Sentenza n. 84/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23d.P.R. 643/1972
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 10legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento
all'art. 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, secondo
comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa
al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con
ordinanza emessa il 7 novembre 1985 dalla Commissione tributaria
centrale sul ricorso proposto dalla S.r.l. Hopead contro l'Ufficio
del Registro di Rimini, iscritta al n. 298 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,
prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso del giudizio avverso la decisione della Commissione
tributaria di 2° grado di Forlì n. 324 dell'11 marzo 1981,
confermativa della decisione del giudice tributario distrettuale, la
Commissione tributaria centrale, Sez. XXI, ha proposto la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R.
26 ottobre 1973, n. 643, istitutivo dell'INVIM, per violazione
dell'art. 76 della Costituzione, in relazione ai criteri posti
dall'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n.
825, di delega al Governo per la riforma tributaria.
Il giudice a quo ritiene che la norma denunciata, prevedendo la
medesima sanzione per due violazioni di entità oggettivamente
diversa - quali il ritardo nella presentazione della dichiarazione
prevista dal primo e dal sesto comma dell'art. 18 dello stesso
decreto (ritardo che, per la dichiarazione decennale oggetto del
giudizio principale, è consistito in un sol giorno) e la omissione
della dichiarazione stessa - si ponga in contrasto con i principi
della delega perché non commisurerebbe la sanzione "alla effettiva
entità oggettiva e soggettiva delle violazioni" (art. 10, secondo
comma, n. 11 della l. n. 825 del 9 ottobre 1971).
A conforto del proprio assunto il giudice rimettente rileva che il
principio della commisurazione della sanzione alla gravità della
violazione commessa è già accolto in molte leggi tributarie, sia di
carattere generale (L. 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme per la
repressione delle violazioni delle leggi tributarie - art. 4; d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte
sui redditi - art. 54) che in quelle disciplinanti singoli tributi
(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA - art. 75;
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro -
artt. 67 e segg.; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, in materia di
imposte di successione - art. 50) alle quali l'art. 31 del d.P.R. n.
643 del 1972 sull'INVIM rinvia in tema di accertamento, liquidazione
e riscossione dell'imposta nonché di applicazione di soprattasse e
pene pecuniarie, per quanto non disciplinato dallo stesso decreto.
È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo la inammissibilità o la infondatezza della questione alla
luce dei principi più volte enunciati dalla Corte costituzionale
circa la ampia discrezionalità del legislatore ordinario di
modellare le fattispecie di illecito e di apprezzare la gravità dei
fatti in esse compresi. Considerato in diritto
1. - Nel corso di un giudizio avverso l'irrogazione da parte del
competente ufficio del registro della soprattassa pari all'ammontare
dell'imposta dovuta, in conseguenza della presentazione della
dichiarazione relativa all'INVIM decennale il giorno successivo alla
scadenza prevista, la Commissione tributaria centrale ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'INVIM, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Si sostiene dal giudice a quo che la norma denunciata,
assoggettando alla medesima sanzione pecuniaria due violazioni
oggettivamente diverse, quali il ritardo anche di un solo giorno,
come nel caso di specie, e l'omessa presentazione della
dichiarazione, non risponde al criterio, previsto dall'art. 10,
secondo comma, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825,
della commisurazione della sanzione all'effettiva entità oggettiva e
soggettiva delle violazioni, principio che sarebbe invece osservato
in relazione ad altre imposte dalle rispettive discipline.
2. - Questa Corte si è già in altre occasioni (ordinanze n. 418
del 1987 e n. 596 del 1988) occupata della medesima questione,
dichiarandone la manifesta infondatezza, anche in riferimento allo
specifico parametro (art. 76 della Costituzione) ora invocato.
L'ordinanza di rimessione della Commissione tributaria centrale
prospetta però altre argomentazioni concernenti la graduazione delle
sanzioni che, nella disciplina relativa ad altre imposte, il
legislatore avrebbe invece osservato, diversificando le ipotesi della
omissione da quella del ritardo.
Tale nuova prospettazione non può però indurre ad una
dichiarazione di illegittimità costituzionale in toto della norma
denunciata, perché l'ordinanza di rimessione richiede nel
dispositivo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di
tale norma "nella parte in cui dispone la medesima sanzione sia per
il ritardo sia per l'omissione".
Non si chiede perciò, per come la questione è formulata, una
dichiarazione di illegittimità costituzionale che porti a sottrarre
ad ogni sanzione l'ipotesi della tardività della dichiarazione
(cioè una assimilazione della dichiarazione tardiva a quella
tempestiva, essendo le due ipotesi a loro volta obbiettivamente
diverse), ma si mira ad un intervento il quale suppone - attesa
l'impossibilità di individuare un modello unitario nel sistema
tributario che presenta nella materia una disarticolata
prospettazione positiva (ordinanze nn. 485 e 342 del 1987) - l'opera
del legislatore che, muovendo dalla diversità della ipotesi della
tenue tardività da quella della omissione, possa ragionevolmente
graduare le rispettive sanzioni per ricondurle ad un quadro organico
che risulti, mediante una più adeguata proporzionalità, in tutto e
per tutto aderente al criterio dettato dall'art. 10, secondo comma,
n. 11, della legge n. 825 del 1971.
La questione è perciò inammissibile, pur dovendosi auspicare che
il legislatore, nell'opera cui sta attendendo di revisione del
sistema delle sanzioni tributarie, tenga conto dell'esigenza di
adeguamento testé evidenziata, risultando certamente agevolata, da
una maggiore razionalità della disciplina, la correttezza del
rapporto tra il contribuente ed il sistema impositivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione
ed in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9
ottobre 1971, n. 825, dalla Commissione tributaria centrale con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte