Sentenza n. 84/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei
natanti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1977 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Vettorato Luigi, iscritta al n. 93 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977;
2) ordinanza emessa il 25 ottobre 1978 dal pretore di Bari nel
procedimento civile vertente tra Impedovo Sebastiano e Nicolosi
Giuseppina ed altri, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 27
giugno 1979;
3) ordinanza emessa il 29 maggio 1980 dal Tribunale di Padova nel
procedimento civile vertente tra Berto Sergio e Varotto Luigina ed
altra, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 12 novembre 1980.
Visti l'atto di costituzione dell'Assicuratrice Italiana s.p.a. e
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale a carico di Vettorato Luigi imputato
per il reato di lesioni colpose in danno di Cavraro Giuseppe, cagionate
dal Vettorato medesimo mentre era alla guida del ciclomotore di 50 cc.,
per il quale aveva contratto assicurazione per la responsabilità
civile presso la Compagnia Centrale di Assicurazione poi posta in
liquidazione coatta amministrativa, il Cavraro, costituitosi parte
civile, citò in veste di responsabile civile il Commissario
liquidatore della Compagnia, il quale chiese di essere estromesso in
quanto il risarcimento, previsto dall'art. 19 l. 24 dicembre 1969 n.
990, ipotizza che il danno sia stato cagionato dalla circolazione di
veicoli per i quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione (presupposto
insussistente per il ciclomotore dell'imputato). Il Pretore di Padova,
con ordinanza emessa il 18 gennaio 1977 (comunicata l'8 e notificata il
24 del successivo mese di febbraio, pubblicata nella G.U. n. 100 del 13
aprile 1977 e iscritta al n. 93 R.O. 1977), sollevò d'ufficio e
giudicò non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 comma 1 c) l. 24 dicembre 1969 n. 990, in
riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede il
risarcimento dei danni - a carico del Fondo di garanzia per le vittime
della strada - cagionato dalla circolazione di veicoli che, non
soggetti all'obbligo di assicurazione per responsabilità civile, siano
nondimeno assicurati presso imprese che, al momento del sinistro o
successivamente, siano soggette a liquidazione coatta amministrativa,
perché, potendo anche i veicoli esclusi dall'obbligo arrecare danni
con la loro circolazione, sarebbe, a giudizio del Pretore,
irragionevole discriminare tra coloro che sono tenuti all'assicurazione
obbligatoria e coloro che, per contrarre assicurazione pur non
essendovi tenuti, dimostrano maggiore previdenza, e, a maggior ragione,
tra vittime di sinistri, delle quali sono garantite dal Fondo quelle
coinvolte in sinistri provocati da veicoli non identificati o non
coperti d'assicurazione e ne sono escluse quelle danneggiate da veicoli
coperti da assicurazione, sia pure non obbligatoria, presso impresa poi
assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato
il 3 maggio 1977, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha
concluso per la infondatezza della proposta questione argomentando da
ciò che l'esclusione di determinati autoveicoli dall'obbligo
dell'assicurazione per un verso giustifica la loro esclusione dalla
partecipazione al Fondo e per altro verso determina la irrilevanza - ai
fini del prospettato reinserimento - della stipulazione di
assicurazione volontaria.
2. - Nel giudizio, introdotto avanti il Pretore di Bari con
citazione notificata i 18/19 aprile 1978 con la quale Impedovo
Sebastiano aveva chiesto il risarcimento del danno subito dalla propria
vettura in incidente stradale cagionato da Nicolosi Giuseppina in
Mirenghi e quantificato in lire 510.000; anche nel contraddittorio
della Columbia Assicurazioni s.p.a., posta in liquidazione coatta
amministrativa, dell'Assicuratrice Italiana s.p.a. designata per la
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia e dell'INA, si
costituirono la Assicuratrice Italiana e la Nicolosi, che eccepì
l'incostituzionalità dell'art. 19 l. 990/1969 nella parte in cui
prevede l'obbligo risarcitorio, in caso di impresa assicuratrice in
l.c.a. "per i danni ... alle cose il cui ammontare sia superiore a lire
100.000 e per la parte eccedente tale ammontare". Eccezione accolta
dall'adito Pretore con ordinanza emessa il 25 ottobre 1978, comunicata
il 19 dicembre dello stesso anno e notificata il 14 marzo 1979,
pubblicata nella G.U. n. 175 del 27 giugno 1979 e iscritta al n. 341
R.O. 1979, con la quale giudicò rilevante e non manifestamente
infondata la questione in tali termini prospettata, non solo perché è
irrazionale la discriminazione tra assicurati presso compagnia in bonis
e assicurati presso compagnia poi messa in l.c.a., ma anche perché non
meno irrazionale è la esclusione, nell'interno della prima categoria,
di coloro che hanno cagionato un danno inferiore a lire 100.000 o danni
di misura maggiore per la parte non eccedente tale ammontare
(discriminazione che, sempre a giudizio del Pretore, si risolverebbe
per la parte non coperta in discriminazione per i sinistri di minor
entità e per i ceti meno abbienti).
Avanti la Corte si è costituito nell'interesse dell'Assicuratrice
Italiana s.p.a. l'avv. Giorgio Spadafora in virtù di procura speciale
in margine all'atto di deduzioni depositato il 17 luglio 1979, nel
quale ha concluso per la infondatezza della proposta questione muovendo
dalla esplicitazione delle finalità perseguite dal legislatore con
l'istituzione del Fondo di garanzia, che si svolgono all'unisono con le
operatività del medesimo, di cui all'art. 19 a) e b), sotto l'insegna
di criteri di razionalità che non sono offesi dall'esclusione di
talune categorie di veicoli e argomentando con specifico riguardo alla
misura del danno - tra l'altro - dalla relazione Andreotti alla Camera.
Per la infondatezza ha concluso anche il Presidente del Consiglio dei
ministri intervenendo con atto depositato il 17 luglio 1979, con il
quale l'Avvocatura generale dello Stato ha posto in rilievo la scarsa
illustrazione, nella ordinanza di rimessione, delle conseguenze
dell'applicazione al caso concreto della disposizione impugnata, che si
convertirebbe in dubbia rilevanza della questione e, nel merito, ha
chiarito che le diversità di situazioni (intervento del Fondo in base
ad un principio di solidarietà sociale e puro e semplice rapporto
assicurativo contrattuale), giustificherebbe nel primo caso la
fissazione di un limite, a sua volta coordinato ad un'obiettiva
esigenza di nazionalizzazione e di economia del servizio.
3. - Nel giudizio promosso da Berto Sergio con atto di citazione
notificato i 3 e 4 marzo 1979 a Varotto Luigina che gli aveva prodotto
il danno nell'incidente stradale provocato con il motociclo di cui era
alla guida, e alla Compagnia di Assicurazione Concordia per conseguirne
la condanna in solido al risarcimento (giudizio interrotto a seguito
della messa della convenuta Compagnia in liquidazione coatta
amministrativa e poi riassunto nei confronti del Commissario
liquidatore della Compagnia medesima, autorizzato a provvedere anche
per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e, in
deroga all'art. 19 comma 3 l. 990/1969, alla liquidazione dei danni
verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di messa in
l.c.a.), l'adito Tribunale di Padova, in accoglimento di eccezione del
Berto e della Varotto, dichiarò non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 comma 1 l.
990/1969 in riferimento all'art. 3 Cost. (disposizione impugnata e
norma-parametro indicate soltanto nella motivazione dell'ordinanza
collegiale per relationem alla motivazione con cui il giudice
istruttore aveva rimesso la causa al collegio) con ordinanza emessa il
29 maggio 1980 (notificata e comunicata il successivo 25 giugno,
pubblicata nella G.U. n. 311 del 12 novembre 1980 e iscritta al n. 675
R.O. 1980), in cui ravvisò la violazione del principio di uguaglianza
in ciò che - in caso d'insolvenza della impresa assicuratrice -
verrebbero pregiudicati i danneggiati da veicoli a motore che, pur non
soggetti per la minore cilindrata ad obbligo assicurativo, sono
occasione di pericolo al punto di indurne i proprietari a stipulare
volontariamente l'assicurazione della responsabilità civile. Avanti la
Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 25
novembre 1980, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, sulla
premessa che la minore pericolosità della circolazione dei veicoli,
esonerati dall'assicurazione obbligatoria, integrerebbe diversità di
situazione tale da escludere nel non previsto intervento del Fondo ogni
carattere discriminatorio, ha concluso per la infondatezza della
proposta questione.
4. - Alla pubblica udienza del 10 marzo 1982, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato Carafa
si è rimesso allo scritto; la difesa della costituita Assicuratrice
Italiana s.p.a. non si è presentata. Considerato in diritto :
5. - La connessione delle questioni prospettate giustifica la
riunione dei tre procedimenti di cui formano oggetto.
6. - Dispone l'art. 19 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti) che "è costituito presso l'INA un
"Fondo di garanzia per le vittime della strada" per il risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali
a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in
cui: ... c) il veicolo o natante risulti assicurato con polizza facente
parte del portafoglio italiano, presso una impresa la quale, al momento
del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta, o vi venga
posta successivamente" (comma 1) e che "Nella ipotesi di cui alla
lettera c) è dovuto il risarcimento per i danni alle cose il cui
ammontare sia superiore a lire 100.000 e per la parte eccedente tale
ammontare" (comma 2, periodo 2). Soggiunge l'art. 5 comma 1 della
stessa legge che "non v'è obbligo di assicurazione ai sensi della
presente legge per i ciclomotori che non siano muniti di targa di
riconoscimento (e per le macchine agricole)".
Le riprodotte disposizioni hanno offerto occasione alle due
questioni di legittimità, nelle quali viene assunto a parametro l'art.
3 Cost. e si denuncia violazione del principio di uguaglianza e del
criterio direttivo di ragionevolezza che la norma costituzionale
garantisce, e, pertanto, è denunciata la incostituzionalità I)
dell'art. 19 comma 1 c) nella parte in cui non estende il risarcimento
da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada - in caso di
insolvenza dell'impresa assicuratrice - anche alla ipotesi di danni
cagionati da veicoli non soggetti ad assicurazione obbligatoria ma
tuttavia assicurati, e II) dell'art. 19 comma 2 nella parte nella
quale, con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
esclude dal risarcimento da parte del Fondo di danni che siano
inferiori a 100.000 lire.
7.1. - Né l'una né l'altra questione sono fondate.
7.2. - In merito alla prima giova rilevare che il Fondo gestione,
come risulta anche dal regolamento di esecuzione della l. 990/1969,
appr. con d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973 (G.U. 14 dicembre 1970 n.
315), è costituito da prelievi, cui le imprese di assicurazione sono
tenute limitatamente ai contratti stipulati con riferimento a danni
soggetti ad obbligo di assicurazione, talché la partecipazione al
Fondo di contratti riferiti a danni che da tale obbligo sono esenti si
risolverebbe in violazione del principio di uguaglianza in pregiudizio
(non già di coloro che riportano danni esenti dall'obbligo, sibbene)
di coloro che soffrono danni che all'obbligo sono soggetti.
La circostanza che proprietari di veicoli, pur non essendo astretti
al ripetuto obbligo, stipulino spontaneamente contratti di
assicurazione per coprire entro certi limiti i rischi della
circolazione, è priva di rilievo perché tali contratti non rientrano
nei conti consortili dei quali si alimenta il Fondo di garanzia.
Nulla naturalmente vieterebbe al legislatore ordinario di procedere
a più ampia strutturazione del Fondo chiamando a contributo più vasta
congerie di veicoli circolanti, ma la mancata attuazione di tale
possibilità non va scambiata con attentato alla parità di trattamento
per inferirne la violazione dell'art. 3.
7.3. - Del pari infondata è l'altra questione basata
sull'enucleazione, dalla sfera dei danni coperti dal Fondo di garanzia,
di valori pecuniari inferiori alle lire 100.000, non solo per le
ragioni esposte sub 7.2, ma anche perché tali valori non sono ex
necesse correlati - per riferirsi essi alla determinazione monetaria
del danno - con la consistenza patrimoniale delle vittime e dei
responsabili.
7.4. - Né, sul piano del diritto positivo sul quale va pur
condotto lo scrutinio di conformità alla Carta Costituzionale delle
disposizioni che lo compongono, vanno dimenticate le caratteristiche ad
un tempo strutturali e funzionari che distinguono la comune
assicurazione della responsabilità civile, disciplinata dal codice
civile e dalle norme generali del d.P.R. 449/1959, dalla R.C.A., retta
dalla l. 990/1969 in parte novellata dalla l. 50/1971 e dal d.l.
57/1976 conv. in l. 30/1977, e che hanno l'apicale espressione
nell'azione diretta contro l'assicuratore e l'impresa designata per la
liquidazione agli aventi diritto di somme provenienti dal Fondo di
garanzia (per altre caratteristiche della R.C.A. sent. 202/1981).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 comma 1
c) l. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non prevede il
risarcimento dei danni - a carico del Fondo di garanzia per le vittime
della strada - cagionati dalla circolazione di veicoli che, non
soggetti all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile,
siano nondimeno assicurati presso imprese che, al momento del sinistro
o successivamente, si trovano in istato di liquidazione coatta;
questione sollevata con ordinanze 17 gennaio 1977 del Pretore di Padova
e 29 maggio 1980 del Tribunale di Padova;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 comma 2 l. 24 dicembre
1969 n. 990, sollevata con ordinanza 25 ottobre 1978 del Pretore di
Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte