Corte costituzionale

Ordinanza n. 854/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del

regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184,

concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro

l'invalidità e la vecchiaia), 19 della legge 21 dicembre 1978, n.

843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria), e 2033 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1986 dal Pretore

di Torino nel procedimento civile vertente tra Tornabene Alfredo e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Torino in

un giudizio nel quale si discuteva della validità di un

provvedimento INPS di recupero di quote aggiuntive di pensione,

erroneamente erogate dopo la correlativa abolizione con legge n. 843

del 1978 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28

agosto 1924, n. 1422, 19, legge 1978 cit. e 2033 cod. civ. "nella

parte in cui consentono all'INPS, nei confronti di pubblici

dipendenti in quiescenza che fruiscono anche di un trattamento

pensionistico INPS, di procedere alla ripetizione delle somme non

più dovute a seguito di fatti sopravvenuti";

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito l'INPS

che si è rimesso alla giustizia della Corte; che è altresì

intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per la

inammissibilità o la infondatezza della questione;

Considerato che oggetto della censura (al di là della contestuale

evocazione degli artt. 19, legge n. 843/1978 e 2033 cod. civ., come

norme di mero riferimento) è propriamente l'art. 80 del r.d. n. 1422

del 1924, che prevede l'irripetibilità delle assegnazioni indebite

di pensione, in quanto (come si assume) unicamente dipendenti da

errori materiali di liquidazione e non anche da fatti sopravvenuti;

che, peraltro, la suddetta disposizione - come si desume anche

dalla intitolazione del decreto che la contiene ("Approvazione del

regolamento per l'esecuzione del r.d. n. 3814 del 1923, concernente

provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria I.V.S.") - ha natura

regolamentare e, quindi, per la conseguente carenza di forza di

legge, si sottrae al sindacato di costituzionalità (cfr., da ultimo,

ord. n. 50/1987);

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n.

1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30

dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione

obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19, legge 21

dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), e 2033 cod.

civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Pretore

di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:854 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte