Sentenza n. 85/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 283/1962
- art. 242legge 283/1962
- art. 243legge 283/1962
- art. 247legge 283/1962
- art. 250legge 283/1962
- art. 262legge 283/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto
comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242,
243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1995 dal
pretore di Benevento nel procedimento penale a carico di Barletta
Luigi ed altro, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 20 dicembre 1995 il pretore di
Benevento ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione, dell'art. 6, quinto comma, della legge 30 aprile 1962,
n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), secondo il quale in caso di condanna per
frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le
disposizioni degli artt. 163 e 175 del codice penale, che
rispettivamente disciplinano i benefici della sospensione
condizionale della pena e della non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale.
Preliminarmente il giudice a quo afferma la rilevanza della
questione, in quanto nel processo penale innanzi a lui pendente a
carico di Barletta Luigi e Barletta Giacomo per il reato di cui agli
artt. 81 cod. pen., 5, lettera b), e 6 della legge n. 283 del 1962,
proprio per effetto della disposizione censurata, in caso di
affermazione della responsabilità degli imputati, non sarebbero
applicabili la sospensione condizionale della pena e la non menzione
della condanna, benefici dei quali i condannati potrebbero, in
astratto, godere, trattandosi di persone incensurate o comunque con
precedenti penali non ostativi.
Premesso che i delitti nel nostro sistema penale presentano
maggiore gravità rispetto alle contravvenzioni, il remittente rileva
che l'art. 6, quinto comma, della legge n. 283 del 1962 impedisce la
concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. per i
reati contravvenzionali di cui agli artt. 5 e 6 della citata legge,
mentre tali benefici possono essere concessi indistintamente a chi
abbia commesso delitti previsti dal codice penale a tutela della
salute alimentare dei cittadini, sicuramente più gravi delle ipotesi
contravvenzionali disciplinate dalla legge speciale, le quali
avrebbero per di più, in taluni casi, secondo un orientamento della
Corte di cassazione, carattere sussidiario rispetto ad essi (ad
esempio il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine, previsto dall'art. 516 cod. pen.).
Il fatto che fattispecie meno gravi ricevano una disciplina meno
favorevole di quella riservata a fattispecie più gravi, aventi
identico oggetto giuridico, violerebbe il principio di eguaglianza
dei cittadini davanti alla legge, determinando una irrazionale
disparità di trattamento.
Ad avviso del giudice a quo la disposizione denunciata
contrasterebbe altresì con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, poiché le esigenze di rieducazione che tende a
soddisfare l'istituto della sospensione condizionale della pena
(evitare il carcere al condannato a pene detentive di breve durata,
essendo nei suoi confronti sufficiente il deterrente della condanna e
della possibile futura esecuzione della pena) sarebbero del tutto
frustrate, dovendo l'imputato comunque scontare in carcere la pena,
anche se condannato per reati non eccessivamente gravi e comunque
più lievi di altri per i quali è concedibile il beneficio di cui
all'art. 163 cod. pen.
Anche l'impossibilità di fruire della non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale per reati contravvenzionali
puniti con pene detentive brevi impedirebbe la risocializzazione del
condannato, scopo al quale tende l'art. 175 cod. pen.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, il superiore interesse della salute
pubblica nella produzione e nel commercio delle sostanze alimentari
imporrebbe di sanzionare tutti i comportamenti di coloro che, sia
pure non dolosamente, producano e distribuiscano sostanze che
presentino carenze degli elementi nutritivi richiesti dalle leggi
vigenti: proprio tale finalità della disposizione censurata
porterebbe ad escludere qualunque contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
L'Avvocatura rileva ancora che, mentre le contravvenzioni di cui
agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962 mirerebbero a tutelare
la salute pubblica, le disposizioni di cui agli artt. 515 e 516 del
codice penale garantirebbero l'ordine economico.
Infine, ad avviso dell'Avvocatura, le contravvenzioni in esame non
potrebbero essere ricomprese tra i reati "non eccessivamente gravi",
come ritenuto dal Pretore, proprio perché previste a salvaguardia
della salute pubblica, bene essenziale, la cui tutela
giustificherebbe l'immediata esecuzione della pena. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art.
6, quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, secondo il
quale, in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla
salute, non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 del
codice penale, che disciplinano rispettivamente il beneficio della
sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Ad avviso del giudice remittente, la disposizione denunciata
violerebbe l'art. 3 della Costituzione, poiché essa troverebbe
applicazione solo con riferimento alle contravvenzioni per frode
alimentare previste e punite negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del
1962, che si qualifichino come tossiche o comunque dannose alla
salute, e non anche in relazione a delitti previsti dal codice penale
a salvaguardia della salute alimentare dei cittadini, che presentino
le medesime caratteristiche. I delitti, nel nostro ordinamento
penale, sono considerati reati più gravi delle contravvenzioni,
sicché la circostanza che fattispecie meno gravi ricevano un
trattamento meno favorevole di fattispecie più gravi sarebbe tale da
comportare, di per sé, una lesione del principio di razionalità
della denunciata disciplina delle frodi tossiche. Sotto un diverso
profilo, sarebbe leso l'art. 27, terzo comma, della Costituzione,
posto che l'istituto della sospensione condizionale della pena
risponde all'esigenza di rieducazione del condannato, che verrebbe
frustrata se, per reati puniti con pene detentive di breve durata e
più lievi di quelli per i quali pure è consentito al giudice
disporre la sospensione condizionale della pena e la non menzione
della condanna, il soggetto fosse aprioristicamente escluso da tali
benefici.
2. - La questione non è fondata.
Per quanto riguarda la pretesa irrazionalità, ipotizzata sulla
base di un'interpretazione che esclude i benefici per le
contravvenzioni e ne afferma invece la concedibilità per le ipotesi
delittuose, nessun elemento testuale è suscettibile di avvalorarla.
Al contrario, la formulazione dell'art. 6 consente di ritenere che il
divieto di concessione dei benefici è operante quando si sia in
presenza di un'attività di preparazione, produzione, commercio e
vendita di sostanze che risultino tossiche o comunque dannose alla
salute, allorché sussistano elementi di frode.
La circostanza che la disposizione sia inserita nella legge n. 283
del 1962 che configura come contravvenzioni gli illeciti ivi
specificamente previsti, compiuti nella produzione e nella vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande, anziché nel codice
penale, dove pure sono disciplinati (al capo II del titolo VI)
delitti di comune pericolo mediante frode, non è sufficiente a
superare il suo chiaro tenore letterale e a far ritenere che essa non
si applichi anche a tali delitti. La norma, infatti, non si riferisce
alle singole enumerate fattispecie contravvenzionali, ma, con
espressione generale ed onnicomprensiva, si estende a tutte le
ipotesi di condanna (qualunque sia la natura del reato), nelle quali
all'elemento del pericolo per la collettività, rappresentato dalla
tossicità dell'alimento o della bevanda o comunque dalla sua
possibile nocività per la salute, si accompagni quello della frode.
Vi rientrano pertanto tutti i comportamenti fraudolenti, che, in
quanto tali, sono normalmente sorretti dall'elemento soggettivo della
volontà dolosa.
Il fatto che tale severa previsione sia stata introdotta solo
successivamente, allorché il legislatore ha posto mano ad una
disciplina generale dell'igiene nella produzione degli alimenti e
delle bevande, e non fosse invece già presente nel codice penale,
che pure contempla delitti ascrivibili al genus delle frodi
alimentari, trova giustificazione in ragioni di carattere storico. Il
passaggio da una produzione alimentare su scala prevalentemente
artigianale quale quella tenuta presente dal legislatore del 1930,
che comportava una diffusione di prodotti in ambiti territoriali per
lo più circoscritti, ad una produzione industriale di massa nella
quale la frode alimentare di una singola impresa è suscettibile di
mettere a repentaglio la salute dell'intera collettività nazionale,
spiega l'opzione a favore di una specifica tecnica di tutela penale
dei valori coinvolti; una opzione che, diversamente dalla generalità
degli illeciti penali, rispetto ai quali può trovare applicazione -
entro limiti di pena predeterminati - l'istituto della sospensione
condizionale, privilegia il principio dell'effettività della
espiazione della pena.
Voler restringere l'applicazione di tale principio agli illeciti
meno gravi ed escluderla per le fattispecie manifestamente più
gravi, nelle quali il pericolo di danno alla salute si accompagna ad
una attività fraudolenta, significa imputare al legislatore
valutazioni irrazionali che in nessun modo sono desumibili dal tenore
letterale della disposizione contenuta nell'art. 6, quinto comma,
della legge n. 283 del 1962.
D'altra parte, la scelta del legislatore di accomunare delitti e
contravvenzioni nella previsione di cui all'art. 6, quinto comma,
della legge n. 283 del 1962 si inserisce in una linea di politica
criminale che tende a sottoporre condotte particolarmente gravi nel
comune sentire, pur qualificate come illeciti contravvenzionali, a un
regime penale più severo, che è generalmente proprio dei delitti,
come dimostrano le esclusioni oggettive di alcune contravvenzioni
dall'amnistia (art. 2 d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865; art. 3 d.P.R.
12 aprile 1990, n. 75) e dalle sanzioni sostitutive delle pene
detentive (art. 60 legge 24 novembre 1981, n. 689).
3. - Per quanto riguarda la pretesa contrarietà del sopracitato
quinto comma dell'art. 6 all'art. 27, terzo comma, della Costituzione
ed al principio in esso affermato secondo il quale le pene devono
tendere alla rieducazione del condannato, questa Corte deve ribadire
che, pur essendo la finalità rieducativa qualità essenziale della
pena, che l'accompagna dal suo nascere, nell'astratta previsione
normativa, fino a quando in concreto si estingue (sentenze n. 313 del
1990 e n. 364 del 1988), concorrono con essa finalità di difesa
sociale, che il legislatore è legittimato a perseguire purché le
sue valutazioni non eccedano i confini della discrezionalità
politica e non si trasformino in arbitrio (sentenze n. 282 del 1989 e
n. 264 del 1974). In questo senso la sospensione condizionale della
pena non può dirsi postulata dalla Costituzione quale strumento
assoluto e indefettibile per la rieducazione del condannato, essendo
anch'essa rimessa, alla pari degli altri istituti di diritto penale,
all'apprezzamento discrezionale del legislatore in via generale ed
astratta prima ancora che a quello del giudice, da compiersi caso per
caso. Spetta infatti al legislatore stabilire, quale condizione per
l'applicabilità di tale istituto, che la condanna non superi un
determinato ammontare, ma non può dirsi estraneo all'ambito delle
sue valutazioni diversificare talune categorie di reati e negare la
concessione del beneficio in fattispecie nelle quali la particolare
gravità del reato emerga da elementi diversi dalla loro formale
qualificazione (delitto o contravvenzione) o dalla pena edittale per
esse prevista.
Il carattere di massa della produzione, della distribuzione e del
consumo dei prodotti alimentari, l'inanità di qualsiasi cautela
adottabile dai singoli consumatori, che non si risolva nel mero
impraticabile rifiuto del rapporto di consumo, l'enorme diffusività
del danno potenzialmente connesso ad ogni comportamento fraudolento
nella produzione e nel commercio di sostanze alimentari costituiscono
elementi che fanno apparire non irragionevole la scelta del
legislatore intesa a realizzare, nelle frodi alimentari tossiche o
comunque dannose alla salute, l'equilibrio tra le diverse finalità
della pena, collegando la rieducazione ad alcuni aspetti - quali la
qualificazione del reato come contravvenzionale, l'entità della pena
edittale e la sua eventuale sostituibilità - ed attribuendo
all'effettività dell'espiazione una specifica finalità di
prevenzione, retribuzione e difesa sociale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283
(Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di
Benevento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte