Corte costituzionale

Ordinanza n. 862/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio

1987 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra

Scivoli Salvatore e la S.p.a Officine Viberti, iscritta al n. 386 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Scivoli Salvatore e della S.p.a

Officine Viberti nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di

legittimità dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), "laddove non

dispone che il termine triennale di decadenza - per l'esercizio

dell'azione di responsabilità civile - inizi a decorrere dalla data

in cui la sentenza penale - di non doversi procedere per morte del

reo o per amnistia - sia nota alla parte interessata", in luogo che

dal giorno di pubblicazione della sentenza stessa;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite le

parti del processo di merito ed è altresì intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Considerato che il giudice a quo dubita, in particolare, che sia

leso, dalla norma denunciata, il diritto di difesa della parte civile

(in quanto) non avente diritto (alla impugnazione e conseguentemente)

alla notificazione della sentenza istruttoria di proscioglimento;

che, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare,

nell'escludere l'illegittimità di analogo contesto normativo, che

non può dirsi violato l'art. 24 Cost., per il fatto che la parte

lesa (al fine della cognizione del dies a quo di decorrenza del

termine decadenziale per l'esercizio dell'azione di danno da reato)

sia gravata dell'onere di "seguire il corso del processo penale che

si inizia al riguardo del fatto lesivo", considerata anche la

congruità del termine (nella specie triennale) entro cui il suddetto

onere va assolto (cfr. sent. 1972, n. 116);

che, d'altra parte, l'intervento della Corte - nella direzione

richiesta (che non mette in discussione la non obbligatorietà della

notifica, ma postula l'esigenza di una conoscenza di fatto della

sentenza istruttoria) - renderebbe meramente eventuale il decorso del

termine sub art. 10 cit., aprendo le porte ad una sorta di azione in

perpetuo, contro la fondamentale esigenza di certezza dei rapporti

giuridici;

che, pertanto, la sollevata questione appare manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:862 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte