Sentenza n. 86/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1976 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 283/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5,
primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande), promossi con ordinanze emesse il 18 ottobre 1973 dal pretore
di Roma in due procedimenti penali a carico di Proietti Giuseppina ed
altri, iscritte ai nn. 63 e 64 del registro ordinanze 1974 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 la relazione del
Presidente;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze di eguale tenore il pretore di Roma ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo
comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sul presupposto che esso non
preveda come reato la detenzione per la distribuzione per il consumo di
alimenti in cattivo stato di conservazione, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione.
Si osserva nelle ordinanze di rimessione che contrasta con il
principio di ragionevolezza e con la tutela della salute pubblica
voluta dall'art. 32, primo comma, della Costituzione, la citata norma
incriminatrice, la quale, per coerenza con tali principi
costituzionali, avrebbe dovuto punire non solo la detenzione per la
vendita di sostanze mal conservate ma anche quella per la distribuzione
per il consumo, altrettanto pericolosa per la salute.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con atti di
deduzioni depositati il 1 febbraio ed il 2 aprile 1974, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
La difesa dello Stato rileva che dall'interpretazione sistematica
della norma impugnata ed in relazione alla finalità di tutela della
salute pubblica, immanente all'intera disciplina stabilita dalla legge
30 aprile 1962, n. 283, dovrebbe dedursi che il legislatore minus dixit
quam voluit. Ossia l'espressione "detenere per vendere" deve essere
interpretata estensivamente nel senso di "detenere per immettere al
consumo".
L'Avvocatura dello Stato cita quindi talune decisioni della
Cassazione favorevoli ad una configurazione ampia della norma. Considerato in diritto :
1. - Attesa l'identità delle questioni prospettate i relativi
giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 30
aprile 1962, n. 283, nella parte in cui escluderebbe, tra le varie
ipotesi di reato, la detenzione di sostanze alimentari mal conservate
per distribuirle per il consumo. Nell'ordinanza di rimessione si dubita
che la supposta liceità di tale condotta contrasti con gli artt. 3 e
32, primo comma, della Costituzione, non apparendo giustificata in
relazione all'analoga (punita) fattispecie di detenzione per la
vendita, e potendo procurare un identico nocumento alla salute
pubblica.
Il giudice a quo presuppone che la norma denunciata non si estenda
a chi detiene sostanze in cattivo stato di conservazione per immetterle
nel consumo alimentare umano. Ove tale interpretazione fosse esatta,
il pretore avrebbe dovuto assolvere gli imputati anziché sollevare una
questione di legittimità costituzionale, prospettandola
sostanzialmente come richiesta alla Corte costituzionale di creare
nuove ipotesi di reato.
Peraltro la tesi ermeneutica del pretore appare erronea e la
questione proposta infondata.
La ratio della norma incriminatrice impugnata è quella di punire
non soltanto l'attività di vendita di sostanze alimentari in vario
modo viziate, ma anche di impedire quella detenzione, anch'essa
pericolosa, che precede immediatamente l'immissione nel consumo delle
sostanze stesse.
La disposizione in esame prevede che le sostanze alimentari
descritte nel suo contesto siano vendute, impiegate nella preparazione
di alimenti o di bevande, somministrate come mercede ai propri
dipendenti o distribuite per il consumo (art. 5 legge 30 aprile 1962,
n. 283).
Dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che la norma, interpretata
secondo l'intento della legge che è quello di assicurare la tutela
della salute pubblica, comprenda nell'ipotesi di reato anche la
detenzione caratterizzata dalla destinazione all'uso alimentare, senza
previo accertamento della commestibilità.
Ne consegue che la norma impugnata vieta la detenzione finalizzata
all'esplicamento di tutte le condotte analiticamente descritte
dall'art. 5 della legge n. 283 del 30 aprile 1962, sicché la censura
prospettata dal giudice a quo si palesa inconsistente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283
(disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in
epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte