Sentenza n. 86/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1962 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 149r.d. 3269/1923
- art. 145r.d. 3269/1923
- art. 48r.d. 3269/1923
- art. 285r.d. 3269/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 145
e 149 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e degli artt. 48 e 285 del
T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, promossi con le
seguenti ordinanze della Corte di cassazione - Sezioni unite civili:
1) ordinanza emessa l'8 giugno 1961 nel procedimento civile
vertente tra Marrocco Guido e l'Ufficio delle imposte di consumo di
Terracina, iscritta al n. 131 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 18 maggio 1961 nel procedimento civile
vertente tra Arneri Enrico, Rossi Luigi, il Comune di Rozzano e la
Società nazionale metanodotti, iscritta al n. 133 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 232 del 16 settembre 1961;
3) ordinanza emessa il 18 maggio 1961 nel procedimento civile
vertente tra Arneri Enrico e la Società nazionale metanodotti,
iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
4) ordinanza emessa il 18 maggio 1961 nel procedimento civile tra
Arneri Enrico e la Società nazionale metanodotti, iscritta al n. 135
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
Uditi gli avvocati Nino Cardinale, per il Marrocco, Mario
Moschella, per l'Arneri, e Silvio Riva Crugnola, per la Società
nazionale metanodotti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 8 giugno 1961, emessa nel giudizio vertente fra
Marrocco Guido e l'Ufficio delle imposte di consumo di Terracina, la
Corte di cassazione proponeva questione di legittimità costituzionale
degli artt. 145, comma terzo, e 149 della legge di registro (R. D. 30
dicembre 1923, n. 3269), in collegamento con gli artt. 48 e 285 del T.
U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.
La Cassazione rilevava che il combinato disposto di detti articoli
di legge aveva esteso alla materia delle imposte di consumo la regola
dell'obbligo del previo adempimento del debito come presupposto di
ammissibilità della opposizione all'ingiunzione fiscale; che, a
seguito della sentenza di questa Corte del 31 marzo 1961, n. 21, la
quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo
comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, per
contrasto con le norme di cui agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione,
doveva essere proposta di ufficio la questione analoga per gli articoli
su citati della legge di registro e del T. U. sulla finanza locale; che
la questione era rilevante perché l'ufficio fiscale aveva eccepito
l'inosservanza dell'obbligo del solve et repete; che essa non era
manifestamente infondata per le ragioni addotte a proposito del
predetto secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
che non era possibile ritenere che gli effetti della sentenza della
Corte costituzionale sopra ricordata dovessero automaticamente
estendersi alle disposizioni invocate dall'Ufficio delle imposte di
consumo di Terracina, dato che queste non erano state indicate dalla
Corte costituzionale tra le disposizioni coinvolte nella dichiarazione
di illegittimità da essa pronunziata.
L'ordinanza 22 luglio 1961 veniva notificata alle parti, al
Procuratore generale della Corte di cassazione e al Presidente del
Consiglio dei Ministri; il 24 successivo veniva comunicata al
Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica; veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre
1961, n. 218.
2. - Con altre tre ordinanze 18 maggio 1961, pronunziate in tre
separati giudizi fra la Società nazionale metanodotti (S.N.A.M.) e
Arneri Enrico appaltatore della riscossione della tassa di occupazione
di suolo pubblico per il Comune di Rozzano, e in uno dei quali (quello
riferito all'ordinanza iscritta al n. 133 del Reg. ord. 1961) erano
parti anche il Comune di Rozzano e Rossi Luigi, contabile dell'ufficio
di riscossione di detta tassa, la stessa Corte di cassazione promoveva
analoga questione di legittimità costituzionale per il predetto art.
149 della legge di registro (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269) e, in
quanto occorresse, per l'art. 145 della stessa legge e per l'art. 285
del T. U. sulla finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175), in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
I giudizi predetti avevano per oggetto opposizione ad ingiunzione
per tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico; e la Cassazione
rilevava che in materia, la legge 6 marzo 1958, n. 177, rinviava alle
norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura
contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal T.U. per la finanza
locale 14 settembre 1931, n. 1175; il quale, a sua volta, nell'art. 48,
dispone che le imposte dovute e non pagate nei tempi stabiliti sono
ricuperate con il procedimento ingiuntivo prescritto per l'esazione
della imposta di registro. La legge sull'imposta di registro, all'art.
149, assume il principio del solve et repete, e, a seguito della
dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, era necessario,
secondo la Cassazione, stabilire se la relativa pronunzia determinasse
automaticamente la illegittimità delle altre norme legislative nelle
quali tale principio è contenuto. La Cassazione rilevava che, in
virtù dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, spetta alla
Corte costituzionale determinare quali siano le altre disposizioni
legislative la cui illegittimità derivi come conseguenza della
decisione adottata; e, pertanto, solo la Corte costituzionale può
stabilire se siano legittime le disposizioni invocate contro la
S.N.A.M. La Cassazione riteneva rilevante la questione ed escludeva che
essa fosse manifestamente infondata.
Le tre ordinanze il 22 luglio 1961 venivano notificate alle parti,
al Procuratore generale della Corte di cassazione e al Presidente del
Consiglio dei Ministri; il 24 successivo venivano comunicate al
Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica; venivano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 16
settembre 1961, n. 232.
3. - Si costituivano innanzi a questa Corte, per la prima causa
soltanto il Marrocco, e per le altre cause la S.A.M. e l'Arneri.
Il Marrocco e la S.N.A.M, nelle loro deduzioni, depositate
rispettivamente il 21 settembre e l'11 agosto 1961, facevano proprie e
ribadivano le ragioni esposte nelle ordinanze della Corte di
cassazione.
Per sua parte la S.N.A.M, con deduzioni aggiunte, depositate 11
maggio 1962, rilevava che questa Corte, con sentenza 30 dicembre 1961,
n. 79, aveva dichiarato illegittimo l'art. 149 del R.D.L. 30 dicembre
1923, n. 3269 (legge di registro), e che, quindi, la questione
principale sollevata dalla Corte di cassazione doveva ritenersi
risolta; doveva decidersi soltanto la questione concernente la
legittimità costituzionale dell'art. 145, terzo comma, della predetta
legge di registro e dell'art. 285 del T.U. per la finanza locale, di
cui l'ultima, per la disposizione del secondo comma dell'articolo
denunziato, ha un chiaro riferimento alla questione del solve et
repete, concernendo in generale l'accertamento e il contenzioso della
finanza locale.
L'Arneri, nelle deduzioni depositate il 5 ottobre 1961, ha
osservato preliminarmente che non sembra appropriato il richiamo agli
artt. 145, terzo comma, della legge di registro e 285 del T.U. sulla
finanza locale. Il primo, infatti, si riferisce al principio
dell'esecutorietà degli atti amministrativi e non a quello del solve
et repete, che non viene in discussione nel presente caso. Il secondo
riguarda la procedura per ruoli e quindi non concerne la tassa per le
occupazioni temporanee, per le quali valgono le disposizioni relative
alle imposte di consumo (legge 6 marzo 1958, n. 177), la cui
riscossione coattiva avviene a mezzo di ingiunzione. L'Arneri ha
soggiunto che la sentenza di questa Corte 31 marzo 1961, n. 21, non
può applicarsi all'art. 149 della legge di registro, perché questo
stabilisce l'onere del solve et repete in modo autonomo rispetto
all'art. 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;
l'art. 149 della legge sul registro non esclude la tutela
giurisdizionale in violazione dell'art. 113 della Costituzione, ma anzi
espressamente l'ammette, non viola il principio di eguaglianza, e non
è in contrasto con l'art. 24, il quale, per i meno abbienti, impone
soltanto di predisporre particolari istituti che ne assicurano l'agire
e la difesa davanti ad ogni giurisdizione: l'art. 24 ha cioè valore
programmatico, e, comunque, non è applicabile alla materia regolata
dall'art. 149 della legge sul registro, il quale consente di adire alla
tutela della giurisdizione amministrativa senza spese e senza l'onere
del previo pagamento dell'imposta. Questo onere va soddisfatto soltanto
in caso di ricorso all'autorità giudiziaria; ma ciò dipende dalla
speciale natura delle sentenze emesse dagli organi giurisdizionali
amministrativi, che debbono essere eseguite, mentre le sentenze del
giudice ordinario possono anche non essere eseguite.
4. - Alla pubblica udienza del 20 giugno 1962 la difesa del
Marrocco, della S.N.A.M. e dell'Arneri si riportavano alle rispettive
deduzioni. Considerato in diritto :
1. - I quattro procedimenti possono essere riuniti, avendo per
oggetto le medesime questioni di legittimità costituzionale.
2. - La sentenza di questa Corte del 30 dicembre 1961, n. 79, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 del R. D. 30
dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro); e, pertanto, la relativa
questione deve essere ritenuta manifestamente infondata, conformemente
alla costante giurisprudenza di questa Corte, in quanto si riferisce ad
una norma che ha già cessato di avere efficacia (sentenza 30 dicembre
1961, n. 79).
3. - È poi infondata l'altra questione concernente il terzo comma
dell'art. 145 della stessa legge di registro, rimessa a questa Corte,
in via principale, con la prima ordinanza, e, per quanto occorre, con
le altre tre.
La norma è stata denunziata con riferimento al principio del solve
et repete; ma con questo non ha alcuna relazione. Essa statuisce che il
reclamo amministrativo non dà diritto alla sospensione degli atti
esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende
l'obbligo di pagamento soltanto in alcuni casi espressamente indicati;
e così riafferma il principio dell'esecutorietà dell'atto
amministrativo, che è del tutto estraneo alla regola del solve et
repete (sentenza 31 marzo 1961, n. 21). Non impedisce, infatti, né
limita la tutela giurisdizionale, ma esclude soltanto che l'autorità
giudiziaria possa sospendere l'effetto dell'atto amministrativo; e ciò
è permesso dall'art. 113, terzo comma, della Costituzione.
4. - La Corte di cassazione, nella prima ordinanza, ha denunziato,
in collegamento con i suddetti artt. 145 e 149 della legge di registro,
anche gli artt. 48 e 285 del T.U. per la finanza locale 14 settembre
1931, n. 1175, e, nelle altre tre ordinanze, in quanto occorre, il
medesimo art. 285 del T.U. per la finanza locale.
L'art. 48 predetto estende le norme stabilite per la esazione delle
tasse di registro al ricupero coattivo, così delle imposte di consumo
dovute e non pagate, come dell'indennità di mora: evidentemente
richiama, per tali imposte, la regola del solve et repete enunciata
nell'art. 149 della legge per le tasse di registro. Ma, venuta meno
quest'ultima disposizione, a seguito della dichiarazione della sua
illegittimità costituzionale, viene a mancare il rinvio ad essa da
parte dell'art. 48 del T.U. per la finanza locale; onde di questo
articolo non è necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale,
nemmeno parzialmente (sentenza 30 dicembre 1961, n. 79).
A sua volta, l'art. 285 del T.U. per la finanza locale impone di
corredare il ricorso all'autorità giudiziaria del certificato
attestante il pagamento delle rate di imposta o di contributo già
scadute: riproduce, pertanto, il principio del solve et repete. Lo
riproduce in modo autonomo rispetto al secondo comma dell'art. 6 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, già dichiarato illegittimo con
la sentenza di questa Corte del 31 marzo 1961, n. 21; la quale perciò
non concerne in modo diretto la norma denunciata. Si possono però a
detta norma riferire gli argomenti addotti nella citata sentenza, che,
ribaditi a proposito dell'art. 149 della legge di registro (sent. 30
dicembre 1961, n. 79), del sesto comma dell'art. 9 e del quinto comma
dell'art. 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente
l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali (sent. 7 giugno 1962, n. 45), mantengono validità con
riguardo alla odierna controversia, la quale non ha caratteristiche
particolari.
L'Arneri sostiene che la disposizione denunciata concerne la
riscossione mediante ruoli e non quindi la tassa per occupazione di
suolo pubblico, cui si riferiscono le ordinanze relative alla
opposizione S.N.A.M, che viene riscossa mediante il procedimento
ingiuntivo previsto dalla legge sul registro. Il rilievo potrebbe
estendersi anche alla causa concernente l'opposizione Marrocco,
riguardante una opposizione ad ingiunzione relativa ad imposte di
consumo, perché pure tali imposte si recuperano secondo le norme
relative alla riscossione coattiva delle tasse di registro. Ma esso
non può inibire l'esame della questione, perché se questa fu proposta
con la condizione "per quanto occorra" con le tre ordinanze S.N.A.M, fu
invece sollevata incondizionatamente con l'ordinanza Marrocco: in tal
modo la Corte di cassazione ha ritenuto che la questione fosse
rilevante ai fini della controversia Marrocco. E tale apprezzamento non
può essere discusso in questa sede.
L'Arneri rileva ancora che la norma impugnata non esclude né
restringe la tutela giurisdizionale, perché questa si può svolgere
innanzi alle Commissioni tributarie, che quella tutela egualmente
realizzano e dinanzi alle quali il principio del solve et repete, nella
specie, non si applica. Ma una volta che la legge ammette il ricorso
all'autorità giudiziaria, la predisposta tutela non può essere
menomata mercé l'imposizione del solve et repete.
Viene, inoltre, osservato che il principio di eguaglianza, ex art.
3 della Costituzione, sul quale si suole anche fondare la
illegittimità della regola del solve et repete, non è indebolito
dalla norma denunciata: questa deve coordinarsi con il successivo art.
24, terzo comma, il quale, disponendo che ai meno abbienti sono
assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione, ha, secondo l'Arneri, un contenuto
soltanto programmatico e, pertanto, non è di per sé solo causa
d'illegittimità di una norma ordinaria. Ma i rimedi ai quali il
suddetto art. 24 accenna si riferiscono all'onere della parte di
anticipare le spese giudiziarie e nulla hanno da vedere con le norme in
cui la soddisfazione della pretesa fatta valere sia prevista qual
presupposto per invocare la tutela giurisdizionale. Tali norme non
rispettano il principio di eguaglianza perché come è stato già
deciso da questa Corte, ostacolano la tutela dei meno abbienti. E non
si riescono a giustificare nemmeno con l'assunto, pur prospettato
dall'Arneri, che le sentenze emesse dagli organi giurisdizionali
amministrativi debbono essere eseguite, mentre quelle degli organi
ordinari possono non essere poste in esecuzione: l'assunto, infatti,
annoda la regola del solve et repete al principio di esecutorietà
dell'atto amministrativo, che è un collegamento ritenuto
ingiustificato da questa Corte (sentenza 31 marzo 1961, n. 21).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui procedimenti di cui
all'epigrafe:
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le
tasse di registro;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 145 dello stesso R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse
di registro;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, secondo
comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte