Sentenza n. 86/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1973 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11d.l. 1351/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.1.
23 dicembre 1964, n. 1351 (Attuazione del regime dei prelievi nei
settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e
del riso), convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, promosso con
ordinanza emessa il 14 dicembre 1970 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra la società Biscotti Colussi Perugia
ed il Ministero del commercio con l'estero, iscritta al n. 151 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 140 del 3 giugno 1971.
Visti gli atti di Costituzione della società Biscotti Colussi e
del Ministero del Commercio con l'estero;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Enrico Allorio, per la società Biscotti Colussi, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Ministero del commercio con l'estero.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con quattro decreti emessi in data 5 agosto 1969, il Ministero del
commercio con l'estero disponeva "l'incameramento delle cauzioni"
prestate, sotto forma di fideiussioni bancarie, dal "Credito italiano"
in favore della società in accomandita semplice "Biscotti Colussi
Perugia" per il rilascio di quattro certificati di importazione di
merci, a garanzia della realizzazione delle operazioni.
Tali provvedimenti, adottati per effetto della mancata
utilizzazione delle importazioni richieste, venivano emanati in
applicazione dell'art. 11 del d.l. 23 dicembre 1964, n. 1351,
convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernenti
l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.
Con atto di citazione notificato il 3 settembre 1969, la società
Biscotti Colussi Perugia conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di
Roma il Ministero del commercio con l'estero e il Credito italiano,
deducendo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale, con
riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione, della norma che
subordina il rilascio di certificati di importazione alla costituzione
di un deposito cauzionale ovvero alla prestazione di una fideiussione
bancaria, suscettibili di svincolo o di incameramento.
Secondo la società attrice, tale cauzione costituirebbe una
prestazione patrimoniale che, come tale, dovrebbe essere imposta con
legge, mentre gli estremi della prestazione a carico degli importatori
non sarebbero disciplinati dal citato art. 11 ma da un successivo atto
amministrativo e precisamente dal decreto 19 giugno 1965 del Ministero
del commercio con l'estero.
Inoltre, la prestazione imposta agli importatori non troverebbe
corrispondenza in alcun indice di capacità contributiva, specie nel
caso di mancato compimento dell'operazione, in violazione dell'art. 53
della Costituzione.
Il tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 14 settembre 1970, ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 23 dicembre 1964, n.
1351, soltanto con riferimento all'articolo 23 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, mentre non può ipotizzarsi la violazione
dell'art. 53 della Costituzione, attesa la natura non tributaria della
prestazione, la perdita del deposito cauzionale, anche nella forma di
attuazione coattiva della fideiussione, comportando un versamento in
danaro ordinato a un privato senza una diretta controprestazione
dell'Amministrazione e senza una specifica finalità, generale o
particolare, da soddisfare, costituirebbe una prestazione patrimoniale
autoritativamente imposta, suscettibile di rientrare nella sfera di
applicazione dell'art. 23 Cost., il quale esige che il potere di
imposizione conferito all'autorità amministrativa trovi il suo
fondamento in una norma di legge che specifichi i limiti e i criteri di
esercizio di tale potere.
Ciò posto, il tribunale ritiene che la norma impugnata non
rispetti il principio costituzionale della riserva di legge per le
prestazioni patrimoniali perché, pur prevedendo la perdita della
cauzione o la escussione coattiva della fideiussione, non ne menziona
né la misura, né i criteri e le modalità di applicazione, rimettendo
in modo esclusivo all'autorità amministrativa la determinazione e la
disciplina.
L'ordinanza di rinvio, notificata e comunicata a norma di legge, è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 3
giugno 1971.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti sia la società
Biscotti Colussi Perugia che il Ministero del commercio Con l'estero.
La società importatrice, a sostegno delle censure prospettate
nella ordinanza di rinvio, rileva che la norma impugnata lascia
all'arbitrio totale dell'Amministrazione la disciplina della
prestazione patrimoniale imposta per ottenere il rilascio dei
certificati di importazione, perché non contiene alcuna indicazione
circa l'entità della prestazione e il procedimento costitutivo
dell'obbligazione. Questi elementi risulterebbero precisati
esclusivamente nel decreto 19 giugno 1965 del Ministero del Commercio
con l'estero, in cui sarebbero stati arbitrariamente fissati, in
violazione dell'art. 23 della Costituzione, sia l'ammontare delle
cauzioni richieste per le singole operazioni economiche, sia le
modalità che disciplinano lo svincolo o l'incameramento totale o
parziale delle cauzioni.
Il Ministero del commercio con l'estero, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, contesta i dubbi di legittimità
costituzionale della norma impugnata e chiede che la questione sia
dichiarata non fondata. Osserva l'Avvocatura che la questione va
riguardata da un duplice punto di vista, formale e sostanziale: il
primo riguarda la identificazione della reale fonte produttiva della
disposizione impugnata, che va ravvisata nei regolamenti nn. 13, 14 e
16 del 1964, adottati dal Consiglio dei ministri e dalla Comunità
economica europea e nei regolamenti nn. 136, 139 e 102 del 1964,
adottati dalla Commissione della Comunità. Tali regolamenti, di per
sé interamente vincolanti e direttamente applicabili ai sensi
dell'art. 189 del Trattato istitutivo della C.E.E., fissano criteri
estremamente precisi per la determinazione della cauzione e per la
procedura relativa alla acquisizione da parte dello Stato del deposito
cauzionale nel caso di mancata effettuazione della importazione. Ne
deriva, secondo la difesa dello Stato, che la norma impugnata non ha
affatto attribuito all'Autorità amministrativa un potere impositivo
assolutamente discrezionale, ma si è limitata a recepire la normativa
comunitaria per integrarla in modo da consentirne la concreta
applicazione, con la designazione dell'organo dello Stato competente a
stabilire l'ammontare del deposito cauzionale e a regolarne in concreto
le vicende.
Sotto il profilo sostanziale, l'Avvocatura osserva che il sistema
della cauzione e del suo eventuale incameramento costituisce uno
strumento insostituibile per la fisiologia del commercio
internazionale; la cauzione, infatti, ha la natura giuridica di
penalità, dipendente dalla inosservanza di una obbligazione,
liberamente e validamente assunta nei confronti dello Stato, di
effettuare una determinata operazione commerciale che si inserisce nel
quadro del complesso equilibrio dell'economia nazionale. La mancata
utilizzazione di uno o più certificati di importazione altererebbe
l'esatta rispondenza tra operazioni previste e operazioni effettuate,
con la impossibilità di un controllo sulla entità degli scambi e
della entrata in funzione dei meccanismi comunitari di salvaguardia del
mercato. Considerato in diritto :
Viene proposta alla Corte questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 del d.l. 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con la
legge 19 febbraio 1965, n. 28. Tale decreto, dopo aver disposto nei
precedenti articoli che, per ottenere il certificato richiesto per
l'importazione di alcune merci dagli Stati membri della C.E.E. o da
Paesi terzi, occorre la preventiva costituzione di una cauzione, o la
prestazione di una fideiussione bancaria, stabilisce, nell'articolo
impugnato, che la misura di detta cauzione, come le modalità per lo
svincolo o per il suo incameramento - nel caso che l'importazione
autorizzata poi non avvenga - saranno determinate con decreto del
Ministro per il commercio estero, da emanarsi di concerto con quelli
del tesoro, finanze, agricoltura ed industria e commercio.
Secondo il giudice a quo, la costituzione obbligatoria di detta
cauzione, specie in riferimento al caso del suo possibile
incameramento, costituirebbe una "prestazione patrimoniale" la quale,
per l'art. 23 della Costituzione, non può "essere imposta se non in
base alla legge"; così che la norma dell'art. 11 denunziato, che ne
rimette la determinazione - che si assume svincolata da ogni limite o
criterio prefissato - a un decreto ministeriale, sarebbe viziata di
incostituzionalità.
Anche a voler ritenere che la cauzione di che trattasi rientri tra
le prestazioni imposte di cui all'art. 23 Cost., la questione proposta
non appare fondata, perché non è esatto che le norme che quella
cauzione dispongono non provvedano in merito, ma rimettano
all'autorità amministrativa la determinazione del suo ammontare e
delle regole della sua disciplina.
Infatti, contrariamente a quanto l'ordinanza assume, la materia di
che trattasi risulta regolata, quasi per intero, da disposizioni
normative emanate da fonti primarie le quali quasi nessun margine hanno
lasciato a quelle complementari rimesse all'Amministrazione, alla cui
discrezionalità hanno, in ogni caso, stabilito dei limiti precisi.
La contraria opinione espressa nell'ordinanza trova la sua
spiegazione nel fatto che il giudice a quo ha limitato l'indagine e i
connessi riferimenti ai soli dati forniti dal decreto legge n. 1351 e
dai due decreti ministeriali 26 marzo e 19 giugno 1965, senza estendere
l'esame alla normativa contenuta nei regolamenti comunitari, largamente
richiamati nelle premesse e nel testo di tali provvedimenti, i quali
avevano lo scopo dichiarato di integrare quella normativa e renderne
così possibile l'attuazione nel nostro Paese.
Come è noto, tali regolamenti, in base all'art. 189 del trattato
istitutivo della C.E.E., firmato a Roma il 25 marzo 1957 (ratificato e
reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203), sono dichiarati
"obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in
ciascuno dei Paesi membri".
Ciò però non toglie che, per spiegare questa efficacia - sulla
cui legittimità costituzionale qui non si controverte - nel nostro
come negli altri Paesi aderenti, quei regolamenti debbono sovente
essere seguiti da disposizioni interne, aventi funzione di norme di
dettaglio e di applicazione alle strutture di ciascun Stato. Il che,
nel caso che forma oggetto della controversia, era espressamente
richiesto da uno dei regolamenti comunitari emanati per regolare la
materia dei prelievi tendenti alla unificazione dei mercati. Si legge
infatti all'art. 28 del regolamento n. 13 del Consiglio dei ministri
della Comunità, emanato in data 5 febbraio 1964, che "gli Stati membri
prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, in modo che
le disposizioni del presente regolamento possano avere effettiva
applicazione a decorrere dal 1 luglio 1964".
In conformità di tale disposizione, lo Stato italiano emanava
prima il decreto legge e relativa legge di conversione e poi i due
decreti ministeriali, in ognuno ripetendo la clausola di decorrenza
"con effetto dalla data di applicazione di ciascuno dei regolamenti
comunitari" e cioè da quella (anteriore) del 1 luglio 1964.
Ricordato tutto ciò, ed avendo presente il più ampio quadro
normativo costituito dai regolamenti comunitari 13, 110, 111 e 136,
tutti dell'anno 1964, e dalle disposizioni emanate dallo Stato italiano
per la ulteriore loro attuazione e integrazione, resta soltanto da
operare un controllo per stabilire se la norma impugnata consenta che
il decreto ministeriale possa determinare l'ammontare della cauzione e
la relativa regolamentazione con una latitudine di poteri non prevista
dall'art. 23 della Costituzione.
A tale scopo è sufficiente rilevare che l'autorità governativa ha
trovato nel regolamento comunitario 136 del 1964 - esplicitamente
richiamato dal decreto legge n. 1351 del 23 dicembre 1964 - precisi
limiti al suo potere, sia per quanto riguarda la misura della cauzione
(cfr. art. 5, n. 2), sia per quanto riguarda la disciplina concernente
l'obbligo della cauzione, la perdita, totale o parziale, di essa per
inadempimento, i casi di esonero di responsabilità per forza maggiore
ecc.: sicché agevole è concludere che l'affermazione terminale
dell'ordinanza di rimessione, secondo la quale la misura, i criteri, le
modalità della cauzione sarebbero state rimesse "in modo esclusivo
all'autorità amministrativa", appare destituita di fondamento, essendo
vero, al contrario, che quella autorità rinviene in norme primarie,
come innanzi si è detto, non solo la fonte di legittimazione a
provvedere in materia, ma anche precisi limiti al suo potere. E val la
pena di aggiungere che è compito del giudice verificare se tali limiti
siano stati rispettati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 del decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito
con la legge 19 febbraio 1965, n. 28, avente per oggetto attuazione del
regime dei prelievi nel settore del latte ed altri prodotti; questione
proposta con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 23 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte