Sentenza n. 84/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli
immobili urbani) promossi con le ordinanze emesse l'8 gennaio 1980 dal
Pretore di Trieste, il 12 gennaio 1981 dal Pretore di Busto Arsizio, il
24 novembre 1980 dal Pretore di Firenze, il 13 aprile 1981 dal Giudice
conciliatore di Firenze, il 19 novembre 1981 dal Pretore di Biella, il
18 gennaio 1982 dal Pretore di Bologna, il 21 ottobre 1981 dal Pretore
di Milano, il 30 marzo 1982 dal Pretore di La Spezia, il 1 aprile 1982
dal Pretore di Bolzano, il 10 maggio 1982 dal Pretore di Viareggio e il
10 dicembre 1981 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte al n.
168 del registro ordinanze 1980, ai nn. 119, 141 e 395 del registro
ordinanze 1981 ed ai nn. 62, 124, 238, 331, 372, 492 e 609 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 138 del 1980, nn. 158, 165 e 283 del 1981 e nn. 143, 199, 248, 317,
331 e 357 del 1982.
Visti l'atto di costituzione di Falconi Bruno ed altri e
dell'INAIL, e gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza dell'8 gennaio 1980, emessa nel procedimento
civile tra Maiorana Antonio e l'INA (in G. U. n. 138 del 21 maggio
1980, reg. ord. n. 168 del 1980), il Pretore di Trieste sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 l. 27 luglio 1978
n. 392, che, ai fini del calcolo del canone delle locazioni urbane per
abitazione, stabilisce i coefficienti di moltiplicazione in riferimento
alla categoria catastale degli edifici. Riteneva il Pretore l'assenza
di ogni potere dell'autorità giudiziaria di sindacare l'attribuzione
della categoria, da parte degli uffici catastali, ai singoli edifici,
con conseguente prospettabile contrasto della norma impugnata con gli
artt. 24 e 113 Cost., nonché la possibile diversità di accatastamento
di edifici aventi caratteristiche eguali, ma censiti in luoghi e tempi
diversi, con possibile conseguente contrasto con l'art. 3 Cost.
2. - Questione di legittimità costituzionale del citato art. 16
veniva sollevata anche dal Pretore di Busto Arsizio, con ordinanza del
12 gennaio 1981 (in G. U. n. 165 del 17 giugno 1981, reg. ord. n. 119
del 1981) nel corso di un procedimento vertente tra Abbondi Nino ed
altri ed il Fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio
per le province lombarde, ed avente ad oggetto la determinazione di un
canone di locazione.
Il Pretore riteneva la mancanza di possibilità, per il conduttore,
di impugnare l'accatastamento dell'immobile locato così davanti alle
commissioni tributarie ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
636, come davanti al giudice ordinario, privo - a giudizio del Pretore
- del potere di sindacare il contenuto degli atti amministrativi; ne
conseguiva illegittimità, per contrasto con l'art. 24 Cost., della
norma citata, la quale per la possibile ingiustificata disparità di
trattamento tra conduttori di immobili eguali confliggeva - sempre
secondo il giudice-anche con l'art. 3 Costituzione.
3. - Le stesse questioni di legittimità costituzionale venivano
sollevate, in riferimento anche all'art. 113 Cost., dal Pretore di
Firenze, con ordinanza del 24 novembre 1980 emessa in causa fra Naldi
Nocentini Giustina e Agostini Giovanni (in G.U. n. 158 del 10 giugno
1981, reg. ord. n. 141 del 1981), dal Conciliatore di Firenze, con
ordinanza del 13 aprile 1981 in causa Unione italiana ciechi contro
Falconi Bruno ed altri (in G.U. n. 283 del 14 ottobre 1981, reg. ord.
n.395 del 1981), dal Pretore di Biella, con ordinanza del 19 novembre
1981 in causa S.p.a. Assicurazioni generali contro Masserano Margherita
(in G. U. n.143 del 26 maggio 1982, reg. ord. n.62 del 1982), dal
Pretore di Bologna, con ordinanza del 18 gennaio 1982 in causa Gaiani
Stelio contro INAIL (in G. U. n. 199 del 21 luglio 1982, reg. ord. n.
124 del 1982), dal Pretore di La Spezia, con ordinanza del 30 marzo
1982 in causa INPS contro Tonelli Enzo (in G. U. n. 290 del 20 ottobre
1982, reg. ord. n. 331 del 1982), dal Pretore di Bolzano, con
ordinanza del 1 aprile 1982 in causa Plottegher Maria contro INA (in G.
U. n. 317 del 17 novembre 1982, reg. ord. n. 372 del 1982), dal
Pretore di Viareggio con ordinanza del 10 maggio 1982 in causa Mancini
Egisto contro Avanzini Silvano (in G. U. n. 331 del 1 dicembre 1982,
reg. ord. n. 492 del 1982), dal Pretore di Milano con ordinanza del 10
dicembre 1981 in causa Pronzati Anna contro Condina Giuseppe (in G. U.
n. 357 del 29 dicembre 1982, reg. ord. n. 609 del 1982).
4. - Lo stesso art. 16 veniva denunciato anche, con ordinanza del
21 ottobre 1981 emessa in causa Sanna Diomira contro Cattaneo Annibale
(in G. U. n. 248 dell'8 settembre 1982, reg. ord. n. 238 del 1982),
dal Pretore di Milano, il quale osservava che il secondo comma della
norma citata legittimava bensì il conduttore a chiedere all'ufficio
tecnico erariale la classificazione dell'immobile non censito, ma non
gli attribuiva alcun potere di impugnare, né in via amministrativa né
in via giurisdizionale, l'atto dell'ufficio stesso. Ciò sembrava al
Pretore in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.
5. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutte
le cause relative alle suddette ordinanze, negava che la tutela
giurisdizionale in materia di accatastamento fosse preclusa al
cittadino, locatore o conduttore, il quale poteva anzi reclamare in via
amministrativa ovvero adire la giurisdizione attraverso il ricorso alle
commissioni tributarie.
Il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost. era escluso,
secondo l'interveniente, dal pari trattamento legislativo, in via
generale ed astratta, di tutti i cittadini, potendo poi eventuali
disparità verificatesi in sede amministrativa essere riparate, come
ora detto, mediante il ricorso alle commissioni tributarie.
Quanto all'ordinanza n. 238/1982 del Pretore di Milano, nell'atto
di intervento veniva eccepita l'inammissibilità della questione per
irrilevanza nel giudizio a quo, non avendo il conduttore, nella specie,
ottenuto alcun provvedimento dall'ufficio tecnico erariale e non
potendo quindi porsi un problema di impugnazione di un provvedimento
inesistente.
Nella causa relativa all'ordinanza reg. ord. n. 395 del 1981 si
costituivano le parti private conduttrici, chiedendo dichiararsi
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata e riportandosi
sostanzialmente alle argomentazioni del Pretore.
Nella causa relativa all'ordinanza reg. ord. n. 124 del 1982 si
costituiva la parte privata locatrice, sostenendo la costituzionalità
della norma stessa; il che essa illustrava anche con successiva
memoria. Considerato in diritto :
1. - Dieci delle ordinanze indicate in epigrafe sollevano le
medesime questioni, mentre l'undicesima (del Pretore di Milano, reg.
ord. n. 238 del 1982) concerne una questione strettamente connessa,
sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
2. - Con le predette dieci ordinanze i giudici a quibus contestano
la legittimità costituzionale dell'art. 16 primo comma 1. 27 luglio
1978 n. 392 (c.d. legge sull'equo canone), il quale, considerando il
"tipo" dell'immobile quale elemento correttivo per la determinazione
del canone, dispone che deve farsi in proposito riferimento alla
categoria catastale secondo i coefficienti risultanti dalla tabella ivi
prevista (coefficienti i quali decrescono gradualmente da 2,00 per le
abitazioni di tipo signorile sino a 0,50 per quelle di tipo
ultra-popolare). I giudici suddetti, muovendo dall'affermazione,
apoditticamente formulata, che la norma denunziata non consente alcuna
tutela giurisdizionale al conduttore, in quanto nei suoi confronti la
categoria catastale stabilita dall'ufficio pubblico sarebbe vincolante,
deducono che la norma contrasterebbe con gli artt. 24 e 113 della
Costituzione.
La ritenuta inoppugnabilità da parte dei conduttori creerebbe
altresì un'ingiustificata disparità di trattamento tra costoro e i
locatori (i quali possono ricorrere alle commissioni tributarie)
nonché fra i condutori stessi, che dovrebbero subire in ogni caso gli
effetti dell'accertamento fiscale, tanto se legittimo quanto se viziato
da illegittimità, sicché la disposizione de qua sarebbe anche in
contrasto con l'art. 3 Costituzione.
3. - Deve anzitutto la Corte riaffermare il principio - già più
volte enunciato - secondo cui la tutela giurisdizionale sul diritto
controverso va pienamente garantita attraverso il regolare
contraddittorio e l'ammissione di quei mezzi probatori che sono
opportuni per la ricerca della verità e per l'attuazione della
giustizia: in particolare, l'accertamento fiscale, trasferito in un
procedimento tra privati avente necessariamente carattere e contenuto
diversi, è soggetto, per quanto concerne la sua legittimità,
all'apprezzamento del giudice al quale spetta la cognizione del diritto
controverso (v. le sentenze n. 225 del 1976 e n. 56 del 1980).
Ma, a differenza delle ipotesi considerate dalle decisioni ora
dette, va osservato che nella specie il presupposto delle ordinanze di
rimessione non trova alcun riscontro nella norma denunziata, la quale
nel primo comma rinvia, come si è detto, all'accertamento effettuato
dall'ufficio del catasto e, nel capoverso, per gli immobili non censiti
dispone che può essere richiesto l'ufficio tecnico erariale perché
stabilisca, ai soli fini della determinazione del canone, la categoria
catastale. La norma non contiene alcuna previsione relativa alla tutela
giurisdizionale e dal silenzio di essa non può senz'altro dedursi che
tale tutela sia stata esclusa, in violazione del dettato
costituzionale. Occorre, invece, fare capo alla disciplina prevista dal
nostro ordinamento relativamente al controllo giudiziario sugli atti
della pubblica amministrazione, il che è stato largamente avvertito
nella giurisprudenza dei giudici di merito (non risulta che la Corte di
cassazione si sia pronunciata al riguardo), nella quale sono emersi due
distinti orientamenti, entrambi diretti ad assicurare al locatario la
necessaria ed insopprimibile tutela giurisdizionale.
4. - Il primo di tali orientamenti valorizza il contenuto specifico
dell'atto, per cui ritiene possibile, anche da parte del conduttore, il
ricorso alle commissioni tributarie sulla base dell'art. 1, ultimo
comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 relativo al contenzioso
tributario, il quale devolve alla cognizione di dette commissioni le
controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole
unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale. In tali
sensi si è anche espressa l'Avvocatura dello Stato negli atti con cui
è intervenuta nei singoli giudizi.
Il secondo orientamento, invece, si richiama al potere - dovere,
che comunque spetta al giudice ordinario ex art. 5 l. 20 marzo 1865 n.
2248 all. E nelle controversie tra privati, di accertare
incidentalmente la legittimità dell'atto amministrativo da cui deriva
il diritto dedotto in giudizio, legittimità nella cui nozione
rientrano pure le condizioni di fatto richieste dalla legge per
l'emanazione dell'atto nonché i meri accertamenti tecnici: con la
conseguenza che, in caso di accertata illegittimità (sia originaria
che sopravvenuta), l'accertamento catastale nessun effetto può
esplicare sul rapporto di locazione.
Peraltro, dovendo comunque il giudice adito determinare l'equo
canone, perché questo costituisce l'oggetto del giudizio, la
classificazione dell'immobile dovrà necessariamente essere effettuata
nel processo civile sulla base di un accertamento probatorio, rispetto
al quale il giudice ha i normali e ampi poteri di indagine e di
apprezzamento. Quando ciò accade, la pronuncia varrà indubbiamente
nei limiti oggettivi e soggettivi del caso deciso, ai soli fini della
determinazione del canone.
Dai superiori rilievi discende, in conclusione, che si tratta di un
problema di interpretazione, relativo all'individuazione del mezzo di
tutela spettante al conduttore, problema la cui soluzione rientra nei
compiti esclusivi del giudice ordinario adito per la determinazione del
canone.
Le proposte questioni sono dunque inammissibili.
5. - Pure inammissibile è la questione sollevata con l'ordinanza
del Pretore di Milano, relativa al secondo comma del cit. art. 16, di
cui all'inizio si è fatto cenno (reg. ord. n. 238 del 1982).
Invero, come ha eccepito l'Avvocatura dello Stato, non risulta che
nel caso considerato da detto provvedimento vi sia stato un
accertamento in base alla norma ora citata, sicché la proposta
questione appare irrilevante nel giudizio a quo. Comunque, un atto come
quello supposto dall'ordinanza di rimessione, non può all'evidenza
essere considerato un provvedimento amministrativo vincolante, ma
costituisce un mero accertamento tecnico che non si sottrae alla
normale valutazione del giudice civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, l. 27 luglio
1978 n. 392, sollevate in relazione agli artt. 3, 24 e 113 Costituzione
dai Pretori di Trieste, Busto Arsizio, Firenze, Biella, Bologna, La
Spezia, Bolzano, Viareggio e Milano nonché dal Conciliatore di Firenze
con le ordinanze in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16, secondo comma, l. cit., sollevata dal Pretore di Milano
con ordinanza 21 ottobre 1981 (reg. ord. n. 238 del 1982), in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO
SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte