Sentenza n. 86/1988
Altra decisione · depositata il 26/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
approvata il 29 aprile 1982 e riapprovata il 15 giugno 1982, recante
"Provvedimenti straordinari di formazione lavoro per infermieri
professionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 2 luglio 1982, depositato in cancelleria l'8
luglio successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1982.
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con la legge impugnata dal titolo "Provvedimenti straordinari di
formazione lavoro per infermieri professionali", la Regione Toscana
ha previsto una tantum la stipulazione di contratti biennali di
formazione lavoro con gli allievi frequentanti il secondo e terzo
anno dei corsi per infermiere professionale previsti dal piano
regionale di formazione del personale infermieristico.
A questo fine, entro l'aprile 1982 i Comitati di gestione delle
U.S.L. dovevano proporre alla Giunta regionale il numero di tali
contratti da attivare. Entro il giugno successivo, la Giunta
regionale doveva proporre al Consiglio, per la sua approvazione, il
numero complessivo dei contratti da stipulare e la ripartizione dei
medesimi fra le varie unità sanitarie locali.
Tali contratti dovevano prevedere un orario settimanale di
collaborazione nei servizi fissato in 20 ore settimanali per gli
allievi del secondo anno di corso e in 24 ore per quelli del terzo
anno, instaurandosi così con le U.S.L. un rapporto di lavoro a tempo
determinato, con trattamento di previdenza e quiescenza, con una
spesa prevista di sei miliardi per l'esercizio 1982 e rinvio agli
stanziamenti di bilancio per gli esercizi 1983 e 1984.
Il Governo, nei due rinvii disposti e nel presente ricorso,
lamenta l'alterazione delle caratteristiche dell'istituto del
tirocinio pratico degli studenti dei corsi per infermiere
professionale previsto dal d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, che ha
previsto soltanto, tra i programmi di insegnamento, il tirocinio
pratico guidato in reparti ospedalieri; visite documentative in
centri ospedalieri; tirocinio con progressiva responsabilizzazione in
reparti specializzati nelle corsie branche chirurgiche e mediche di
insegnamento.
Secondo il ricorso, infine, la legge impugnata viola anche la
legge 26 gennaio 1982, n. 12, (che ha convertito il d.l. 26 novembre
1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unità
sanitarie locali) che vieta qualunque incremento negli organici delle
U.S.L., anche se temporaneo e mediante semplice incarico, fino
all'approvazione (non ancora avvenuta) del piano sanitario nazionale
ed alle leggi di approvazione dei piani sanitari regionali.
La Regione Toscana non si è costituita. Considerato in diritto Come risulta dalla narrativa in fatto, l'intervento straordinario
previsto dalla legge regionale impugnata non può più essere
realizzato perché gli allievi del secondo e terzo anno dei corsi per
infermieri professionali dell'anno 1982, che avrebbero dovuto
beneficiare della possibilità di stipulare i previsti contratti di
formazione lavoro, hanno oggi perso la qualifica di studenti dei
suddetti corsi. Né, trattandosi di un provvedimento una tantum, la
si potrebbe senz'altro applicare agli attuali studenti dei corsi per
infermieri, essendo rimessa esclusivamente al legislatore regionale
la valutazione della sua perdurante opportunità. Opportunità che
non può essere presupposta, oltreché per il rilevato carattere
straordinario dell'intervento, anche perché nel successivo piano
sanitario regionale 1984-1986, che pur prevede uno specifico allegato
relativo alla formazione del personale (legge regionale 6 dicembre
1984, n. 70, all. q), nessun cenno è fatto ai contratti di
formazione lavoro previsti dalla legge impugnata. Va pertanto
dichiarata cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella Sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte