Sentenza n. 85/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1979 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 152legge 533/1973
- art. 9legge 533/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp.att.
del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 9 della
legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 23
gennaio 1978 dal pretore di Palermo, nel procedimento civile vertente
tra Calò Maria e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 258 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 215 del 2 agosto 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di procedimento civile promosso da Calò Maria nei
confronti del Ministero della Sanità per il riconoscimento dello stato
di invalida civile, il pretore di Palermo ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 152 disp.att. c.p.c. così come modificato
dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (il quale dispone che
"il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere
prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese,
competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e
previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e
temeraria"), nella parte in cui esclude, dalla sua sfera di
applicabilità, i destinatari di assistenza pubblica.
Secondo il giudice a quo, la norma denunziata determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento, nell'esercizio del diritto di
difesa, tra i lavoratori assicurati presso l'I.N.P.S. e gli altri
istituti previdenziali (che potrebbero beneficiare dell'esonero dal
pagamento delle spese giudiziali) e coloro che, non essendo lavoratori,
si trovino nella condizione di poter pretendere prestazioni
assistenziali da parte dello Stato, cui detto principio non sarebbe
applicabile.
2. - Ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 215 del 2 agosto 1978 l'ordinanza de qua,
è intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, chiedendo, con atto depositato il 17 agosto 1978, che la
questione sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, non
fondata.
Tali conclusioni venivano ribadite nella pubblica udienza del 18
aprile 1979. Considerato in diritto :
1) La Corte è chiamata a decidere se l'art. 152 disp.att. c.p.c.
- il quale, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto
1973, n. 533, dispone che il lavoratore soccombente nei giudizi
promossi per ottenere prestazioni previdenziali non può essere
assoggettato al pagamento delle spese del giudizio, salvo che la
pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria - nella parte in
cui non estende il beneficio ai destinatari di assistenza pubblica,
violi: a) l'art. 3 della Costituzione per la palese diversità di
trattamento tra lavoratori assicurati presso gli istituti di previdenza
e quei soggetti che, pur non essendo lavoratori, si trovino nella
condizione di poter pretendere prestazioni assistenziali da parte dello
Stato; b) l'art. 24, primo comma, Cost., per la grave limitazione che,
per l'anzidetta omissione, deriva alla tutela giurisdizionale degli
aventi diritto alla assistenza pubblica.
Il pretore di Palermo, nel sollevare il dubbio sulla legittimità
costituzionale della norma anzidetta - premesso che essa, costituendo
eccezione al principio che regola le conseguenze della soccombenza in
ordine al pagamento delle spese del giudizio, è di stretta
interpretazione e non ne è perciò consentita l'applicazione per
analogia - osserva che la finalità dalla norma stessa perseguita è la
tutela di "categorie socialmente deboli di individui nelle controversie
vertenti in materia di previdenza ed assistenza" e che "non si possa
discriminarne l'applicazione proprio a categorie di cittadini nei cui
confronti più pressante appaia l'esigenza di tutela per la loro
situazione di particolare bisogno". In tale trattamento differenziato
ha ravvisato la violazione del principio di uguaglianza.
2) L'Avvocatura dello Stato contesta l'ammissibilità della
questione, rilevando che essa avrebbe dovuto essere proposta non con
riferimento alla norma denunziata, "del tutto estranea alla disciplina
di cui si lamenta la carenza ed alla quale la sentenza additiva
dovrebbe porre rimedio", ma in relazione alle disposizioni che regolano
l'assistenza (es. L. 30 marzo 1971, n. 118), che dovrebbero essere
integrate attraverso l'intervento di questa Corte.
L'eccezione non è fondata.
L'ordinanza di rimessione - precisato che la norma denunziata va
applicata, per la sua formulazione, solo ai procedimenti relativi a
controversie previdenziali derivanti da rapporto di lavoro - ha
riscontrato una omogeneità tra tali situazioni e quelle riguardanti le
controversie promosse dagli aventi diritto a prestazioni assistenziali
da parte dello Stato, considerando illegittimo, per violazione del
principio di eguaglianza, il trattamento differenziato in ordine
all'onere del pagamento delle spese del giudizio in caso di
soccombenza. Pertanto, la doglianza doveva investire proprio la
disposizione che, in base all'assunto dell'ordinanza, avrebbe dovuto
disciplinare in modo uniforme entrambe le situazioni per il rapporto di
omogeneità tra di esse riscontrato.
3) La stessa Avvocatura oppone, poi, la irrilevanza della
questione, essendo stata accertata, nel giudizio di merito, la
insussistenza di malattie invalidanti nel soggetto che aveva proposto
la domanda.
Ma è appena il caso di osservare che tale circostanza attiene
unicamente alla fondatezza della pretesa, della quale è uno dei fatti
costitutivi.
4) Nel merito la questione appare fondata. Ai fini dell'indagine
che la Corte è chiamata a compiere, occorre verificare se sussista o
meno omogeneità tra le situazioni raffrontate e, nell'ipotesi
affermativa, se sia o meno razionale la diversità di trattamento ad
esse riservato dall'ordinamento.
A riguardo va osservato che il disegno costituzionale delineato
dall'art. 38 in materia di sicurezza sociale viene realizzato per gli
invalidi al lavoro attraverso l'assistenza diretta e per i lavoratori
mediante il sistema della mutualità e dell'assicurazione obbligatoria.
Pur essendo diversi i mezzi e gli strumenti adoperati, comune è la
finalità perseguita. E la evoluzione normativa in materia dimostra la
tendenza ad assicurare ai due metodi predisposti dal legislatore un
comune trattamento. Ne è prova la disciplina legislativa introdotta
dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, la quale, dettando nuove norme per
le controversie in materia di previdenza ed assistenza, ha in esse
ricompreso ogni forma di previdenza e assistenza obbligatorie.
Invero, in base al nuovo testo dell'art. 442 c.p.c. la disciplina
dettata per il procedimento giudiziario riguarda tutte le controversie
relative ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie e
comprende, quindi, anche quelle promosse da mutilati e invalidi civili,
ai quali l'ordinamento attribuisce un diritto soggettivo perfetto alla
assistenza, con il correlativo obbligo dello Stato di prestarla.
Pertanto, tali controversie sono devolute, al pari delle altre,
alla competenza funzionale del pretore, quale giudice del lavoro, ed il
relativo procedimento è retto dalle stesse norme che regolano le
controversie in materia di lavoro, tendenti in vario modo ad agevolare
la realizzazione della pretesa fatta valere in giudizio, come anche la
Corte di cassazione ha recentemente ritenuto.
In base a tali premesse non può non riconoscersi omogeneità tra
le situazioni comparate; il che comporta un trattamento uniforme, ove
non sussistano fondate ragioni per differenziarlo. E nella specie
queste non ricorrono.
Se, infatti, le due situazioni sono assimilabili sul piano
sostanziale e sono regolate dal medesimo procedimento in caso di
controversia giudiziaria, non si vede per quale ragione debba
escludersi l'applicazione della particolare norma processuale di favore
contenuta nel nuovo testo dell'art. 152 disp.att. c.p.c. in tema di
compensazione delle spese in caso di soccombenza.
Non vale opporre che la disposizione anzidetta è dettata ad
esclusivo favore dei lavoratori, in quanto non appare razionalmente
giustificata tale limitazione, posta la sostanziale identità del
contenuto della pretesa fatta valere dagli aventi diritto e l'identità
del mezzo processuale predisposto per assicurare la tutela
giurisdizionale ad entrambe le categorie.
Neppure fondato appare il rilievo che gli assistiti potrebbero
avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, perché, come è stato
posto in luce nella recente sent. n. 60/1979, il beneficio di cui si
discute prescinde dalle condizioni economiche del soggetto interessato
ed ha lo scopo di "porlo al riparo dal rischio processuale, al fine di
consentirgli di far valere le sue pretese non temerarie nei confronti
degli istituti di previdenza ed assistenza". E non si vede, in
relazione alla perseguita finalità, quale differenza possa sussistere
se la pretesa sia fatta valere dal lavoratore nei confronti dell'ente
mutualistico ovvero dall'avente diritto all'assistenza nei confronti
dello Stato.
Appare quindi del tutto ingiustificato il trattamento
differenziato, con la conseguente violazione dell'art. 3, comma primo,
Cost.
Con ciò è assorbita la censura riferita al primo comma dell'art.
24 Cost.
Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale, in
relazione all'art. 3, comma primo, Cost., dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., nella parte in cui esclude dalla disciplina in esso prevista i
destinatari dell'assistenza pubblica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n.
533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare
del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i
destinatari di assistenza pubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte