Sentenza n. 84/1988
Altra decisione · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
approvata il 25 luglio 1978 e riapprovata il 24 novembre 1978,
recante "Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della
Regione in enti ed organismi esterni ed istituzione dell'anagrafe
degli amministratori regionali", promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato l'11 dicembre 1978, depositato
in cancelleria il 18 (successivo) ed iscritto al n. 40 del registro
ricorsi 1978;
Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e
gli avv.ti Paolo Barile e Stefano Grassi per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 11 dicembre 1978 e depositato
il 18 dicembre 1978 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
promosso in via principale questione di legittimità costituzionale
della Regione Toscana indicata in oggetto, la quale prevede
l'istituzione presso il Consiglio regionale di una anagrafe dei
rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni, nonché
dei consiglieri regionali, nella quale siano riportati alcuni dati
forniti dagli interessati, quali: 1) gli incarichi pubblici e privati
ricoperti e gli eventuali emolumenti e rimborsi-spese percepiti; 2)
la consistenza dei propri redditi nonché i beni mobili ed immobili
alla data della nomina; 3) la dichiarazione dei redditi resa a fini
fiscali. A termini degli artt. 13 e 14 della legge impugnata,
inoltre, il Presidente del Consiglio regionale comunica
semestralmente al Consiglio stesso i nomi di coloro che non hanno
fornito i dati di cui sopra ed autorizza a prendere visione degli
stessi qualsiasi cittadino ne faccia domanda scritta.
L'Avvocatura dello Stato denuncia l'"interferenza" di tale
normativa con la legislazione tributaria statale, in particolare con
gli artt. 68 e 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (il quale ha
dettato disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi). Anche tali disposizioni, infatti, concernono la
pubblicazione annuale (presso l'ufficio delle imposte e la sede
comunale) dell'elenco dei contribuenti che hanno presentato la
dichiarazione dei redditi con la specificazione del reddito
dichiarato, ma esse prevedono che la consistenza patrimoniale sia
oggetto di segreto d'ufficio. Quest'ultimo punto concreterebbe il
contrasto con l'art. 122 Cost. in quanto le forme di pubblicità
sopra descritte sarebbero idonee ad influire sull'esercizio della
carica elettiva e sulle possibilità di rielezione in ciò invadendo
la sfera di competenza riservata alla legge dello Stato in materia di
status dei consiglieri regionali. Inoltre viene prospettata la
violazione degli artt. 3 e 53 Cost. in conseguenza della limitazione
di tale pubblicità soltanto ad alcuni cittadini a motivo della
carica ricoperta.
Osserva infine l'Avvocatura come l'art. 10 della legge, nel
sancire l'incompatibilità delle nomine negli enti pubblici con
taluni uffici, non abbia espressamente richiamato le funzioni di
parlamentare, consigliere regionale, componente di organo tenuto a
dare pareri agli enti interessati alla carica, viceversa previste
dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978 n. 14 sulle nomine negli enti
pubblici così travalicando il limite che l'art. 117 Cost. pone al
potere normativo regionale.
2. - Il Presidente della Regione Toscana ha depositato memoria
preliminarmente eccependo la tardività del ricorso, notificato in
data 11 dicembre 1978 e cioè sedici giorni dopo la comunicazione
della legge riapprovata (effettuata il 25 novembre 1978).
Nel merito la Regione contesta la fondatezza dell'impugnativa
osservando anzitutto come la legge de qua sia destinata ad operare in
ambito più ristretto e con obiettivi ben differenziati rispetto alla
legislazione fiscale statale ed insiste a tal proposito sull'obbligo
di richiesta scritta e motivata per poter prendere visione dei dati
contenuti nell'"anagrafe" nonché sull'esigenza di "trasparenza"
sottesa alla legge regionale. Quest'ultima, poi, rispetterebbe i
principi dettati dalla citata legge 24 gennaio 1978 n. 14 la quale,
all'art. 8, fa obbligo agli aministratori neo-eletti di comunicare la
loro consistenza patrimoniale e non soltanto i redditi.
La specificità del ruolo svolto dal cittadino che ricopre una
carica pubblica e l'estraneità della normativa alla materia
tributaria escluderebbero - a parere della Regione - le asserite
violazioni degli artt. 3 e 53 Cost. Non sarebbe altresì violata la
riserva di cui all'art. 122 Cost. in quanto limitata al sistema di
elezione a consigliere regionale nonché ai casi di ineleggibilità
ed incompatibilità.
Quanto infine all'altra ipotesi di incompatibilità, quella cioè
concernente le cariche in enti pubblici, se ne sottolinea in memoria
l'assai più ampia estensione rispetto alla legge statale, essendo
essa riferibile a tutte le nomine in enti, aziende, società,
associazioni e comitati, non senza considerare la sostanziale
coincidenza tra il dettato dell'art. 10, lett. e), della legge
impugnata e quanto disposto dall'art. 7, lett. d) della legge n. 14
del 1978. Considerato in diritto L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, ha in udienza aderito alla richiesta di
declaratoria di cessata materia del contendere, già formulata in
memoria integrativa dalla difesa della Regione Toscana.
Va premesso il rigetto dell'eccezione di tardività del ricorso,
ritualmente depositato il lunedì 11 dicembre 1978 e cioè il primo
giorno non festivo successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla
riapprovazione della legge.
Sia le sostanziali modifiche apportate alla legge impugnata con la
legge regionale 8 marzo 1979 n. 11, che la legge 9 luglio 1982 n.
441, hanno radicalmente mutato i termini della questione, integrando
nel complesso un quadro normativo del tutto diverso e sopravvenuto
rispetto a quello originario e facendo venire oggettivamente meno la
necessità di una pronunzia della Corte.
Da un lato, infatti, è stata integrata la previsione delle
incompatibilità contenute nell'art. 10 della legge impugnata mentre
d'altro canto il principio della "trasparenza" delle situazioni
reddituali dei titolari di cariche pubbliche elettive può ormai
dirsi recepito dalla legislazione statale e regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte