Sentenza n. 85/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 251 del Codice di
procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1962 dal
Pretore di Trivento nel procedimento penale a carico di Donatone
Nazario e Civico Agostino, iscritta al n. 188 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del
7 dicembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In una causa civile davanti al Pretore di Trivento i signori
Nazario Donatone e Agostino Civico rifiutarono di prestare il
giuramento prescritto dall'art. 251 del Cod. proc. civile, assumendo
che la religione "protestante evangelica", che essi professavano,
vietava loro di prestarlo.
Nel procedimento penale promosso in conseguenza a loro carico, per
rispondere del reato previsto dall'art. 366 del Cod. penale, i due
imputati affermarono che la religione "pentecostale", che essi
professavano, vietava loro, conformemente all'insegnamento di S.
Matteo, capitolo V, 34-37, di prestare giuramento sotto qualsiasi forma
e in qualsiasi modo. La difesa dei due imputati sollevò la questione
di costituzionalità dell'art. 366, secondo comma, del Cod. penale,
per contrasto con l'art. 8 in relazione all'articolo 21 della
Costituzione, sostenendo che il rifiuto dei due imputati sarebbe stato
motivato dall'osservanza, alla quale essi erano tenuti, per non
incorrere in peccato, dei precetti della loro religione. Il Pubblico
Ministero si associò alla richiesta della difesa.
Il Vicepretore di Trivento, viceversa, ha sottoposto alla Corte la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 251 del Cod. proc.
civile, non soltanto perché in contrasto con gli artt. 8 e 21 della
Costituzione, ma anche perché in contrasto con l'art. 19, il quale
sancisce il diritto di tutti di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda, di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari
al buon costume. In conseguenza, con ordinanza 26 ottobre 1962, egli ha
sospeso il giudizio e rimesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 7 dicembre 1962.
Gli imputati non si sono costituiti e il Presidente del Consiglio
non è intervenuto. Considerato in diritto :
1. - La questione di costituzionalità, che viene sottoposta
all'esame della Corte, si risolve nello stabilire se il rifiuto di
prestare giuramento con qualsiasi formula e in qualsiasi modo, in
obbedienza a un precetto religioso, trovi giustificazione in una norma
della Costituzione.
La questione non è fondata.
In primo luogo, la Corte non ritiene che possa profilarsi un
contrasto dell'art. 251 del Cod. proc. civile, che è la norma
impugnata, con gli artt. 8 e 21 della Costituzione, essendo evidente e
non bisognevole di dimostrazione il fatto che l'obbligo imposto ai
testimoni di giurare secondo una certa formula, previsto dal ricordato
articolo e sanzionato penalmente dall'art. 366, secondo comma, del Cod.
penale, non viola la eguale libertà delle confessioni religiose
davanti alla legge, dato che esso ha come destinatari tutti i
cittadini, quale che sia la religione che essi professino, né
interferisce negli ordinamenti statutari delle confessioni non
cattoliche o nel procedimento previsto per la disciplina dei rapporti
tra queste confessioni e lo Stato (art. 8); ed essendo non meno
evidente l'altro fatto che quell'obbligo dei testimoni non ferisce il
diritto che tutti hanno di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (art. 21,
primo comma), diritto che resta in tutta la sua ampiezza garantito ai
cittadini ai quali l'ordinamento imponga un comportamento della natura
di quello previsto dalla norma impugnata.
2. - La questione, pertanto, si limita, come del resto si può
dedurre dall'ordinanza pretorile, che ha aggiunto agli artt. 8 e 21,
che la difesa delle parti e il Pubblico Ministero ritenevano violati,
l'art. 19 della Costituzione, soltanto al contrasto della norma
impugnata con quest'ultimo articolo, il quale riconosce ai cittadini il
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, col limite segnato dal
carattere eventualmente contrario al buon costume dei riti professati e
propagandati.
Tuttavia, nemmeno questo contrasto sussiste.
In primo luogo, potrebbe addirittura sembrare che anche la
violazione dell'ora ricordato art. 19 sia manifestamente insussistente,
se la libertà religiosa, garantita dal precetto costituzionale,
dovesse essere interpretata come libertà di professione religiosa e di
culto in ogni sua forma e senza altro limite che non sia quello del
buon costume, giacché in questa ipotesi sarebbe evidente che l'obbligo
imposto a tutti i cittadini di osservare il comportamento di cui
all'articolo 251 del Cod. proc. civile non contrasterebbe con quella
libertà. Ma la libertà religiosa deve essere intesa anche come
libertà da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto
propri di questa o quella confessione da persone che non siano della
confessione alla quale l'atto di culto, per così dire, appartiene. E
lo stesso è da dire perfino quando l'atto di culto appartenga alla
confessione professata da colui al quale esso sia imposto: perché non
è dato allo Stato di interferire, come che sia, in un "ordine" che non
è il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla
Costituzione.
Ma, pur accogliendo della libertà religiosa questa definizione, la
questione di costituzionalità, sollevata dal Pretore di Trivento, deve
essere dichiarata non fondata.
La norma dell'art. 251 del Cod. proc. civile (come del resto
l'altra dell'art. 449 del Cod. proc. penale) non impone un atto di
culto, perché la formula che vi è contenuta, come già la Corte ha
affermato (sentenza n. 58 del 6 luglio 1960 e ordinanza n. 15 del 17
marzo 1961), ha il carattere di richiamo a generali valori religiosi
che non possono essere ascritti a questa o a quella "denominazione" o
"confessione", sicché essa non interviene nell'ordine proprio delle
religioni professate, ma sta e resta nell'"ordine" statale, che è
indipendente e sovrano e non può essere condizionato o menomato da
precetti a sé estranei.
La libertà religiosa, quale è stata definita dalla Costituzione,
non può essere intesa in guisa da contrastare e soverchiare
l'ordinamento giuridico dello Stato, tutte le volte in cui questo
imponga ai cittadini obblighi che, senza violare la libertà religiosa,
nel senso che è stato sopra definito, si assumano vietati dalla fede
religiosa dei destinatari della norma: tanto più, poi, quando, come
nel caso in esame, l'obbligo ha la sua ultima fonte in un precetto
costituzionale, quale quello contenuto nel secondo comma dell'art. 54
della Costituzione, il quale stabilisce che "i cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla
legge".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 251 del Cod. proc. civile, in riferimento agli artt. 8, 21 e
19 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte