Sentenza n. 84/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1979 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 378legge 2248/1865
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 378,
comma terzo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F (Testo delle
leggi sui lavori pubblici) promosso con ordinanze emesse il 23 dicembre
1976 e 20 aprile 1977 dai Pretori di Bracciano e di Montefiascone, nei
procedimenti penali a carico di Pinzi Mario e Quattranni Sante,
iscritte ai nn. 44 e 301 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 80 e 205 dell'anno 1977.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1979 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un procedimento penale a carico di Pinzi Mario, imputato della
contravvenzione di cui agli artt. 93 e 97 lett. n) della legge 25
luglio 1904, n. 523, per aver messo in opera un pontile sulla spiaggia
del lago di Bracciano senza permesso dell'Ingegnere capo del Genio
Civile, il Pretore di Bracciano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 112 Cost. dell'art. 378
dell'allegato F della legge 20 marzo 1865 n. 2248 modificato dal r.d.
19 novembre 1921 n. 1688, nella parte in cui riserva all'Ingegnere capo
del Genio Civile il promovimento dell'azione penale per le
contravvenzioni previste in detta legge.
Identica questione è stata sollevata dal Pretore di Montefiascone
in un procedimento penale a carico di Quattranni Sante, anche egli
imputato di una contravvenzione all'art. 97, lett. n) della legge n.
523 del 1904.
Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Non vi è stata costituzione delle parti. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze dei Pretori di Bracciano e di Montefiascone
sollevano, nei medesimi termini, l'identica questione. I relativi
giudizi vanno perciò riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - I giudici a quibus, chiamati a giudicare soggetti imputati
della contravvenzione prevista dagli artt. 93 e 97 lett. n) del r.d. 25
luglio 1904 n. 523 (Testo Unico delle leggi sulle opere idrauliche) e
punita ai sensi dell'art. 374 della legge 20 marzo 1865 n. 2248,
allegato F, dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 378,
terzo comma, della citata legge n. 2248 allegato F del 1865, nel testo
modificato dalla legge 19 novembre 1921 n. 1688, per contrasto con gli
artt. 3 e 112 della Costituzione.
La disposizione di legge in esame prevede che "il Prefetto (ora,
per effetto della legge n. 1688 del 1921, l'Ingegnere Capo del Genio
Civile) promuove, (inoltre), l'azione penale contro il trasgressore,
allorché lo giudichi necessario e opportuno".
I Pretori di Bracciano e Montefiascone, poiché, nei casi
sottoposti al loro giudizio, l'Ingegnere Capo del Genio Civile non ha
"promosso" l'azione penale (né assunto alcun altro provvedimento di
sua competenza), ritengono che la norma denunziata, inibendo ad essi di
esercitare l'azione penale, determini una palese ed ingiustificata
disparità di trattamento, in ragione dell'attività o inerzia della
pubblica amministrazione, tra cittadini che verserebbero in eguali
situazioni, con ciò violandosi l'art. 3, primo comma Cost., e
determini inoltre una deroga illegittima al principio
dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 della
Costituzione.
3. - La questione è fondata.
Questa Corte, con la sentenza n. 154 del 1963 e con le successive
ordinanze n. 22 del 1964 e n. 11 del 1965, ha ritenuto non fondata
uguale questione, prospettata con riferimento al solo art. 112 Cost.,
sulla base di una interpretazione adeguatrice dell'art. 378, terzo
comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F. L'espressione
"promuove l'azione penale" sarebbe stata usata dalla legge "in forma
impropria", tecnicamente imprecisa "per significare che l'autorità
amministrativa ha facoltà di portare a conoscenza dell'autorità
giudiziaria fatti che ritiene penalmente rilevanti", senza che peraltro
ciò valga "a limitare o condizionare l'azione del Pubblico Ministero".
Tale interpretazione viene però disattesa dai giudici a cluibus, i
quali continuano a ritenere che la disposizione di legge in esame, nel
suo tenore letterale, attribuisce al Prefetto (ora Ingegnere Capo del
Genio Civile), per determinati reati contravvenzionali, la titolarità
esclusiva dell'azione penale, il cui esercizio è rimesso alla di lui
valutazione discrezionale.
La questione di costituzionalità deve pertanto essere
riconsiderata avuto riguardo all'interpretazione letterale della norma
denunciata, adottata dai giudici ordinari anche successivamente alle
sopra citate pronunce di questa Corte.
Interpretato secondo il suo tenore letterale, l'art. 378, terzo
comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, contrasta con l'art.
112 Cost., che attribuisce al Pubblico Ministero (salve le eccezioni
costituzionalmente previste) l'esercizio dell'azione penale, senza
consentirgli alcun margine di discrezionalità nell'adempimento di tale
doveroso ufficio. L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale
ad opera del Pubblico Ministero, già reintrodotta nell'ordinamento con
il d.l.l. 14 novembre 1944 n. 288 (art. 6), è stata costituzionalmente
affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato,
l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria
funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge penale.
Il disposto costituzionale facendo obbligo al Pubblico Ministero di
esercitare l'azione penale non vuole escludere, come risulta anche dai
lavori preparatori, che ad altri soggetti possa essere conferito
analogo potere. Ciò che la ratio della norma esclude è che al
Pubblico Ministero possa essere sottratta la titolarità dell'azione
penale in ordine a determinati reati (salvo che nelle ipotesi
costituzionalmente previste); con la conseguenza che la titolarità
dell'azione penale in tanto può essere legittimamente conferita anche
a soggetti diversi dal Pubblico Ministero in quanto con ciò non si
venga a vanificare l'obbligo del Pubblico Ministero medesimo di
esercitarla. In altre parole, l'ordinamento ben può prevedere azioni
penali sussidiarie o concorrenti rispetto a quella obbligatoriamente
esercitanda dal Pubblico Ministero, ma sono senza dubbio confliggenti
con l'art. 112 e, per quanto si è detto con l'art. 3 Cost. quelle
disposizioni normative che, attribuendo ad altri organi diversi dal
Pubblico Ministero la titolarità esclusiva dell'azione penale per
taluni reati, ne inibiscono l'esercizio al Pubblico Ministero medesimo.
L'obbligo dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico
Ministero esige che egli sia titolare di tale azione in relazione a
qualunque fatto di reato, comunque conosciuto, mentre soltanto il
carattere sussidiario dell'azione penale conferita a privati o ad
organi statali diversi dal Pubblico Ministero ne potrebbe giustificare,
sul piano costituzionale, la discrezionalità nell'esercizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 378, terzo
comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte