Corte costituzionale

Ordinanza n. 868/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge

9 dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne

in materia di lavoro") e 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 ("T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a

favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con

ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dal Consiglio di Stato - Sezione

VI giurisdizionale sul ricorso proposto da Pieretto Silvio contro il

Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 55 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti l'atto di costituzione di Pieretto Silvio nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 13

novembre 1987 (R.O. n. 55 del 1988) - emanata nel corso di un

giudizio promosso da un dipendente statale di sesso maschile, il

quale chiedeva di essere collocato a riposo fruendo dell'aumento di

cinque anni previsto per le lavoratrici coniugate o con prole - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della

l. 9 dicembre 1977, n. 903 e dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092, sotto il profilo che essi limiterebbero

ingiustificatamente alle sole dipendenti statali, coniugate o con

prole a carico, il beneficio di un aumento del servizio effettivo

fino al massino di cinque anni, ai fini del compimento

dell'anzianità per il diritto alla pensione ordinaria, in caso di

dimissioni, escludendone i dipendenti di sesso maschile;

che secondo il giudice a quo le norme anzidette contrasterebbero

con gli artt. 3 e 51 Cost., non sussistendo valide ragioni per tale

esclusione;

Considerato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 consente alla

lavoratrice, per la quale la legge prevede limiti di età per il

collocamento a riposo inferiori rispetto agli uomini, la facoltà di

restare in servizio sino al raggiungimento degli stessi limiti di

età previsti per gli uomini (cfr. al riguardo Corte cost. 29 aprile

1988, n. 498 e 18 giugno 1986, n. 137);

che tale norma, pertanto, non attiene al beneficio in

discussione e non è applicabile nel giudizio a quo, essendo la

facoltà di pensionamento anticipato, riservata alla dipendente

statale coniugata o con prole, disciplinata unicamente dall'art. 42

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4

della l. 9 dicembre 1977, n. 903 va perciò dichiarata manifestamente

inammissibile (cfr. al riguardo Corte cost. 3 marzo 1988, n. 251);

che, quanto alla questione relativa all'art. 42 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, questa Corte ha già affermato (sentenza 29

aprile 1988, n. 498) che l'attribuzione alla donna di un trattamento

di maggior favore rispetto all'uomo in tema di pensionamento per

vecchiaia non contrasta col principio di parità in materia di

lavoro;

che, infatti, l'attribuzione di benefici ai fini del

collocamento anticipato in pensione delle lavoratrici, rispetto ai

lavoratori, trova razionale giustificazione nella particolare

vocazione familiare della donna, riconosciutale dall'art. 37 Cost. in

relazione alla sua attività lavorativa;

che tale giustificazione appare ancor più valida riguardo a

benefici che, come quello in questione, tendono a consentire alla

donna una tempestiva scelta in favore di una maggiore realizzazione

della propria personalità nell'ambito familiare;

che, pertanto, la differenza di trattamento lamentata dal

giudice a quo non è irragionevole e spetta unicamente al legislatore

di valutare, in relazione all'evoluzione della società ed alle

implicazioni finanziarie inerenti al sistema previdenziale,

l'opportunità di abrogare o modificare la norma in esame (come del

resto ha, in parte, già fatto con l'art. 10 del D.L. 29 gennaio

1983, n. 17, conv. nella l. 25 marzo 1983, n. 79);

che appare manifesto, quindi, che la norma impugnata non

contrasta con l'art. 3 Cost., né tanto meno con l'art. 51 Cost. non

frapponendo essa alcun ostacolo alla parità di accesso agli uffici

pubblici da esso garantita;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. 9 dicembre 1977, n.

903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di

lavoro"), sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 novembre

1987 (R.O. n. 55 del 1988), in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 ("T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a

favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata con

la stessa ordinanza in relazione agli artt. 3 e 51 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:868 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte