Sentenza n. 85/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1962 · relatore Antonino Papaldo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il
divieto di abbattimento di alberi di ulivo, in relazione all'art. 4 del
decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, promosso con
ordinanza emessa il 6 ottobre 1961 dal Pretore di Scicli nel
procedimento penale a carico di Pisana Rosario, iscritta al n. 190 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relaziono del
Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale pendente davanti al Pretore di
Scicli a carico di Pisana Rosario veniva sollevata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di
abbattimento di alberi di ulivo, per violazione dell'art. 76 della
Costituzione.
Il Pretore, ritenuta l'eccezione non manifestamente infondata e
rilevante ai lini della definizione della causa, con ordinanza del 6
ottobre 1961 rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per la
soluzione della questione.
L'ordinanza, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze del 1961, è
stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13
ottobre 1961, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 7
ottobre 1961 e pubblicata nella Gazzetta della Repubblica del 16
dicembre 1961, n. 312.
Nell'ordinanza si osserva che il decreto legislativo 27 luglio
1945, n. 475, è stato emanato in forza dell'art. 4 del decreto-legge
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, che diede al Governo la
facoltà di emanare norme giuridiche, "senza tuttavia indicare la
materia oggetto della delegazione".
Pertanto, l'art. 4 del citato decreto n. 151 del 1944 sarebbe in
contrasto, oltre che con gli artt. 70 e 77, primo comma, anche con
l'art. 76 della Costituzione, i cui principi sarebbero stati violati,
"per non contenere l'anzidetta legge delegante, fra l'altro, neanche la
generica indicazione della materia oggetto della delegazione", "materia
che deve essere chiaramente definita anche per le deleghe legislative
anteriori all'entrata in vigore della Costituzione".
Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale nelle deduzioni
del 2 novembre 1961 e nella successiva memoria depositata il 6 giugno
1962, ha sostenuto l'infondatezza della questione, in quanto il
decreto-legge n. 151 del 1944 non conferì al Governo una "delega
legislativa", bensì un'attribuzione straordinaria e provvisoria di
potere legislativo al Consiglio dei Ministri.
Pertanto, tutti i provvedimenti legislativi emessi in base al
citato decreto-legge del 1944, n. 151, ivi compreso il decreto
legislativo 27 luglio 1945, n. 475, del quale si discute, restano fuori
dell'ambito di applicazione dei principi delle norme sulla delegazione
legislativa ed, in particolare, degli artt. 76 e 77 della Costituzione. Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è stata sollevata
non rispetto al contenuto della norma denunziata, ma rispetto alla
legittimità del potere esercitato dall'organo che pose in essere la
norma stessa. In sostanza, quindi, la questione non ha per oggetto la
legittimità del decreto n. 475 del 1945, bensì quella del
decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, in base al quale
fu emanato dal Governo il decreto legislativo predetto.
Ora, la Corte con ripetute pronunciò ha dichiarato, sia pure per
inciso, che con il decreto-legge del 1944 non fu concessa al Governo
una delega, ma gli furono conferiti poteri straordinari di carattere
legislativo.
Escluso che si tratti di un caso di delegazione legislativa, non
sorge alcun problema circa il contrasto tra la denunziata disposizione
e gli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione, né circa un eventuale
contrasto con i principi valevoli per la legittimità delle deleghe
legislative anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.
Il conferimento straordinario di poteri legislativi, che, del
resto, non costituiva una novità nella tradizione dello Statuto
albertino, traeva ragione dalla particolare situazione in cui il Paese
si trovava nel periodo precedente al referendum istituzionale ed alla
formazione dell'Assemblea costituente.
E l'Assemblea costituente riconobbe espressamente la
giustificazione storica e giuridica del sistema provvisorio
dichiarando, nella XV disposizione transitoria della Costituzione, che
con l'entrata in vigore della Costituzione stessa il detto
decreto-legge "si ha per convertito in legge".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n.
475, in relazione all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25
giugno 1944, n. 151, ed in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 ed alla
disposizione transitoria XV della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte