposta non è fondata.
2. - Pur essendo la facoltà di soddisfare le ragioni ereditarie in
uno dei modi previsti dall'art. 547, comma primo, riconosciuta solo
agli eredi e non anche al coniuge usufruttuario ex lege, c'è da tenere
presente che gli eredi e l'usufruttuario non si trovano in una
situazione di fatto e giuridica identica o assimilabile nella
considerazione normativa: il coniuge superstite, infatti, ha diritto
all'usufrutto di una quota di eredità, e a differenza di quel che si
ha per gli eredi non gli è quindi devoluta una quota dell'eredità in
piena o nuda proprietà. Le norme, in cui tale disciplina è
consacrata, e che sono il riflesso di determinate ragioni di politica
legislativa, non costituiscono oggetto della presente impugnativa.
Appare per ciò del tutto logico e conseguenziale, e comunque non
irrazionale, che alle posizioni giuridiche degli eredi e del coniuge
superstite, pur nell'ambito della stessa comunione incidentale di
godimento, rispettivamente si accompagni o meno la spettanza del detto
diritto di commutazione. Giova, poi, al riguardo, rilevare che il
coniuge nei cui confronti possa essere o venga operata la commutazione,
in sostanza non è costretto a subire alcun danno patrimoniale, non
potendo i diritti che, d'accordo o giudizialmente, gli sono
riconosciuti non essere considerati equivalenti al diritto
all'usufrutto di una quota di eredità spettantegli originariamente per
legge.
3. - Non ricorre, d'altra parte, l'asserita seconda ragione di
contrasto con l'art. 3.
È innegabile, posto che agli eredi non spetta la facoltà di
commutazione de qua nei confronti dei legatari di usufrutto (coniuge o
persona estranea alla famiglia, che il coniuge usufruttuario ex lege
sia destinatario di una disciplina legislativa differente. Senonché in
ciò non può ravvisarsi una ingiustificata e non razionale disparità
di trattamento giuridico. Basta al riguardo rifarsi alla ratio delle
distinte e diverse norme messe a confronto e soprattutto notare che in
un caso (sueeessione legittima) è nella legge la diretta ed esclusiva
fonte dell'attribuzione patrimoniale (in usufrutto) in favore del
coniuge superstite, e che nell'altro caso (successione testamentaria)
la norma trova riscontro nella spontanea e valida volontà del de cuius
e questa, sempre che non vada contro i diritti riservati a dati
soggetti ed alle norme che li garantiscono, merita di ricevere piena
attuazione. Ed appare per ciò logico che nel primo caso le ragioni
dell'usufruttuario ex lege possano essere soddisfatte, senza suo danno
patrimoniale, nei modi indicati nell'art. 547, e che nel secondo caso
alla volontà testamentaria sia riconosciuto valore preminente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, sollevata, in
riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal tribunale
di San Remo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte