Corte costituzionale

Ordinanza n. 855/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

l'8 aprile 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla

S.n.c. Fespa di Spelta Carlo ed altro contro Heel Federico, iscritta

al n. 825 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale del primo comma dell'art.

650 c.p.c., quale risulta a seguito della sentenza della Corte

costituzionale n. 120 del 1976, nella parte in cui non prevede che

possa spiegarsi opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ove questa

sia stata notificata all'opposto dopo lo scadere del termine di venti

giorni a causa della negligenza o comunque dell'impedimento

dell'ufficiale notificatore, tempestivamente adito dalla parte, per

preteso contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo

comma, della Costituzione;

Considerato che, a prescindere dalla validità delle ragioni

addotte a sostegno della non manifesta infondatezza della questione,

emerge evidente la necessità di operare, in caso di accoglimento

della prospettata questione, una profonda modificazione sulla norma

impugnata, tale da rendere compatibile la ragionevole perentorietà

del termine ivi previsto con la necessità di salvaguardare i diritti

di difesa dell'opponente che risultassero in ipotesi lesi;

che una siffatta operazione comporterebbe una attività che è

da ascriversi esclusivamente al legislatore, sicché la stessa è

preclusa a questa Corte;

che pertanto la proposta questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 650 c.p.c.

sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3,

primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:855 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte