Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 121 del

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della legge

5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli industriali)

promossi con ordinanze emesse dal pretore di Montepulciano il 13

ottobre 1980, dal pretore di Campobasso il 17 settembre 1980, dal

pretore di Orvieto il 18 ottobre 1980, dal pretore di Civitavecchia il

14 novembre 1980 e dal pretore di Casteltermini il 28 giugno 1980,

rispettivamente iscritte ai nn. 836, 873, 875, 892 e 893 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 41 e 48 del 1981.

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono le

medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo

comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della

circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,

nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313,

nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con

quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi

di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione

agli artt. 3, 27 e 101 Cost., già dichiarate non fondate da questa

Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con

ordinanze nn. 147, 167 e 195 del 1980;

Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti

già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate,

previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvate con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda

di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con

un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, sollevate in relazione agli artt. 3, 27 e 101 Cost. dai

pretori di Campo basso, Orvieto, Civitavecchia, Casteltermini e

Montepulciano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte