Sentenza n. 86/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1979 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 584/1977
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, recante "Norme di
adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici alle direttive della Comunità economica europea" promossi con
ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia e delle Province
di Trento e Bolzano, notificati il 21, 26 e 24 settembre 1977,
depositati in cancelleria il 1 e 3 ottobre 1977 ed iscritti ai nn. 26,
27, 28 e 29 del registro ricorsi 1977.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi gli avvocati Gaspare Pacia, Salvatore Villari, Marco Vitucci
per le Regioni e Province ricorrenti, e il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La legge 8 agosto 1977, n. 584 "Norme di adeguamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle
direttive della Comunità economica europea" dispone, all'art. 1, che
le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto
speciale, nonché dalle Province autonome di Trento e Bolzano nelle
materie di propria competenza, devono rispettare ai sensi dell'art.
117, primo comma, della Costituzione, i principi in detta legge
stabiliti con riguardo a taluni aspetti della disciplina degli appalti.
Avverso tale disposizione hanno promosso questione di legittimità
costituzionale le Regioni Friuli-Venezia Giulia, con ricorso 20
settembre 1977, e Sicilia, con ricorso 25 settembre 1977, le Province
autonome di Trento e Bolzano, con ricorso 23 settembre 1977. Le
ricorrenti lamentano l'invasione della propria competenza legislativa
in materia di lavori pubblici. La legge statale avrebbe con la
disposizione censurata assoggettato tale competenza ad un limite, che
è previsto, non nei rispettivi statuti, ma - con esclusivo riferimento
alle Regioni a statuto ordinario - nell'art. 117 della Costituzione. La
Presidenza del Consiglio dei ministri si è costituita in giudizio, in
data 8 ottobre 1977, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale
dello Stato, per sentire dichiarare l'infondatezza della questione. La
difesa dello Stato eccepisce che la norma impugnata ha sostanzialmente
riprodotto il contenuto di una direttiva della C.e.e. in materia di
appalti di lavori pubblici: essa non porrebbe, quindi, altro vincolo
alla sfera della competenza legislativa delle ricorrenti, che quello
scaturente dagli obblighi comunitari, alla cui osservanza sono tenute
tutte le Regioni. Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia hanno
sviluppato le proprie tesi in successive memorie. All'udienza pubblica,
la difesa delle ricorrenti e l'Avvocatura generale dello Stato hanno
insistito nelle rispettive deduzioni. Considerato in diritto :
1. - Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, e le Province
autonome di Trento e Bolzano, hanno con i ricorsi in epigrafe promosso
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8
agosto 1977, n. 584, il quale dispone, tra l'altro, testualmente che:
"le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto
speciale, nonché dalle Province autonome di Trento e Bolzano nelle
materie di propria competenza, devono rispettare, ai sensi dell'art.
117, primo comma, della Costituzione, i principi contenuti nella
presente legge in tema di pubblicità degli appalti e del contenuto del
bando, dei requisiti per concorrere, del divieto di prescrizioni
tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da
parte di associazioni temporanee di imprese, nonché di criteri di
aggiudicazione di appalti e di comunicazione degli atti agli organi
della C.e.e.". Tale disposizione è censurata in quanto lesiva della
competenza legislativa costituzionalmente riconosciuta e garantita alle
ricorrenti in materia di lavori pubblici. Viene, pertanto, dedotta la
violazione, rispettivamente dell'articolo 4, n. 9, dello statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia; dell'art. 14, lett. g, dello statuto
della Regione Sicilia, e, insieme degli artt. 5 e 116 della
Costituzione; degli artt. 8, nn. 1 e 17, e 16, dello statuto della
Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e
Bolzano. La norma impugnata, col disporre che le leggi delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano devono
osservare, al pari delle leggi emanate dalle Regioni a statuto comune,
i principi stabiliti da una legge statale, avrebbe subordinato la
competenza delle ricorrenti, esclusiva e soggetta soltanto ai limiti
statutari, ad un limite ulteriore, privo di fondamento costituzionale.
Nessun rilievo - quanto all'asserita violazione della competenza
legislativa regionale - avrebbe poi la circostanza, dedotta
dall'Avvocatura, che il limite in questione sia posto dal legislatore
statale in applicazione di direttive della C.e.e. Anche in questo caso,
le ricorrenti sarebbero, in virtù e nell'ambito delle attribuzioni
legislative loro proprie, abilitate ad adottare tutte le misure
occorrenti all'attuazione interna della direttiva. D'altro lato, il
legislatore statuale non potrebbe vincolare la legge regionale
all'osservanza di alcuna norma, che non sia meramente riproduttiva
delle prescrizioni comunitarie: laddove, si dice, esso ha nella specie
dettato una disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti,
che non coincide con le direttive, e ne amplia il contenuto precettivo.
Infine, l'autonomia speciale delle ricorrenti sarebbe comunque violata,
per la considerazione che il vincolo cui essa è assoggettata dalla
legge statale vien fatto discendere dall'espresso e puntuale richiamo
dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. In questo articolo
della Carta costituzionale è previsto che le Regioni a statuto
ordinario, nell'emanare norme legislative per le materie di propria
competenza, osservino i principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato. Siffatto limite sarebbe, nella specie, indiscriminatamente
esteso a tutte le Regioni, a statuto sia ordinario, sia speciale,
ignorando la differenza che le fonti costituzionali stabiliscono tra le
due categorie di enti autonomi: con il risultato che il corrispondente
obbligo posto agli organi legislativi delle ricorrenti rimarrebbe
sempre riferito ai principi della legge statale, quali che siano i
contenuti attuali o futuri delle prescrizioni comunitarie da essa
recepite. La Regione Sicilia ravvisa nel richiamo dell'art. 117, primo
comma, della Costituzione, l'essenziale "congegno" logico dell'intera
legge n. 584 del 1977 ed impugna, unitamente all'art. 1, tutte le altre
disposizioni in essa contenute.
Data l'identità della questione, i ricorsi possono essere riuniti
e decisi con unica sentenza.
2. - Una riflessione s'impone prima di ogni altra possibile
indagine del caso in esame. Indubbiamente, la legge n. 584 del 1977 è
stata emanata in vista dell'applicazione di una direttiva comunitaria.
Essa infatti detta "Norme di adeguamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della
Comunità economica europea". La disposizione censurata contiene, poi,
la statuizione secondo la quale, "in caso di accertata inattività
degli organi regionali, che comporti inadempimento agli obblighi
comunitari, si applica il disposto dell'art. 1, terzo comma, n. 5,
della legge 22 luglio 1975, n. 382". Quest'ultima norma di legge
prevede, a sua volta, la facoltà del Consiglio dei ministri, con le
modalità ed alle condizioni ivi prescritte, di adottare i
provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale
inadempiente. La direttiva, alla quale il legislatore ha qui inteso di
adeguare il regime degli appalti di opere pubbliche - e che esso ha
evidentemente presupposto, anche se non richiamato espressamente - è
in effetti quella adottata dal Consiglio della C.e.e. il 26 luglio 1977
(71/305/C.e.e.), allo scopo di coordinare le procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. La relazione al
relativo disegno di legge, presentata alla Camera dei deputati il 23
ottobre 1976 (doc. n. 652 della VII legislatura), avverte che la
normativa proposta dai ministri competenti era, appunto, diretta ad
"introdurre" la citata direttiva "nell'ordinamento giuridico italiano".
Si può del resto osservare che le sopra richiamate prescrizioni
comunitarie attendevano da fin troppo tempo di essere rese efficaci nel
nostro ordinamento. La direttiva 71/305 imponeva agli Stati membri di
adeguarsi ad essa entro il termine di un anno dalla sua notificazione,
venuto a scadere il 29 luglio 1972. L'inosservanza di detto termine da
parte delle autorità italiane, e la conseguente infrazione
dell'obbligo comunitario loro imposto, sono state denunziate dalla
Commissione con ricorso alla Corte di giustizia della C.e.e., e da
quest'ultima accertate con sentenza in causa 10/76, pronunziata il 26
settembre 1976. Nella citata pronunzia del giudice comunitario si legge
che, secondo la stessa Commissione ricorrente, le esigenze della
direttiva sarebbero state soddisfatte dal disegno di legge già
presentato dal nostro Governo alla Camera dei deputati (n. 3279 della
VI legislatura): senonché, tale disegno non era stato allora tradotto
in atto definitivo ed efficace dagli organi legislativi. Esso è stato
tuttavia ripresentato, in un testo invariato, nella successiva
legislatura, ed è quello stesso approvato con la legge n. 584 del
1977.
3. - Premesso ciò, occorre stabilire se la competenza legislativa
delle ricorrenti risulti lesa dalla disposizione censurata. Si deve
anzitutto rilevare che, sempre ai sensi dell'art. 1 della legge citata,
di cui la Corte è chiamata ad occuparsi, "in mancanza di legge
regionale", la stessa legge dello Stato viene "osservata in tutte le
sue disposizioni". L'intero ed organico corpo delle norme che si trova
nella legge n. 584 del 1977 è, dunque, immediatamente applicabile
nell'ordinamento italiano. Alle Regioni è consentito di modificarne o
derogarne il contenuto, sempre nell'ambito delle loro attribuzioni
legislative; solo che, nell'esercizio di questa competenza, esse sono
tenute a conformarsi a quelle disposizioni della legge anzidetta, le
quali pongono principi in tema di pubblicità degli appalti e di
contenuto del bando, di requisiti per concorrere, del divieto di
prescrizioni tecniche di carattere discriminatorio, di ammissibilità
di offerte di associazioni temporanee di imprese, nonché di criteri di
aggiudicazione di appalti, e di comunicazione degli atti ad organi
della C.e.e. Con riferimento a tali ultime disposizioni, l'Avvocatura
dello Stato ha affermato che esse hanno sostanzialmente recepito la
direttiva comunitaria; le ricorrenti hanno invece sostenuto che si
tratta di legislazione di principio, la quale diverge, o comunque
sconfina dalle prescrizioni comunitarie, e per questa via interferisce
indebitamente nella sfera di competenza legislativa loro garantita. Ora
la disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti di opere
pubbliche, dettata dalla legge in esame, se pure non riproduce
puntualmente le prescrizioni comunitarie, si è però ad esse adeguata.
La conformità del relativo disegno di legge alla direttiva
71/305/C.e.e. non è stata contestata dalla Commissione che ha
promosso il giudizio deciso con la citata sentenza della Corte di
giustizia della C.e.e.; ed anche il testo poi approvato dalle nostre
Camere aderisce in larga e sostanziale misura alle prescrizioni degli
organi comunitari. Fin qui, la norma censurata rimane in un ambito, che
deve ritenersi riservato alla competenza degli organi centrali. La
legge statale che la contiene risponde all'esigenza di evitare
ulteriori inadempienze degli obblighi scaturenti dal Trattato
istitutivo della C.e.e.; mentre non preclude ad alcuna Regione di
regolare la materia dei lavori pubblici nella sfera della propria
competenza legislativa, essa impone a tutte le Regioni il limite, che
risulta dal sostanziale contenuto della direttiva comunitaria: e questo
limite, secondo la costante giurisprudenza della Corte, può
legittimamente operare, mediante legge ordinaria dello Stato, anche nei
confronti di Regioni a statuto speciale o Province autonome, quali sono
le ricorrenti.
4. - Resta però il fatto che la disposizione in esame vincola
all'osservanza dei principi in essa indicati indiscriminatamente tutte
le Regioni "ai sensi" - così è testualmente statuito - "dell'art.
117, primo comma, della Costituzione". Le ricorrenti deducono, qui, che
la lesione della loro sfera di competenza sussiste, sotto un autonomo
profilo, a prescindere dall'asserita non coincidenza tra la direttiva
comunitaria e la legge statale posta per darvi esecuzione
nell'ordinamento interno. Il legislatore centrale, si assume, ha
preteso di estendere a tutte le Regioni, precisamente attraverso
l'espresso richiamo all'art. 117, primo comma, della Costituzione, un
limite - quello derivante dai principi di una legge dello Stato - che
invece grava soltanto sulla competenza delle Regioni a statuto
ordinario, ed in nessun caso è previsto con riguardo alla competenza
esclusiva, della quale le ricorrenti sono investite in materia di
lavori pubblici. Sotto questo profilo la questione è fondata. Il
titolo, in base al quale le ricorrenti sono nella specie tenute al
rispetto della legge statale non risiede - va precisato - nell'art.
117, primo comma, della Costituzione: ma, evidentemente, in tutte
quelle norme della Costituzione o degli statuti speciali, dalle quali
discende che, non diversamente dalle Regioni a statuto ordinario, le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
devono, nell'esercizio della loro competenza legislativa, rispettare
gli obblighi derivanti dal Trattato istitutivo della C.e.e., resi
operanti nell'ordinamento italiano. La sfera riservata alle ricorrenti
sarebbe, al contrario, sicuramente lesa, se la legge statale
disciplinasse la materia dei lavori pubblici, fuori dal nesso che essa
ha in questo caso con la direttiva comunitaria, della quale regola
l'applicazione: ed anche, occorre aggiungere, quando manchi il
necessario supporto di altri idonei titoli limitativi delle competenze
regionali. Nella specie, il riferimento all'art. 117, primo comma,
della Costituzione avrebbe, quindi, potuto essere omesso dal
legislatore, senza che per questo venisse compromesso il fondamento
costituzionale della norma censurata. L'art. 117, primo comma, della
Costituzione è stato invece richiamato in detta norma come titolo
giustificativo dell'altro vincolo, di cui si dolgono le ricorrenti, e
che è diverso ed ulteriore rispetto al limite derivante dagli obblighi
comunitari. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, tuttavia,
soltanto le Regioni a statuto ordinario sono vincolate a rispettare i
principi della legislazione statale, nelle materie in questa
disposizione elencate. La competenza legislativa delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano non
incontra un tal limite, né può, dunque, esservi assoggettata dal
legislatore ordinario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo,
della legge 8 agosto 1977, n. 584 "Norme di adeguamento delle procedure
di aggiudicazione degli appalti alle direttive della comunità
economica europea", limitatamente alla parte in cui la disposizione
censurata statuisce "ai sensi dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte