Sentenza n. 86/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge
approvato in sede di rinvio dal Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige il 6 novembre 1962, recante "Norma transitoria per i concorsi a
posti di sanitario condotto", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 23 novembre 1962, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 3 dicembre successivo
ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato impugna con ricorso depositato il 3
dicembre 1962 un disegno di legge, composto di un solo articolo e
approvato in sede di rinvio dal Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige il 6 novembre 1962. Questo disegno stabilisce che ai concorsi per
i posti di medico, veterinario ed ostetrica delle Provincie di Trento e
di Bolzano possono partecipare solo i sanitari che alla data del bando
di concorso figurano regolarmente iscritti negli albi professionali
delle rispettive Provincie.
Secondo l'Avvocatura dello Stato il disegno di legge è
costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 120, 51 e 3
della Costituzione: infatti, esso conterrebbe un vero impedimento al
diritto, che ha ogni cittadino, di esercitare dovunque la propria
professione (art. 120) e di accedere ai pubblici uffici in condizioni
d'eguaglianza (artt. 51 e 3).
La Regione risponde, in una memoria depositata il 15 dicembre 1962,
che quel decreto non limita né l'uno né l'altro diritto: non il
diritto dell'esercizio della professione poiché tutti possono
esercitarla purché si iscrivano negli albi professionali: il che
avviene del resto in ogni altra parte d'Italia; non il diritto alla
partecipazione ai concorsi poiché l'ammissione dei soli concorrenti
iscritti all'albo non attua alcuna delle discriminazioni vietate
dall'art. 3; data la delicatezza della situazione nelle due Provincie
in cui convivono due diversi gruppi etnici, esigere l'iscrizione negli
albi significa adottare un criterio attitudinale costituzionalmente
ammesso secondo la giurisprudenza della Corte: la Regione si è voluta
preventivamente assicurare che le persone destinate a svolgere funzioni
così importanti abbiano un minimo di conoscenza dei problemi locali.
La Regione richiama, infine, le precedenti sentenze n. 6 del 1956
e n. 15 del 1960 della Corte costituzionale.
2. - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato il 14
aprile 1963 una memoria, nella quale osserva che alla Corte
costituzionale spetta il controllo delle leggi allo scopo di vedere se
esse contengono discriminazioni ingiustificate, controllo ben diverso
da quello relativo all'uso della c. d. discrezionalità legislativa;
che la norma impugnata, limitando ai sanitari iscritti nell'albo
provinciale l'accesso ai futuri concorsi della Provincia, non ha alcuna
giustificazione; che è un arbitrio considerare l'iscrizione nell'albo
un requisito attitudinario come se chi risiede nella Provincia avesse
maggiore attitudine di ogni altro ad esercitare la professione
sanitaria nella Provincia; che del resto la norma, nella sua
generalità ed astrattezza, non sembra suggerita da obbiettive esigenze
o condizioni locali ma piuttosto da un ingiustificato favore per i
residenti come tali; che perciò essa contiene una discriminazione
arbitraria non consentita dagli artt. 3, 51, 120 della Costituzione;
che, infine, le precedenti sentenze della Corte costituzionale,
richiamate dalla Regione, si riferiscono a casi particolari e da esse
non si può argomentare per la questione posta ad oggetto del presente
giudizio. Considerato in diritto :
La Presidenza del Consiglio sostiene che la legge regionale,
ammettendo ai concorsi indetti per medici, veterinari ed ostetriche
solo i professionisti iscritti nell'albo della Provincia, entro cui è
bandito il concorso, contrasta con gli artt. 3, 51 e 120 della
Costituzione.
La questione è fondata.
La legge impugnata ha l'effetto, per non dire lo scopo, di
escludere dai concorsi per i suddetti uffici pubblici i professionisti
iscritti in albi diversi da quelli di ciascuna Provincia alto-atesina:
esclude cioè nella sostanza coloro i quali risiedano nelle altre
Provincie dello Stato. Ciò si concreta in una discriminazione che per
un verso non trova adeguata giustificazione, per l'altro verso rivela
una tendenza non scevra di pericoli, a lungo andare, per la stessa
unità e indivisibilità dello Stato.
Non trova giustificazione poiché l'iscrizione nell'albo di una
Provincia piuttosto che d'un' altra, lungi dall'essere un requisito
attitudinale, non ha alcuna particolare attinenza con le funzioni che
sono chiamati a svolgere i sanitari nelle Provincie del Trentino-Alto
Adige, funzioni analoghe a quelle che si svolgono in ogni altra parte
dei territorio nazionale; né per assolverle in quella Regione è
necessaria, a differenza che altrove, una particolare conoscenza
dell'ambiente. Tanto è vero che una tale disciplina è assolutamente
ignota e contrastante alle leggi vigenti in ogni altra parte dello
Stato (il che s'è già detto, per un caso analogo e con ampia
motivazione, nella sentenza n. 105 del 1957).
La legge impugnata, inoltre, riserbando gli impieghi sanitari ai
soli residenti, pone una barriera, fra Provincia e Provincia e rispetto
al resto del territorio nazionale, che tutt'al più potrebbe essere
consentita alla legislazione statale: infatti, questo sistema di
escludere dagli uffici i non residenti, se si estendesse, finirebbe per
minacciare quell'unità dello Stato che trova il suo riconoscimento,
fra l'altro, nell'art. 5 della Costituzione e la sua difesa contro
arbitri regionali nell'art. 120 della stessa Costituzione. Il quale
ultimo è stato a ragione invocato dalla Presidenza del Consiglio
poiché il suo significato va oltre le singole ipotesi che vi sono
espressamente contemplate ed abbraccia anche il caso che ha speciale
disciplina nell'art. 51, primo comma.
La Corte, così pronunciando, non fa che confermare la propria
giurisprudenza. Le sentenze n. 15 del 1960 e n. 68 del 1961 non ne
costituiscono una deviazione, ma si spiegano, perché vi si giudicava,
nella prima, d'una legge statale e, in tutt'e due, di situazioni
assolutamente particolari e contingenti disciplinate con metro
particolare e contingente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del disegno di legge
regionale Trentino-Alto Adige 6 novembre 1962, recante "Norma
transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto" in
riferimento agli artt. 3,51,120 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte