Sentenza n. 87/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1962 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 209
del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 maggio 1961 dal Pretore di Legnago nel
procedimento civile vertente tra Soave Arrigo e l'esattore comunale di
Cerea, iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1961 dal Pretore di Manduria nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Baldari Cosimo ed altri, le
Esattorie comunali di Manduria, Maruggio e Avetrana e il Servizio
contributi agricoli unificati, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del
31 marzo 1962.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avvocato Antonio Sorrentino, per il Servizio contributi
agricoli unificati, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il signor Arrigo Soave propose davanti al Pretore di Legnago
opposizione contro l'esecuzione iniziata nei suoi confronti
dall'esattore del Comune di Cerea, sollevando contestualmente la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. 29
gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette, che non
ammette in siffatti procedimenti di esecuzione "le opposizioni regolate
dagli articoli da 615 a 618 del Cod. proc. civ." (secondo comma), ma
consente soltanto a coloro che, giusta il primo comma dell'art. 208
del medesimo T.U., possono ricorrere contro gli atti esecutivi
dell'esattore all'Intendente di finanza e si ritengano lesi
dall'esecuzione esattoriale, di agire in sede giudiziaria contro
l'esattore "dopo il compimento dell'esecuzione stessa" e "ai soli fini
del risarcimento dei danni" (terzo comma).
Il Pretore di Legnago ha ritenuto la questione pregiudiziale a
tutta "una serie di eccezioni procedurali" sollevate dall'esattore di
Cerea, e non manifestamente infondata, perché ha visto nella norma
impugnata "una specifica limitazione del generale principio secondo il
quale contro gli atti amministrativi che ledano diritti soggettivi, è
sempre possibile il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria" giusta
l'art. 113, primo comma, e, insieme, nient'altro se non una
applicazione del principio del solve et repete alla fase esecutiva
della riscossione d'imposta e più specificamente "quasi una norma
dipedente e sussidiaria" di quel principio, alla quale sarebbe
difficile "riconoscere vita autonoma". In conseguenza, con ordinanza
emessa l'11 maggio 1961 ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti a
questa Corte. L'ordinanza è stata notificata al Presidente del
Consiglio, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 16 settembre 1961.
2. - Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge,
dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando le proprie deduzioni
in cancelleria il 4 settembre 1961.
Sostiene l'Avvocatura che l'art. 209 del T.U. delle leggi sulle
imposte dirette forma sistema col precedente art. 208: tale sistema
distinguerebbe tra il contribuente e le persone che il legislatore
discrezionalmente gli equipara (coniuge, parenti e affini fino al terzo
grado, coobbligati, ecc.) da una parte e il terzo dall'altra; e,
laddove il contribuente sarebbe qualificato da un rapporto speciale con
la pubblica Amministrazione, che lo rende soggetto di un rapporto
giuridico - amministrativo (rapporto d'imposta), il terzo resta
estraneo a un rapporto siffatto. Ne conseguirebbe che il contribuente
non può rivolgersi se non all'autorità amministrativa responsabile
del provvedimento e nel caso, giusta l'art. 208 all'Intendente di
finanza, che provvede con atto amministrativo impugnabile secondo la
sua natura, senza che contro di esso sia precluso alcun rimedio
giurisdizionale. Niente porterebbe, pertanto, a ritenere violato l'art.
113, primo comma, della Costituzione.
Ad avviso dell'Avvocatura l'unica questione che potrebbe essere
sollevata, sarebbe quella se nel procedimento ora delineato si faccia
questione di diritto o di interesse legittimo e, in conseguenza, se
competente a giudicare sui reclami avverso il provvedimento
intendentizio sia il Consiglio di Stato o l'autorità giudiziaria
ordinaria. Ma si tratterebbe di questione che dovrebbe essere risolta
dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, non già da questa
Corte. Comunque, anche nell'ipotesi che l'art. 208 del ricordato T.U.
affievolisse in interesse il diritto soggettivo del contribuente, in
vista di un superiore interesse dello Stato, non per questo si potrebbe
ritenere fondata la questione di costituzionalità, stante che non
sarebbe dato ritrovare, dice l'Avvocatura, "una sola norma
costituzionale che dia pretesto a considerare illegittima tale
metamorfosi, perché l'art. 113 sia osservato".
Aggiunge ancora l'Avvocatura che non vi sarebbe alcun rapporto tra
il solve et repete e le guarentigie amministrative e giurisdizionali
accordate dall'art. 208: tutta la giurisprudenza in materia, infatti,
insegnerebbe che, se nelle more del provvedimento dell'Intendente di
finanza il contribuente paga, egli perde l'azione ex art. 208 e
acquista ex novo il risarcimento del danno ex art. 209, ultima parte.
In conseguenza, il contribuente ingiustamente leso avrebbe tre rimedi:
amministrativo, giurisdizionale contro il procedimento definitivo, e
l'azione per danni. Né sarebbe migliore il trattamento usato al terzo,
il quale non ha il rimedio del ricorso all'Intendente di finanza, ma
l'azione giudiziaria in contenzioso coi rischi che questa comporta
della trasformazione del processo di esecuzione in processo di
cognizione e del possibile relativo spostamento di competenze. Conclude
perché si dichiari l'infondatezza della sollevata questione di
legittimità.
Non vi è stata costituzione di parti private.
3. - Al Pretore di Manduria furono presentati dal signor Cosimo
Baldari e altri ricorsi in opposizione contro le esecuzioni iniziate
nei loro confronti dagli esattori di Manduria, Maruggio e Avetrana,
tutti fondati sull'illegittimità costituzionale delle norme che
impongono e regolano il pagamento dei contributi unificati in
agricoltura. Il Pretore sospese le esecuzioni e nel giudizio si
costituirono gli esattori e intervenne volontariamente il Servizio
contributi agricoli unificati (d'ora innanzi designato come "Servizio")
in persona del presidente della Commissione centrale. All'udienza del
13 ottobre 1961 le opposizioni furono riunite in un unico procedimento.
Il Pretore, di fronte alla tesi dell'esattore del Servizio
dell'inammissibilità delle opposizioni ex art. 209, secondo comma, del
T.U. delle leggi sulle imposte dirette e della conseguente carenza di
giurisdizione, ha sollevato d'ufficio la questione
d'incostituzionalità del ricordato art. 209, ritenendolo in contrasto
con gli artt. 3 e 113 della Costituzione e ritenendo perciò di non
poter decidere la questione relativa alla giurisdizione prima che fosse
risolta l'ora enunciata questione di costituzionalità.
Il motivo al quale il Pretore di Manduria (che conosce e cita
l'ordinanza soprariferita del Pretore di Legnago) si richiama per
dimostrarne la non manifesta infondatezza, è quello della violazione
del precetto costituzionale, secondo il quale contro gli atti della
pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi davanti agli organi di
giurisdizione ordinaria o di giurisdizione amministrativa. La
limitazione imposta dalla norma impugnata a tale tutela nei confronti
di particolari soggetti, violerebbe anche il principio dell'eguaglianza
di tutti davanti alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Viceversa il Pretore non ha ritenuto di poter proporre anche la
questione di legittimità delle norme sui contributi agricoli unificati
(della cui fondatezza d'altra parte non dubita e che sa, del resto,
già portata all'esame di questa Corte), perché ritiene necessaria la
preliminare risoluzione della questione della norma dell'art. 209,
vigendo la quale il giudice sarebbe, a suo avviso, carente di
giurisdizione.
L'ordinanza è stata notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 31 marzo 1962.
4. - In questo giudizio si è costituito il Servizio depositando le
sue deduzioni il 22 novembre 1961. Secondo la difesa la norma
impugnata (art. 209, secondo comma) va posta in relazione con l'intero
articolo del quale fa parte e col precedente art. 208, i quali
costituirebbero applicazione del principio fondamentale contenuto
nell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, il quale fa
divieto all'autorità giudiziaria di sospendere l'esecuzione dell'atto
amministrativo. La norma impugnata, pertanto, non inciderebbe sul
diritto del contribuente di adire il giudice competente per far
accertare l'inesistenza del debito d'imposta o l'avvenuta estinzione di
esso o il suo diverso ammontare, ma si limiterebbe a regolare
l'esecuzione, che può essere sospesa soltanto dall'Intendente di
finanza.
Ciò premesso, non sarebbe esatto che nel caso in esame si vieti,
com'è detto nell'ordinanza, nei confronti degli esattori l'uso di
azioni giudiziarie generalmente ammesse. Nei suoi termini veri il
problema sarebbe un altro: nel caso in esame, in relazione
all'esecutività dell'atto amministrativo, si fa divieto di sospendere
la riscossione dei tributi, senza che con ciò si possa dir violato
l'art. 113 e, tanto meno, l'art. 3 della Costituzione, in quanto la
violazione del precetto costituzionale (sia quello contenuto nell'art.
24, sia quello di cui all'art. 113) secondo l'insegnamento di questa
Corte "si avrebbe quando s'interdice il controllo del giudice su una
pretesa che, secondo la legge, ha la consistenza di un diritto
soggettivo, e non quando, come nel caso, l'ordinamento non gli
riconosca tale qualifica". Nel caso in esame, infatti, la legge avrebbe
conferito, mediante il ricorso all'autorità amministrativa,
all'interesse del contribuente la quatifica di interesse legittimo. La
violazione dell'art. 113 della Costituzione si sarebbe avuta qualora
fosse stato interdetto il ricorso al Consiglio di Stato, o
l'esperimento dell'azione diretta a contestare davanti al giudice
ordinario l'esistenza del debito tributario. Quando l'ordinamento non
riconosce il diritto di ottenere dal giudice la sospensione dell'atto
dell'esattore, mancherebbe il diritto, non già la tutela del diritto.
5. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato le sue deduzioni il 13 novembre 1961 nelle quali
riproduce le argomentazioni già svolte nel giudizio di
costituzionalità promosso dal Pretore di Legnago, e che la fanno
persuasa dell'infondatezza della questione di costituzionalità
dell'art. 209 del Testo unico.
Aggiunge poi, nell'ipotesi che il Pretore di Manduria abbia voluto
proporre in via eventuale anche la questione dei contributi unificati,
alcune considerazioni secondo le quali quella questione sarebbe
infondata sia nei confronti dell'art. 23, sia nei confronti dell'art.
76 della Costituzione.
6. - Queste medesime ragioni sono ribadite anche in una breve
memoria che l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato il 7 giugno
scorso sia per l'uno che per l'altro giudizio di costituzionalità.
7. - Una più lunga memoria ha depositato il 6 giugno la difesa del
Servizio. In essa ricorda in primo luogo che nella fase di accertamento
delle imposte dirette la tutela giurisdizionale del contribuente è
piena e integrale, sia per i tributi erariali, sia per quelli locali,
sia per gli altri crediti ai quali sia stata estesa la procedura
privilegiata, e ricorda altresì i rimedi che l'art. 188 del T.U. 29
gennaio 1958, n. 645, prevede anche dopo l'iscrizione nei ruoli. La
difesa del Servizio riafferma che le limitazioni che si riscontrano
nell'ultimo comma del ricordato art. 188, giusta il quale il ricorso
contro l'esecuzione non sospende la riscossione, non sarebbe se non
l'applicazione della regola contenuta nell'art. 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E.
Lo stesso sarebbe da dire della norma contenuta nel secondo comma
dell'art. 209. A questo riguardo la difesa del Servizio ritiene di
poter dedurre da un esame degli artt. 615-618 del Cod. proc. civ, la
cui applicazione è esclusa dalla norma impugnata, la conseguenza che
l'esclusione dell'opposizione prevista da questa norma non avrebbe
altro effetto se non quello di impedire la sospensione dell'esecuzione
senza incidere punto sulle azioni spettanti al contribuente per negare
l'esistenza del suo debito o per far valere, ai fini del risarcimento
dei danni, l'irregolarità dell'esecuzione.
Ciò premesso, la difesa del Servizio riafferma che non sarebbe
violato l'art. 3 della Costituzione perché il trattamento
differenziato sarebbe, nel caso in esame, giustificato dal fatto che si
tratta di crediti di una pubblica Amministrazione, che costituiscono il
corrispettivo di pubblici servizi e, più generalmente, del principio
che assegna efficacia esecutiva alle pretese della pubblica
Amministrazione: nessuno potrebbe trovare incostituzionale il fatto che
allo Stato sia fatto un trattamento differenziato rispetto a quello
riservato ai privati.
La difesa riafferma, altresì, la mancanza di fondamento
dell'asserita violazione dell'art. 113 della Costituzione. Secondo
l'insegnamento della Corte, il legislatore ordinario potrebbe regolare
diversamente le condizioni di sostanza e di forma per l'esercizio del
potere di azione nelle varie fattispecie; lo stesso art. 113, inoltre,
consentendo al legislatore ordinario di stabilire quali organi di
giurisdizione possono annullare (e, quindi, sospendere) gli atti della
pubblica Amministrazione, nei casi e con gli effetti previsti dalla
medesima legge, avrebbe convalidato i principi contenuti nella legge
del 1865. Di più, in questo settore che è all'esame, il legislatore
ordinario avrebbe, ad avviso della difesa del Servizio, limitato le
prerogative riconosciute in via generale al potere esecutivo,
accentuando, per converso, le garanzie del cittadino. La difesa si
prospetta anche, per respingerle, le ipotesi che il Governo delegato ad
emanare il T. U, escludendo le opposizioni previste dagli artt. 615-618
del Cod. proc. civ, avrebbe violato i limiti della delega; o che la
norma impugnata possa contrastare con l'art. 24 della Costituzione; o
che la sua illegittimità possa dedursi dalla dichiarata
incostituzionalità del solve et repete che nascerebbe dall'equivoco,
ormai dissipato, che questo principio sia un'applicazione dell'altro
dell'esecutorietà degli atti amministrativi. Anzi la difesa ritiene di
poter trarre dalla sentenza della Corte che dichiarò
l'incostituzionalità di quel principio validi argomenti a favore
dell'infondatezza della presente questione di costituzionalità.
Infine, la difesa del Servizio sostiene che il procedimento
esecutivo esattoriale non si inquadra nell'ambito dei procedimenti
giudiziari esecutivi, ma sarebbe, giusta la prevalente dottrina, un
procedimento amministrativo. Con che sarebbe dimostrata l'infondatezza
di tutte quante le mosse censure di incostituzionalità. Non sarebbe
violato l'art. 3, stante che al contribuente non sarebbe fatto un
trattamento diverso da quello riservato a chiunque altro sia soggetto a
un procedimento espropriativo o ablativo da parte della pubblica
Amministrazione; né l'art. 24, perché le opposizioni precluse
dall'art. 209, secondo comma, si inseriscono in una procedura esecutiva
giudiziaria; né gli artt. 24 e 113, in quanto contro gli atti
amministrativi che costituiscono il procedimento esecutivo esattoriale
sono dati i comuni ricorsi giurisdizionali consentiti in via generale
contro gli atti dei procedimenti amministrativi.
8. - All'udienza del 20 giugno il Presidente, avvalendosi della
facoltà conferitagli dall'art. 15 delle Norme integrative, ha disposto
che le due cause fossero discusse congiuntamente. Le difese delle parti
hanno insistito nelle loro conclusioni, riportandosi agli argomenti
svolti negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Le due cause hanno per oggetto la medesima questione di
legittimità costituzionale, anche se l'ordinanza del Pretore di
Manduria limita l'impugativa al secondo comma dell'art. 209 del T.U.
delle leggi sulle imposte dirette: pertanto, devono essere decise con
un'unica sentenza.
2. - Occorre preliminarmente sgombrare il terreno dall'asserito
contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione, che
è sollevato soltanto dall'ordinanza del Pretore di Manduria. Tale
contrasto non sussiste, segnatamente nei termini proposti, in quanto,
cioè, la norma dell'art. 209 del T.U. vieterebbe nei confronti di
particolari soggetti "l'uso di azioni giudiziarie generalmente
ammesse". È noto che la Corte ha costantemente interpretato il
principio di eguaglianza non soltanto nel senso che esso imponga alla
legge ordinaria di non operare discriminazioni fra i cittadini ai quali
si rivolge il suo comando, ma anche nell'altro che essa possa e debba
imporre un trattamento differenziato a situazioni oggettivamente e non
arbitrariamente diverse. Per il caso sottoposto all'esame della Corte
è da dire che si è puntualmente nell'ambito di codesta
interpretazione, non potendosi disconoscere la particolarità del
rapporto che si stabilisce tra lo Stato creditore (e per esso, nella
fase esecutiva, l'esattore, senza che qui occorra determinare quale sia
la figura di costui nel rapporto) e il contribuente o, più
generalmente, l'obbligato di imposta: particolarità che ben giustifica
un trattamento differenziato dell'esecuzione esattoriale nei confronti
dell'ordinario processo esecutivo.
3. La questione, pertanto, è soltanto questa: di vedere, cioè, se
le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 209 del più
volte citato T.U. violino, oppure non, la norma contenuta nel secondo
comma dell'art. 113 della Costituzione, secondo la quale la tutela
giurisdizionale assicurata contro gli atti amministrativi non può
essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
Nemmeno questa tesi è fondata. In primo luogo occorre precisare
che la norma contenuta nell'ora citato comma dell'art. 113 della
Costituzione, che, come si è visto, le ordinanze richiamano quale
termine di confronto dell'illegittimità delle norme impugnate, non
può significare che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la
facoltà di invocare la tutela giurisdizionale in ogni caso nella
medesima maniera e con i medesimi effetti. Il proposito del Costituente
fu di garantire il diritto del cittadino, che si sentisse leso
dall'atto della pubblica Amministrazione, di richiedere la tutela
giurisdizionale, non già di eliminare il potere del legislatore
ordinario di regolare i modi e l'efficacia di questa.
Il più volte ricordato secondo comma dell'art. 113 non può essere
interpretato senza collegarlo col comma che lo segue immediatamente e
che contiene la norma, secondo la quale la legge può determinare quali
organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica
Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
medesima. Il che sta a significare che codesta potestà di annullamento
non è riconosciuta a tutti indistintamente gli organi di
giurisdizione, né è ammessa in tutti i casi, e non produce in tutti i
casi i medesimi effetti.
Ora l'esecuzione esattoriale rappresenta un caso particolare di
esecuzione, diverso dall'ordinario processo esecutivo, e regolato dalla
legge (artt. 208 e 209 del T.U. citato) come procedimento
amministrativo, lasciando da parte la questione dottrinale, che non è
necessario risolvere in questa sede, della sua specifica qualificazione
giuridica e del posto che le spetta nel sistema.
Si tratta, ch'è più, di un procedimento nel quale si manifesta,
più energicamente forse che non in altri, data l'importanza
dell'interesse tutelato (tra l'altro quello fondamentale di garantire
il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato) il
principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo: un principio
che, quale che sia la sua ragione giustificatrice, è certamente
fondamentale nel nostro ordinamento e comporta come conseguenza che, di
regola, il giudice ordinario non possa modificare o revocare l'atto
amministrativo o sospenderne l'esecuzione, impedire, cioè, che l'atto
stesso spieghi intera la sua efficacia; conseguenza che la Costituzione
non ha voluto del tutto eliminare, com'è fatto palese, tra l'altro,
dall'interpretazione che la Corte ritiene debba essere data al terzo
comma dell'art. 113 della Costituzione. L'applicazione di questi
principi, nell'interpretazione che pure il nuovo contesto
costituzionale, nel quale si inseriscono, consente, giustifica già la
dichiarazione di non fondatezza della proposta questione.
4. - D'altra parte, è stato esattamente osservato tanto dalla
difesa della Presidenza del Consiglio quanto dalla difesa del Servizio
che gli artt. 208 e 209 fanno sistema: sistema, occorre aggiungere,
che la dichiarazione di illegittimità della regola del solve et repete
integra e completa. Codesto sistema comporta in primo luogo il diritto
del contribuente di agire davanti all'autorità giudiziaria competente
(una volta osservate le condizioni poste dall'art. 22 del R.D.L. 7
agosto 1936, n. 1639, segnatamente la pubblicazione dei ruoli, e
perciò anche prima dell'inizio dell'esecuzione, che si ha con la
notifica dell'avviso di mora), per far accertare la totale o parziale
inesistenza della pretesa impositiva, senza che sia necessario, per
l'esercizio di questa azione di accertamento negativo, il pagamento del
debito di imposta. In secondo luogo, il contribuente, e coloro che
l'art. 208 del T.U. gli equipara, hanno facoltà di ricorrere
all'Intendente di finanza (conseguenza e conferma a un tempo del
carattere amministrativo del procedimento), contro tutte le questioni
connesse con l'esecuzione. Contro i provvedimenti dell'Intendente di
finanza, compreso quello che sospenda gli atti esecutivi, e che sono
definitivi, possono essere esperiti i rimedi approntati
dall'ordinamento, limitandosi l'ultimo comma dell'art. 208 a ridurre a
60 giorni il termine per il ricorso in via straordinaria al Capo dello
Stato. In terzo e ultimo luogo, conclusa questa fase, senza che
l'esecuzione sia stata sospesa, il contribuente, e coloro che la legge
gli equipara, possono agire contro l'esattore in sede giudiziaria per
il risarcimento dei danni e l'esattore risponde dei danni e delle spese
del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti spettanti
all'ente impositore. Sicché non si può affermare, fondando sulla mera
lettera del secondo comma dell'art. 209 del T. U, che le garanzie
apprestate dagli artt. 615-618 del Cod. proc. civ. siano state sic et
simpliciter negate al cittadino, ma si deve piuttosto ritenere che a
quelle opposizioni sono subentrati altri mezzi di tutela conformi
all'istituto dell'esecuzione esattoriale, e che al sistema
dell'esecuzione ordinaria è stato sostituito un altro diverso e non
illegittimo sistema.
Mediante esso la tutela giurisdizionale è garantita nella maniera
più ampia in aderenza alle norme contenute nell'art. 113 della
Costituzione, pur nelle forme peculiari richieste dalla particolare
natura dell'esecuzione esattoriale e nel rispetto del principio
dell'esecutorietà dell'atto amministrativo. Né a questa conclusione
si può opporre l'osservazione, che si legge nelle ordinanze di
rimessione, secondo la quale in questo caso si negherebbe la tutela
giurisdizionale propria dei diritti soggettivi. Non si può dire,
infatti, che si abbia una violazione dell'art. 113 della Costituzione
quando la legge, come in questo caso, assicuri contro l'atto
amministrativo una particolare tutela amministrativa e, in relazione
con questa, garantisca i rimedi giurisdizionali previsti
dall'ordinamento.
5. - L'ordinanza del Pretore di Legnago fa richiamo, come si è
visto, alla dichiarata illegittimità costituzionale della regola del
solve et repete, ma fugacemente e si direbbe senza molta convinzione.
In verità, come risulta da quanto si è esposto, la particolarità del
sistema costituito dagli artt. 208 e 209 del T.U. e dagli altri che con
essi si collegano, non discende dall'applicazione di quella regola, ma
piuttosto dal principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo. E
codesto principio, nei limiti nei quali esso vale nei confronti della
sopravvenuta Costituzione, fu già fatto salvo dalla Corte nella
sentenza n. 21 del 1961, con la quale quella illegittimità fu
dichiarata. E, in verità, esso non esclude punto la proponibilità
dell'azione davanti all'autorità giudiziaria competente, né la
sottopone all'adempimento di alcun onere preliminare, ma stabilisce
l'indipendenza dell'azione giudiziaria dal procedimento esecutivo; non
impedisce la pronuncia del giudice, ma ne limita l'efficacia entro
certi confini, vietandogli di revocare o modificare l'atto
amministrativo impugnato nei casi e con gli effetti previsti dalla
legge medesima (art. 113 della Costituzione, terzo comma). Nel caso poi
sottoposto alla Corte, come è assicurato al contribuente, dopo la
pubblicazione dei ruoli, di proporre l'azione di accertamento negativo,
senza che sia necessario il previo pagamento del debito di imposta,
così è da ritenere che, dopo la fine dell'esecuzione, il cittadino
possa adire il giudice competente non soltanto per il risarcimento dei
danni conseguenti all'illegittimità dell'esecuzione esattoriale, ma
altresì, se non l'abbia ancora fatto, per far accertare l'infondatezza
della pretesa impositiva e le conseguenze che da questo accertamento
discendono.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
dichiara non fondate le questioni sollevate dai Pretori di Legnago
e di Manduria sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo
e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato
con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte