Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1964 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo

comma, del T. U. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali

nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della

Regione 20 agosto 1960, n. 3, e dell'art. 102, ultimo comma, del T. U.

delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 23

gennaio 1964 dal Pretore di Mineo nel procedimento penale a carico di

Cantone Gioacchino ed altri, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze

1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91

dell'11 aprile 1964 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,

n. 15 del 28 marzo 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che con ordinanza del 23 gennaio 1964 il Pretore di Mineo,

in accoglimento dell'istanza presentata dalla difesa degli imputati, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme

contenute nell'art. 79, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la

elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con

D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, in relazione all'art. 102, ultimo

comma, del T. U. delle leggi per la composizione e la elezione degli

organi delle Amministrazioni locali, approvato con D. P. R. 16 maggio

1960, n. 570, perché tali norme, escludendo l'applicabilità ai reati

elettorali delle disposizioni relative alla sospensione condizionale

della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del

casellario giudiziale, sarebbero in contrasto con la norma del terzo

comma dell'art. 27 della Costituzione, la quale dispone che le pene non

possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e

devono tendere alla rieducazione del condannato;

che davanti alla Corte è intervenuto il Presidente della Regione

siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 16 marzo 1964, concludendo perché la Corte

dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 102 del T. U. 16 maggio 1960, n. 570, e l'inammissibilità

della questione sollevata nei confronti dell'art. 79, ultimo comma, del

T. U. della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3;

Considerato che con sentenza n. 51 del 5 giugno 1962, la Corte

costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 del citato testo unico della Regione

siciliana, perché il testo unico che quella norma contiene non è un

atto avente forza di legge;

che tale decisione è stata ribadita con ordinanza 4 febbraio 1964,

n. 8;

che, per conseguenza, pure inammissibile deve essere dichiarata la

questione di costituzionalità dell'art. 79 che fa parte del medesimo

testo unico;

che con sentenza n. 48 del 29 maggio 1962 la Corte costituzionale

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 102, ultimo comma, del T. U. 16 maggio 1960, n. 570, in

riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che i motivi esposti nell'ordinanza non sono diversi nella sostanza

da quelli già esaminati dalla Corte nel precedente giudizio e non

possono perciò indurre a una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 79, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la elezione dei

consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D. P. Reg. 20

agosto 1960, n. 3,

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 102, ultimo comma, del T. U. delle leggi per

la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento

all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ECLI:IT:COST:1964:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte