Sentenza n. 84/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
citata
- art. 68legge 865/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato l'8 maggio 1973, depositato in cancelleria l'11
successivo ed iscritto al n. 6 del registro 1973, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dei decreti 25 novembre 1972, n. 3106, 9
dicembre 1972, n. 3340 e 19 dicembre 1972, n. 3425 del Ministro per i
lavori pubblici con i quali sono stati assegnati al Provveditorato
regionale alle opere pubbliche, anziché alla Regione, i contributi di
cui all'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (contributo
all'Istituto autonomo case popolari per costruzione di alloggi a totale
carico dello Stato per baraccati, ecc.).
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato l'8 maggio 1973 il Presidente della
Regione siciliana ha proposto nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri ricorso per regolamento di competenza diretto ad
ottenere l'annullamento dei decreti del Ministro per i lavori pubblici
25 novembre 1972, n. 3106, 9 dicembre 1972, n. 3340 e 19 dicembre 1972,
n. 3425, con i quali sono stati assegnati al Provveditorato regionale
alle opere pubbliche per la Sicilia, anziché alla Regione, i
contributi previsti dall'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
per la costruzione, da parte degli Istituti autonomi della case
popolari, di alloggi a totale carico dello Stato destinati ai fini
espressamente indicati dal precedente art. 48, primo comma.
La Regione deduce che nel luglio 1972 essa aveva inviato al
Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei LL.PP. il
piano di localizzazione degli interventi previsti dagli artt. 67 e 68
della legge n. 865 del 1971, chiedendo espressamente che le fossero
accreditati i contributi destinati alla Sicilia, ma il Ministero, in
uno scambio di note con il competente Assessorato dei LL.PP., aveva
precisato che i contributi stessi sarebbero stati assegnati al
Provveditorato regionale alle OO.PP. della Sicilia.
Secondo la difesa della Regione, i tre decreti impugnati, con i
quali le assegnazioni sono state disposte in favore del Provveditorato,
sarebbero illegittimi perché emessi in violazione non solo dell'art.
70 della legge sulla casa n. 865 del 1971, ma soprattutto della
competenza della Regione siciliana in materia di edilizia popolare.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, la quale con deduzioni del 24 maggio 1973 chiede che il ricorso
proposto dalla Regione venga dichiarato inammissibile o comunque
infondato.
In via pregiudiziale, l'Avvocatura deduce la inammissibilità del
ricorso per tardività, sostenendo che esso è stato proposto oltre il
termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 39, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; ed invero, poiché la
controversia in esame riguarderebbe non una pretesa patrimoniale della
Regione ma lo stesso potere di distribuzione dei contributi previsti
dalla legge sulla casa, l'Avvocatura ritiene che, quanto meno dalla
data in cui la Presidenza della Regione contestò al Ministero i
criteri di assegnazione dei contributi, deve decorrere il termine per
la proposizione del ricorso per regolamento di competenza.
Secondo la difesa dello Stato, il ricorso sarebbe inammissibile
anche sotto un diverso profilo, in quanto la Regione ricorrente, invece
di ottemperare al disposto del citato art. 39, che richiede
l'indicazione delle disposizioni costituzionali di cui si assume la
violazione, si sarebbe limitata a denunciare la violazione di una
generica e inesistente competenza regionale in materia di edilizia
popolare nonché la violazione dell'art. 70 della legge n. 865 del 1971
in ordine al quale non sarebbe ipotizzabile un conflitto di rango
costituzionale.
Nel merito, poi, l'Avvocatura afferma che la Regione siciliana non
avrebbe alcun titolo per ottenere in gestione i contributi destinati
agli Istituti autonomi delle case popolari, perché essa sarebbe priva
di competenza in materia di edilizia popolare.
All'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente illustrato
le proprie deduzioni. Considerato in diritto :
1. - Con ricorso notificato in data 8 maggio 1973, il Presidente
della Regione siciliana ha proposto giudizio per regolamento di
competenza nei confronti dello Stato, assumendo che, ai sensi dell'art.
70 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i fondi attribuiti alla Sicilia
in forza dell'art. 68 della stessa legge, avrebbero dovuto essere
assegnati alla Regione e non, secondo quanto era stato invece disposto,
al Provveditorato alle OO.PP. di Palermo. Nel sollevare il conflitto di
attribuzioni, la Regione ricorrente ha impugnato tre decreti del
Ministro dei lavori pubblici, emessi il 25 novembre, 9 e 19 dicembre
1972 e recanti rispettivamente i numeri 3106, 3340 e 3425, con i quali,
in concreto, è stato disposto l'accreditamento di tali fondi. La
difesa dello Stato ha però eccepito la inammissibilità del ricorso,
sostenendo che il conflitto in esame sarebbe stato proposto oltre il
termine di sessanta giorni, previsto, a pena di decadenza, dall'art.
39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, termine che dovrebbe
decorrere dal momento in cui la Regione venne a conoscenza della
determinazione, da parte dello Stato, dei criteri di ripartizione e
assegnazione dei contributi.
2. - L'eccezione dell'Avvocatura è fondata.
Ed invero, il provvedimento che aveva disposto l'assegnazione dei
contributi in favore del Provveditorato, e di cui i decreti
costituiscono soltanto successivi atti di esecuzione, è il piano del
Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) che costituisce l'atto
terminale di un complesso procedimento introdotto e disciplinato dalla
così detta legge sulla casa, la n. 865 del 22 ottobre 1971.
Stabilisce infatti l'art. 3 che le Regioni forniscono ogni anno al
C.E.R. le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia
economica e popolare; che il C.E.R. formula il piano di ripartizione
fra le Regioni dei fondi disponibili; che tale piano è sottoposto dal
Ministro dei LL.PP. al Comitato per la programmazione economica
(CIPE), il quale lo approva e lo comunica alle Regioni. Queste,
ricevuto il piano, approvano il proprio piano di localizzazione e lo
comunicano al C.E.R. che, in riferimento ai fondi messi a disposizione
di ciascuna Regione, predispone il programma di utilizzazione dei fondi
disponibili. Seguono quindi i provvedimenti di accreditamento dei fondi
in favore degli organi indicati nel piano.
3. - Ora, dagli atti esibiti dalle parti, e particolarmente dalla
lettera della Presidenza della Regione siciliana indirizzata ai
Ministri dei LL.PP. e del Tesoro in data 24 febbraio 1973, risulta che
il piano C.E.R., con la prescrizione che i relativi fondi sarebbero
stati assegnati al Provveditorato, era stato comunicato alla Regione il
12 settembre 1972, con nota ministeriale n. 559, e che il Presidente ne
aveva avuto piena conoscenza, perché, con telegramma n. 7593 del 25
novembre 1972, aveva protestato col C.E.R. proprio in ordine alla
destinazione dei fondi.
Infatti la indicata lettera della Presidenza regionale del 21
dicembre 1972, così si esprime: "Al riguardo questa Presidenza, che
aveva avuto occasione di rilevare dalla nota ministeriale n. 559 del 12
settembre 1972 l'intendimento del C.E.R. di accreditare direttamente in
favore del suddetto Provveditorato i fondi in argomento, con proprio
telegramma n. 7593 del 25 novembre 1972, indirizzato al predetto
Comitato, ha manifestato il proprio dissenso in merito alla
determinazione adottata ed ha rivolto viva preghiera per il riesame
della decisione al fine di ottenere un sollecito accreditamento dei
fondi in argomento".
Il brano riportato rende certo, senza alcun margine di dubbio, che
il Presidente della Regione siciliana, almeno dalla data del 25
novembre 1972 in cui spedì il telegramma di protesta, ebbe piena
conoscenza della volontà manifestata dai competenti organi dello Stato
in ordine alla designazione del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo
come destinatario dei fondi.
E poiché tale manifestazione di volontà, indipendentemente dalla
forma nella quale veniva resa esplicita (sentenze nn. 87 del 1973, 171
del 1971 e 154 del 1967), costituiva indubbia affermazione della
competenza dello Stato, in materia che la Regione sosteneva e sostiene
essere ad essa esclusivamente riservata, è evidente che dalla data
della conoscenza di quella volontà cominciava a decorrere per la
Regione il termine di sessanta giorni stabilito dal secondo comma
dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed entro il quale il
ricorso in esame doveva essere proposto. Ond'è che quello notificato
l'8 maggio 1973, risulta tardivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza
proposto dal Presidente della Regione siciliana con atto 8 maggio 1973
ed avente per oggetto l'annullamento dei decreti emessi dal Ministro
dei lavori pubblici in data 25 novembre, 9 e 19 dicembre 1972 e recanti
i numeri 3106, 3340 e 3425.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte