Sentenza n. 85/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1976 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44legge 580/1967
usata come parametro
citata
- art. 36legge 580/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo
comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la
lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle
paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1974 dal
pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Maccari Giovanni
ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 la relazione del
Presidente;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico dei responsabili della
società Supermercati G.S., imputati della contravvenzione di cui agli
artt. 36, secondo comma, e 44, primo comma, lett. a, della legge 4
luglio 1967, n. 580, per aver detenuto per la vendita pasta di semola
di grano duro, invasa da parassiti, il pretore di Milano ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 42,
primo comma, lett. a, della citata legge n. 580 del 1967, (recte art.
44) in raffronto all'art. 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962,
n. 283, per contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza.
Premette il giudice a quo che la vendita di paste alimentari e di
sfarinati invasi da parassiti è punita con la sola pena dell'ammenda
fino a lire 2.000.000 in virtù dell'art. 44 dell'apposita legge
speciale n. 580 del 1967 mentre la vendita di altre sostanze
alimentari, anch'esse invase da parassiti, è punita con la pena
congiunta dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da lire 200.000 a
20.000.000 (art. 6, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283,
modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441). Né è possibile una
diversa interpretazione, poiché l'ultimo comma dell'art. 44 della
legge n. 580 del 1967 espressamente sancisce il carattere speciale
della legge sugli sfarinati.
Osserva il pretore di Milano che la denunciata diversità di
disciplina in tema di sanzioni penali realizza una irrazionale
sperequazione tra situazioni sostanzialmente identiche, con violazione
del principio costituzionale d'eguaglianza.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, con atto di deduzioni depositato il 19 novembre 1974,
sostenendo l'irrilevanza e l'infondatezza della questione sollevata.
La difesa dello Stato rileva, in primo luogo, che essendo stato il
reato commesso successivamente all'entrata in vigore della legge n. 580
del 1967, contenente una sanzione meno grave, l'eventuale decisione di
accoglimento della Corte costituzionale non potrebbe produrre alcun
effetto nel giudizio penale pendente innanzi al pretore, atteso il
principio secondo cui si applica la disposizione più favorevole al
reo. La questione sollevata appare quindi inammissibile per difetto di
rilevanza.
L'Avvocatura soggiunge che la questione è anche infondata nel
merito. La diversità di sanzioni concerne due precetti distinti, la
vendita della pasta e quella delle sostanze alimentari; per la seconda
il legislatore dovette tener conto della insufficienza delle sanzioni
originariamente previste, infliggendo, dopo l'entrata in vigore della
nuova disciplina stabilita dalla legge n. 283 del 1962, la pena
dell'arresto introdotta dalla legge n. 441 del 1963. Il divieto di
vendere pasta alterata da parassiti si collega invece all'apposita
normativa speciale di cui alla legge 2 agosto 1948, n. 1036, emanata
nel periodo post-bellico con carattere di transitorietà. Ritenne il
legislatore, nel sostituire quella disciplina con la nuova legge
speciale oggi impugnata, che le sanzioni fossero eccessive, e
deliberatamente escluse la pena dell'arresto.
Non sussisterebbe quindi violazione dell'invocato principio
costituzionale, giacché l'art. 3 Cost. non esige una mera eguaglianza
formale ma consente che il legislatore possa stabilire norme diverse
per regolare situazioni ritenute non eguali, entro un margine di
discrezionalità che giustifichi sostanzialmente il criterio di
differenziazione adottato (sentenza n. 55 del 1974). Considerato in diritto :
Il pretore di Milano ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. a, della
legge 4 luglio 1967, n. 580 (in relazione agli artt. 36 e 44, ultimo
comma, stessa legge), nella parte in cui punisce la vendita di pasta
alimentare invasa da parassiti con la sola pena dell'ammenda fino a
lire 2.000.000, anziché con la più grave pena congiunta dell'arresto
e dell'ammenda, prevista genericamente per le altre sostanze alimentari
nelle ipotesi corrispondenti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283,
denunziando una irrazionale diversità di sanzioni penali.
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della
questione per difetto di rilevanza.
L'eccezione è fondata.
Invero i principi generali vigenti in tema di non retroattività
delle sanzioni penali più sfavorevoli al reo, desumibili dagli artt.
25, secondo comma, della Costituzione, e 2 del codice penale
impedirebbero in ogni caso che una eventuale sentenza, anche se di
accoglimento, possa produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato
nei processo penale pendente innanzi al giudice a quo. Già altre volte
la Corte ha dedotto da questa considerazione l'inammissibilità per
irrilevanza di siffatte questioni (sentenze n. 62 del 1969 e n. 26 del
1975).
È appena il caso di osservare che soltanto per mero errore
materiale il pretore ha denunciato nei dispositivo dell'ordinanza di
rimessione l'art. 42 anziché l'art. 44 della legge 4 luglio 1967, n.
580.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44, primo comma, lett. a, della legge 4 luglio 1967, n. 580,
sulla disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli
sfarinati, del pane e delle paste alimentari (in relazione agli artt.
36 e 44, ultimo comma, della stessa legge), sollevata con l'ordinanza
in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte