Sentenza n. 86/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 904/1977
usata come parametro
citata
- art. 3d.P.R. 643/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8,
terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (INVIM), promossi con
due ordinanze emesse il 17 febbraio 1982 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Vercelli sui ricorsi proposti dall'Opera Pia "Foa" e
dall'Asilo Infantile "Levi", iscritte ai nn. 304 e 305 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 283 dell'anno 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1985 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A seguito di un ricorso proposto dall'Opera pia FOA (collegata
alla comunità israelitica di Vercelli) per ottenere l'esenzione
dall'INVIM decennale quanto ad un immobile che l'Opera proprietaria
assumeva destinato all'esercizio dei suoi fini istituzionali, l'adita
Commissione tributaria di primo grado di Vercelli - con ordinanza
emessa il 17 febbraio 1982 - ha ritenuto che il problema potesse venir
superato dalla sopraggiunta legge n. 904 del 1977: il cui art. 8,
terzo comma, dichiara senz'altro esenti dall'INVIM gli "immobili
appartenenti ai benefici ecclesiastici ... il cui imponibile non sia
ancora divenuto definitivo". Ma, precisamente in tal senso, la
Commissione ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
norma predetta, "nella parte in cui limita l'esonero dall'imposta ai
benefici ecclesiastici, escludendo dall'esonero stesso quelle
istituzioni aventi personalità giuridica e dotazione patrimoniale
immobiliare, che siano espressione o emanazione di confessioni
religiose ammesse dallo Stato e diverse dalla religione cattolica"; e
ciò in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, tale limitazione realizzerebbe
un'innegabile disparità di trattamento in danno di tutti gli enti
delle confessioni religiose non cattoliche aventi identica struttura e
finalità dei "benefici ecclesiastici". Parallelamente, risulterebbero
anche vulnerate l'eguaglianza delle confessioni religiose e la libertà
di religione, in quanto a trattamenti diversi non potrebbero non
corrispondere possibilità diverse di professare le varie fedi; e
sarebbe inoltre contraddetto l'art. 20 Cost., che esclude la
legittimità di "speciali gravami fiscali", i quali abbiano causa nel
"carattere ecclesiastico" o nel "fine di religione o di culto d'una
associazione od istituzione".
2. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, contestando la fondatezza della questione.
L'Avvocatura dello Stato ha in particolare escluso che, nella
specie, possa considerarsi violato il principio di eguaglianza, attesa
la diversità della posizione complessiva delle categorie comparate.
Tale diversità discenderebbe: in primo luogo, dal fatto che la stessa
Costituzione, "riconoscendo che la Chiesa cattolica è un ordinamento
primario e prevedendo di regolare i rapporti con essa secondo criteri
differenti da quelli previsti per le altre confessioni religiose,
dimostra chiaramente di valutare in modo diverso i due fenomeni
sociali"; in secondo luogo, dal fatto che, per i "benefici
ecclesiastici", lo Stato italiano si è impegnato, in base all'art. 30
del Concordato, a supplire alle deficienze dei relativi redditi. Il che
comporta - si afferma - che l'ammontare dell'INVIM, ove dovesse venir
corrisposto relativamente agli immobili dei detti benefici, "non
potrebbe non essere ammesso tra le passività patrimoniali gravanti
sull'ente e, quindi, tra gli elementi che concorrono a determinare
l'ammontare dell'assegno supplementare di congrua a carico dello
Stato"; mentre non sussiste alcuna consimile disciplina per gli
istituti delle altre confessioni religiose.
Né avrebbero maggiore consistenza le ulteriori ipotesi di
violazione dell'art. 8 Cost., "che riguarda la parità nel godimento
della libertà e non impone dunque una completa parità di trattamento
delle varie confessioni religiose", e dell'art. 19 Cost., che
garantisce soltanto la generale libertà di professione della propria
fede religiosa. Per quanto poi concerne l'art. 20 Cost., dovrebbe
considerarsi, da un lato, "che la previsione della esenzione da una
imposta che abbia carattere di generalità per tutti gli enti pubblici
e privati, esula certamente dal divieto di imposizioni aventi causa nel
carattere ecclesiastico o nel fine di culto o di religione"; e, d'altro
lato, "che l'agevolazione in esame, più che essere in relazione
immediata col carattere ecclesiastico degli enti in questione, deriva
piuttosto dal particolare regime previsto per tali enti dalla
disciplina concordataria, dato che l'agevolazione stessa non riguarda
tutti gli enti ecclesiastici, ma solo i benefici, che sono appunto gli
enti ai quali si riferisce il particolare regime dei supplementi di
congrua".
3. - Identica questione di costituzionalità è stata riproposta
dalla stessa Commissione di primo grado di Vercelli, con altra
ordinanza in pari data.
Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, replicando le già svolte conclusioni di infondatezza. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi, dato che
in entrambi i casi la Corte è chiamata a risolvere una comune
questione di legittimità costituzionale: cioè se gli artt. 3, primo
comma, 8, primo comma, 19 e 20 della Costituzione siano stati violati
dall'art. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella
parte in cui sono dichiarati esenti dall'INVIM decennale i soli
"immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici" (ad esclusione di
"quelle istituzioni aventi personalità giuridica e dotazione
patrimoniale immobiliare, che siano espressione o emanazione" - come
precisano i dispositivi delle ordinanze di rimessione - "di confessioni
religiose ammesse dallo Stato e diverse dalla religione cattolica").
Effettivamente, l'impugnata norma di esenzione non faceva parte
dell'originaria disciplina dell'INVIM, che non ricollegava alcuna
esclusione dalla imposta per decorso del decennio al carattere
ecclesiastico di determinati enti (cfr. l'art. 3, terzo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643). Né, d'altra parte, il presente
problema poteva dirsi risolto già in base alla legge 22 dicembre 1975,
n. 694, recante "Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili". L'art. 3, terzo comma,
lett. c e lett. g, della legge predetta esentava ed esenta dall'INVIM
decennale, infatti, gli immobili appartenenti agli enti che non
esercitino in modo esclusivo o principale attività commerciali,
qualora "destinati" alle rispettive "attività istituzionali", nonché
gli immobili "destinati all'esercizio del culto, purché compatibile
con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione": il che,
tuttavia, non comporta agli effetti tributari alcuna differenziazione
fra le varie confessioni religiose (e neppure coinvolge l'intero
complesso degli immobili appartenenti ad istituzioni comunque create
dalle confessioni stesse).
Per contro, è solo in virtù del ricordato art. 8, terzo comma,
della legge n. 904 del 1977 che tutti gli immobili appartenenti ai
"benefici ecclesiastici", quali che ne siano la destinazione e
l'utilizzazione, vengono esclusi dall'applicazione dell'INVIM per
decorso del decennio. Ed è precisamente da questa previsione che
prendono lo spunto le censure proposte dal giudice a quo: non già per
far cadere la esenzione della quale si tratta, ma per estenderla a
tutte le istituzioni promananti dalle confessioni acattoliche, in nome
del principio di eguaglianza in materia religiosa che le ordinanze di
rimessione ricavano dal combinato disposto degli artt. 3, 8, 19 e 20
della Costituzione
2. - Così configurata, la questione è senza dubbio rilevante,
poiché un'eventuale decisione di accoglimento renderebbe superfluo che
si accerti, ai fini dei giudizi principali, se gli immobili di cui si
controverte siano o meno destinati all'esercizio di "attività
istituzionali" (secondo la citata lett. c dell'art. 3, terzo comma,
della legge n. 694 del 1975); ed effettivamente la disposizione
impugnata "si applica anche" - per testuale disposto del legislatore -
"agli immobili il cui imponibile non sia ancora divenuto definitivo".
Ma l'impugnativa è infondata, in quanto le situazioni che si
vorrebbero mettere a raffronto non sono per nulla omogenee; sicché non
sussiste la pretesa violazione del principio costituzionale
d'eguaglianza.
Anzitutto, la Corte non può condividere la premessa interpretativa
dalla quale procedono le ordinanze di rimessione: ossia che i "benefici
ecclesiastici", cui si riferisce l'impugnata norma di esenzione,
comprendano tutti gli "enti ecclesiastici dotati di personalità
giuridica". Secondo il previdente Codice canonico, al quale fa
implicito richiamo l'art. 8, terzo comma, della legge n. 904 del 1977,
il beneficio ecclesiastico non è il puro e semplice sinonimo dell'ente
ecclesiastico, ma deve definirsi come l'"ens iuridicum a competente
ecclesiastica auctoritate in perpetuum constitutum sen erectum,
constans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio
adnexos" (in base al canone 1409 del predetto Codex, ribadito dal
canone 1272 del Codex promulgato il 25 gennaio 1988). Anche ai fini del
presente giudizio, il beneficio ecclesiastico va pertanto inteso nel
senso tecnico di tale nozione, senza confonderlo con gli altri enti
della Chiesa cattolica. Ne la contraria interpretazione
giurisprudenziale, fatta propria dal giudice a quo, può considerarsi
tanto diffusa da costituire diritto vivente; all'opposto, tale
interpretazione è stata giustamente disattesa, perché troppo lontana
dal testo legislativo in esame, da parte di altri giudici e della
dottrina tributaristica, per non dire dello stesso Ministero delle
finanze.
Secondariamente, ben prima dell'entrata in vigore della legge n.
904, l'ordinamento italiano ha riguardato i benefici ecclesiastici in
una prospettiva del tutto peculiare, che non trova riscontro nel caso
di altre istituzioni religiose acattoliche, come quelle ricorrenti
dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Vercelli.
All'origine di tale disciplina sta l'art. 30, terzo comma, del
Concordato dell'11 febbraio 1929, con cui lo Stato italiano si è
impegnato, "finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente,
... a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici
..."; e si è riservato - in conseguenza - di intervenire nella
"gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti
e contratti eccedenti la semplice amministrazione" (secondo i criteri
successivamente stabiliti dagli artt. 12 ss. della legge 27 maggio
1929, n. 848). Ne segue che lo Stato aveva ancora - nel tempo in cui
sono insorte le controversie sottoposte al giudizio della Commissione
tributaria di primo grado di Vercelli - l'interesse a prender parte
alla gestione dei benefici ecclesiastici, appunto perché congruabili a
cura dello Stato stesso; e questo interesse poteva ben coinvolgere i
profili tributari di tale gestione, dato l'art. 3, primo comma, del
r.d. 29 gennaio 1931, n. 227, per cui l'"assegno supplementare di
congrua viene corrisposto sul bilancio del fondo per il culto ed è
concesso a seguito di domanda del parroco, previo accertamento dei
redditi del beneficio, al netto - fra l'altro - "delle imposte e
tasse". Ma ciò determina - come si vede - una situazione assai
particolare, che vale a giustificare, pur non imponendola, la scelta
legislativa concretatasi nell'impugnato art. 8, terzo comma, della
legge n. 904: scelta tuttoggi operante, tanto più che non è stato
ancora approvato il disegno governativo presentato alla Camera dei
deputati il 3 dicembre 1984, per ridisciplinare - in seguito agli
accordi di modificazione del Concordato lateranense, stipulati il 18
febbraio 1984 - "il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi".
In tali circostanze, la sentenza di accoglimento additivo
prospettata dal giudice a quo non troverebbe alcun fondamento nel
principio generale d'eguaglianza. Come la Corte ha chiarito - da ultimo
- nella sentenza n. 108 del 1983, "le disposizioni legislative le quali
contengono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie hanno
palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del
legislatore"; sicché la Corte stessa non può estenderne l'ambito di
applicazione, se non quando lo esiga la ratio di tali benefici. Ma la
ratio legis cui s'informa l'impugnata esenzione dall'INVIM decennale
concerne in modo esclusivo i benefici ecclesiastici e non si presta di
certo ad inglobare istituzioni religiose o parareligiose del tutto
diverse, sul tipo dell'Opera pia "FOA" e dell'Asilo infantile "Levi",
collegati alla comunità israelitica di Vercelli e ricorrenti nei
giudizi a quibus.
3. - Per altro, una volta esclusa la violazione del principio
generale d'eguaglianza, la stessa conclusione vale, a più forte
ragione, quanto ai parametri rappresentati dagli artt. 8, 19 e 20 della
Carta costituzionale.
Vero è che "il Costituente ha dettato negli artt. 7 e 8 della
Cost., rispettivamente per la Chiesa cattolica e le altre confessioni
religiose, norme esplicite, le quali non ne stabiliscono la parità, ma
ne differenziano invece la situazione giuridica, che è, sì, di eguale
libertà ... ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo
Stato" (cfr. la sent. n. 125 del 1957, come pure la sent. n. 39 del
1965). Ed è altrettanto vero che l'art. 19 Cost. riguarda la libertà
di culto "come pura manifestazione di fede religiosa" (cfr. la sent. n.
59 del 1958): insuscettibile, dunque, di essere lesa dall'imposizione
di un tributo quale l'INVIM decennale, tanto più se si consideri che
dal tributo stesso rimangono esenti, in particolar modo, gli "immobili
destinati all'esercizio del culto" medesimo. Né regge, infine,
l'assunto che la norma impugnata realizzi una speciale limitazione
legislativa od uno speciale gravame fiscale, atti a discriminare le
confessioni religiose acattoliche, in contrasto con l'art. 20 Cost.:
non è in questo ambito, infatti, che si colloca l'INVIM decennale e
non è a questi effetti che opera, nemmeno in modo indiretto,
l'impugnata norma di esenzione introdotta dall'art. 8, terzo comma,
della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, terzo comma, della legge 16 dicembre 1977 n. 904 - "nella
parte in cui limita l'esonero dall'imposta di cui all'art. 3 del d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 643 ai benefici ecclesiastici, escludendo
dall'esonero stesso quelle istituzioni aventi personalità giuridica e
dotazione patrimoniale immobiliare, che siano espressione o emanazione
di confessioni religiose ammesse dallo Stato e diverse dalla religione
cattolica" - sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di
Vercelli, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della costituzione,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte