Sentenza n. 85/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/04/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6r.d. 50/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del r.d. 6
febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere più rapide
le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), promosso
con ordinanza emessa il 20 aprile 1972 dalla Corte dei conti - sezione
III pensioni civili - sul ricorso di Ferrante Maria, iscritta al n. 365
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972.
Visto l'atto di costituzione di Ferrante Maria;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito l'avv. Ettore Patrizi, per la Ferrante.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento pendente avanti alla Corte dei conti a
seguito del ricorso di Ferrante Maria contro il provvedimento con cui
le era stata negata in sede amministrativa la pensione civile ordinaria
di riversibilità, richiesta nella qualità di orfana maggiorenne di
Ferrante Mariano, ex dipendente del Ministero della pubblica
istruzione, il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni
scritte, contrarie pregiudizialmente all'esame del merito per mancato
pagamento della tassa fissa di registro, conclusioni notificate alla
Ferrante il 7 agosto 1967. Sulla copia così notificata veniva apposta,
in analogia con l'art. 6 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, in materia di
pensioni di guerra, una annotazione in stampigliatura (peraltro, nel
caso, illeggibile parzialmente) che avrebbe dovuto contenere
l'avvertenza della decadenza in cui incorre in via generale
l'interessato ove lasci inutilmente trascorrere il termine di un anno
stabilito dall'art. 75 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti 12
luglio 1934, n. 1214, per la richiesta di trattazione del ricorso, da
presumersi così abbandonato.
Con atto depositato il 27 maggio 1969, lo stesso pubblico
ministero, superata la eccezione di improcedibilità per avere, nel
frattempo, la Ferrante provveduto al pagamento della imposta di
registro, sollevava altra eccezione di abbandono del ricorso, in
relazione alla pretesa avvenuta scadenza del termine annuale suddetto.
Con ordinanza 20 aprile 1972 la Corte, dato atto, nel caso, della
illeggibilità dell'annotazione, perché effettuata con stampigliatura
scolorita e lacunosa, affermava, peraltro, che il preavviso mediante
stampigliatura doveva ritenersi, in via di principio, elemento
integrante delle conclusioni del pubblico ministero, onde la pur
avvenuta notifica non poteva dare la certezza legale dell'inizio della
decorrenza del suddetto termine di decadenza, ai fini dell'eventuale
accoglimento dell'eccezione di abbandono del ricorso, come sopra
sollevata dal pubblico ministero. La Corte osservava altresì che
l'inserzione dell'avvertenza, pur se avvenuta nella specie in
conformità di una prassi in tal senso, operante promiscuamente sia per
le pensioni di guerra sia per quelle ordinarie, non sarebbe
giustificata dalla norma citata (art. 6 r.d. n. 50 del 1942 sulle
pensioni di guerra) da interpretarsi, invece, restrittivamente, come
riferita e limitata solo alle procedure riguardanti dette pensioni.
Tale limitazione, peraltro, prosegue l'ordinanza, porrebbe in essere
una illegittima discriminazione perché la previsione testuale della
suddetta garanzia a favore soltanto degli aspiranti a pensioni di
guerra, e con esclusione quindi degli aspiranti a pensione ordinaria,
si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, secondo cui
non è lecito sottoporre a disciplina diversa situazioni obiettivamente
omogenee, come sarebbero quelle testé menzionate.
Pertanto, l'art. 6 del citato r.d. n. 50 del 1942 sulle pensioni di
guerra dovrebbe essere dichiarato illegittimo per la parte in cui,
appunto, limita l'obbligo di apporre l'avvertenza in questione ai soli
ricorsi concernenti pensioni di guerra.
Quanto alla rilevanza della questione così sollevata, il giudice a
quo osserva espressamente che nell'applicazione della garanzia in
discorso anche alle procedure concernenti pensioni ordinarie,
deriverebbe che, nella specie, la decisione sul giudizio principale
sarebbe condizionata dalla invalidità delle conclusioni del P.M.
perché sostanzialmente sprovviste dell'annotazione, in quanto questa
illeggibile, e dalla conseguente infondatezza della eccezione di
abbandono del ricorso sollevata dal P.M., che non osterebbe quindi più
all'esame del merito del ricorso.
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 20
dicembre 1972.
Davanti a questa Corte si è costituita la Ferrante, rappresentata
e difesa dall'avv. Ettore Patrizi, il quale ha tempestivamente
depositato deduzioni difensive con cui fa proprie le argomentazioni
contenute nell'ordinanza di rinvio ed insiste per l'accoglimento della
questione come sopra prospettata. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata dalla Corte dei conti - sezione
giurisdizionale sulle pensioni civili - concerne l'art. 6 del r.d. n.
50 del 1942 in materia di pensioni di guerra. Si rileva in ordinanza
che la disposizione prescrive, soltanto per queste ultime pensioni,
l'obbligo di preavvisare la parte istante con "apposita nota" circa la
decadenza in cui essa andrebbe incontro ai sensi dell'art. 75 del testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, qualora omettesse di chiedere,
entro un anno, la fissazione di udienza. Da ciò conseguirebbe
l'illegittimità della predetta disposizione siccome contrastante con
l'art. 3 Cost. per diversità irrazionale di trattamento tra due
posizioni identiche ad entrambe le quali si addice parimenti la
preventiva avvertenza cautelativa.
2. - La questione è fondata.
Va dato atto che diversa è l'identificazione della natura
giuridica delle une e delle altre pensioni, consistente, per quelle
ordinarie, nella preesistenza di un rapporto di servizio e nel concorso
di determinate condizioni e modalità della relativa prestazione e, per
quelle di guerra, dall'intento risarcitorio del danno subito in
conseguenza di fatti bellici. Ma tale distinzione non ha rilevanza, ai
fini della regolamentazione processuale della tutela, davanti allo
stesso organo giurisdizionale dei diritti fatti valere rispettivamente
dagli interessati, per quanto riguarda le modalità della proposizione
dei relativi ricorsi. Questa Corte ha, infatti, più volte deciso che
la diversità del titolo in base al quale viene attribuita la pensione,
sia ordinaria che di guerra, non può riflettersi sulla esigenza di una
pari disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti resi in sede
amministrativa. Così, con le sentenze: n. 170 del 1971 (in tema di
decorrenza del termine utile per ricorrere mediante uso del servizio
postale); n. 38 del 1972 (in tema di decadenza del diritto a ricorrere
per chi abbia riscosso l'indennità una tantum sostitutiva della
pensione privilegiata ordinaria); n. 41 del 1973 (in tema di
sottoscrizione dei ricorsi per pensioni di militari invalidi a causa di
servizio, a seconda si tratti di pensioni privilegiate ordinarie o
pensioni di guerra); n. 252 del 1974 (in analogia di quanto deciso con
la citata sentenza n. 38 del 1972).
3. - Tale riconoscimento di un uguale criterio direttivo generale,
non può che valere anche per la situazione in esame, nella quale si
evidenzia una modalità procedurale (inserzione dell'"apposita nota" di
avvertenza) strettamente attinente, nella interpretazione datane dal
giudice a quo, alla decorrenza del termine entro cui chiedere la
fissazione di udienza, sotto comminatoria di presunzione di abbandono
del ricorso.
La gravità di siffatte perentorie conseguenze esige pari tutela
per tutte le parti interessate, affinché siano, senza eccezioni, poste
tempestivamente sull'avviso del pericolo derivante da una inattività
procedimentale protratta oltre il termine prescritto. Non può
rinvenirsi nel solo settore delle pensioni di guerra una particolare
esigenza di tutela dei soggetti interessati, poiché altrettanto non
può non essere riconosciuto, data l'affinità della materia, per le
pensioni ordinarie, riguardanti anch'esse categorie di persone sovente
sprovviste di precise informazioni e cognizioni atte ad evidenziare il
limite di tempo cui è condizionata la concretizzazione del diritto
reclamato. In entrambi i casi, se da un lato v'è l'interesse pubblico
di evitare una sensibile pendenza di ricorsi del genere, mediante
l'eliminazione di quelli non evidenziati, per un certo tempo, dalle
parti istanti, dall'altro lato v'è da tutelare in modo egualmente
preminente l'interesse privato, mediante un richiamo ufficiale ai modi
e termini dell'attività da svolgere inderogabilmente, per conseguire
l'intento.
La disposizione impugnata, nel concentrare, con irrazionale
privilegio, la tutela delle parti istanti ad una sola categoria di
richiedenti, non è conforme al principio dell'uguaglianza di
trattamento per situazioni omogenee e va, quindi, dichiarata
illegittima in quanto contrastante con l'art. 3 Cost. nella parte
concernente i limiti di applicazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del r.d. 6
febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere più rapide
le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), nella
parte in cui esclude per i ricorsi in materia di pensioni ordinarie
l'obbligo dell'"avvertenza" relativa alla decadenza in cui gli
interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine
stabilito dall'art. 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte