Sentenza n. 85/1996
Altra decisione · depositata il 21/03/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
citata
- art. 4legge 370/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
27 marzo 1995, depositato in cancelleria il “31 marzo successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 settembre 1994, n.
53381, nonché dell'ordinanza-ingiunzione del direttore dell'Ufficio
di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi n. 184/94 del
27 ottobre 1994, iscritto al n. 10 del registro “ conflitti 1995;
Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito dell'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il 27
ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato
centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, con la quale è stata comminata ad un privato
una sanzione pecuniaria per impianto non autorizzato di viti, la
Regione Toscana ha proposto, con ricorso ritualmente notificato e
depositato, conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,
chiedendo che la Corte dichiari che non spetta allo Stato irrogare le
sanzioni amministrative previste, per la violazione delle
disposizioni relative ai nuovi impianti di viti, dall'art. 4, terzo
comma, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (convertito, con
modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460). La Regione ha
chiesto che siano di conseguenza annullati sia
l'ordinanza-ingiunzione che il decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994, con
il quale è stata delegata agli uffici periferici dell'Ispettorato
centrale repressioni frodi l'adozione di sanzioni amministrative
anche nella materia contestata.
La ricorrente osserva che, sin dalla legge 18 dicembre 1981, n.
749, ogni nuovo impianto di viti è subordinato ad apposita
autorizzazione regionale. Questa disciplina è assistita da sanzioni
amministrative. Difatti il decreto-legge n. 370 del 1987, nel
dettare nuove norme in materia di produzione e commercializzazione
dei prodotti vitivinicoli, stabilisce, tra l'altro, sanzioni per
l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola,
disponendo che è soggetto al pagamento di una somma da uno a tre
milioni di lire per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato
chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di
viti di cui agli artt. 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87, adottato
dal Consiglio il 16 marzo 1987. L'attribuzione regionale troverebbe
riscontro nello stesso art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 370
del 1987, che non solo prevede sanzioni pecuniarie per l'impianto non
autorizzato di vigneti, ma stabilisce anche che la Regione provveda
alla rimozione degli impianti non autorizzati, se il trasgressore non
estirpa le viti entro il termine fissato dall'amministrazione
regionale.
La ricorrente invoca il principio secondo il quale il potere di
irrogare sanzioni è strettamente connesso alla funzione pubblica
principale, cui accede con carattere di sussidiarietà. Essendo la
Regione competente per quanto riguarda l'autorizzazione all'impianto
di vigneti, la ricorrente ne deduce che spetta all'autorità
regionale anche il potere di irrogare le sanzioni. Con il decreto
impugnato il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
ha delegato i propri uffici periferici per l'adozione delle sanzioni
pecuniarie amministrative previste, a tutela dell'intera normativa
del regolamento comunitario n. 822/87, nelle materie indicate dagli
artt. 2 e 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 (convertito,
con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898) e dagli
artt. 4 e 5 del decreto-legge n. 370 del 1987. Nella delega sono
state così comprese materie non solo di competenza statale, ma anche
di competenza regionale, come è quella relativa agli impianti
vitivinicoli. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana
concerne il potere di comminare sanzioni amministrative per
l'impianto non autorizzato di vigneti. La ricorrente denuncia come
invasivi della sfera di competenze ad essa proprie sia
l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il 27 ottobre 1994 dal
direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale
repressioni frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sia il decreto ministeriale n. 53381 del 2 settembre 1994,
che delega agli uffici periferici dello stesso Ministero il potere di
adottare sanzioni amministrative pecuniarie in materia di produzione
e commercializzazione di prodotti agricoli, comprendendo nella delega
anche le sanzioni previste dall'art. 4, terzo comma, del
decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (convertito, con
modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460) per i nuovi
impianti non autorizzati di viti.
La Regione Toscana, affermata la propria competenza ad autorizzare
il nuovo impianto di vigneti, rivendica l'attribuzione, che considera
accessoria, di irrogare le sanzioni amministrative previste in caso
di violazione della disciplina sostanziale.
2. - Il ricorso è fondato.
Il potere di rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti ed i
reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla
produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo
stabilite dalla disciplina comunitaria (regolamento CEE n. 822/87 del
Consiglio del 16 marzo 1987), è attribuito alle Regioni nel contesto
delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura (art. 117
della Costituzione) (sentenze n. 384 del 1994 e n. 284 del 1989). La
competenza sanzionatoria amministrativa per l'inosservanza dei
precetti legislativi segue la competenza sostanziale ed è
complementare rispetto ad essa, giacché riguarda l'esercizio
dell'azione amministrativa; la ripartizione delle competenze tra
Stato e Regioni in ordine alle sanzioni stesse rispecchia quindi
fedelmente le materie alle quali le sanzioni si riferiscono (sentenze
n. 28 del 1996, n. 115 del 1995 e n. 60 del 1993).
A questo principio si uniforma l'art. 4, terzo comma, del
decreto-legge n. 370 del 1987, secondo quanto previsto sin dalla
legge 18 dicembre 1981, n. 749. L'obbligo di munirsi
dell'autorizzazione regionale per l'impianto di nuovi vigneti è
assistito da una sanzione amministrativa pecuniaria rapportata ad
ogni ettaro di terreno abusivamente impiantato, rafforzata
dall'accessoria previsione del potere, espressamente attribuito
all'autorità regionale, di rimozione degli impianti in danno del
trasgressore.
Alla competenza sostanziale accede quella sanzionatoria
amministrativa. Non spettando allo Stato irrogare le sanzioni
previste dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 370 del
1987, devono essere annullati l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94,
emanata il 27 ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonché il decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del
2 settembre 1994, nella parte in cui delega a propri uffici
periferici il potere di emettere ordinanze-ingiunzioni anche in
materia di impianto di viti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, irrogare le sanzioni
amministrative previste dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 7
settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4
novembre 1987, n. 460, relative ai nuovi impianti di viti;
Annulla di conseguenza, l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il
27 ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonché il decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del
2 settembre 1994, nella parte in cui delega agli uffici periferici
dell'Ispettorato centrale repressione frodi il potere di emanare
ordinanze-ingiunzioni per le sanzioni amministrative previste
dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte