Sentenza n. 87/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 20 della
legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2, recante norme
sul riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei
diritti sulle terre comuni, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno
1962 dalla Sezione speciale usi civici della Corte d'appello di Roma
nel procedimento civile vertente tra la Società anonima Fratelli
Vascellari e C. e l'Associazione agraria Schermetzein, iscritta al n.
159 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1962 e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 16 ottobre 1962.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società
Vascellari e di intervento della Provincia di Bolzano;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per la Società Vascellari, e gli
avvocati Luigi Carraro e Carlo Tinzl, per la Provincia di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra la Società
anonima Fratelli Vascellari e C. e l'Associazione agraria Schermetzein
davanti alla Sezione speciale usi civici della Corte d'appello di Roma,
il Procuratore generale sollevò in via subordinata, dopo averne
ritenuto in via principale la non rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 20 della
legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2, recante norme
sul "riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,
comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre
comuni". Le norme impugnate stabiliscono che i procedimenti pendenti
presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici o in sede di
gravame, che abbiano per oggetto rapporti regolati dalla legge
provinciale, debbono essere dichiarati estinti, d'ufficio o su istanza
di parte, e che in base a tale dichiarazione debbono essere cancellate
le relative annotazioni nel libro fondiario.
La Corte di appello ha ritenuto la questione non manifesta mente
infondata, e in conseguenza ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti
alla Corte costituzionale.
Nell'ordinanza la Corte di appello ricorda che l'art. 11, n. 8,
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige conferisce alla
Provincia la potestà di emanare norme legislative in materia di usi
civici, nei limiti posti dall'art. 4 del medesimo Statuto, che sono
quelli segnati oltre che dagli obblighi internazionali dello Stato,
dalla Costituzione e dai principi dell'ordinamento giuridico.
In base a questi poteri la Provincia di Bolzano con la legge
citata, e particolarmente con le norme degli artt. 1 e 2, ha ridotto le
interessenze, le vicinie, e le altre comunità ed associazioni agrarie
comunque denominate e costituite per l'esercizio dei diritti sulle
terre comuni, a comunioni di diritto privato di interesse pubblico,
sottoposte alle disposizioni del Codice civile. Ma, così disponendo,
avrebbe abrogato l'equiparazione di quelle associazioni ai Comuni e
alle frazioni, disposta dall'art. 1 della legge sugli usi civici 16
giugno 1927, n. 1766. Con ciò, prosegue l'ordinanza, i diritti di
godimento dei masisti verrebbero ad essere classificati, come per il
passato, quali servitù sul fondo altrui, e i diritti dei componenti
della comunione si porrebbero come estrinsecazione del diritto di
proprietà o del diritto reale di ciascun membro: con la conseguenza
che la nuova regolamentazione inciderebbe sul rapporto di affrancazione
dietro compenso, che è l'oggetto della causa, per la sostituzione, che
così si è fatta, dei diritti reali di ciascun componente, valutabili
secondo diversi criteri, ai diritti di una pubblica associazione.
L'applicazione delle norme contenute nell'art. 20, che sono
conseguenza, secondo la Corte di appello di Roma, di questa diversa
qualificazione della natura delle associazioni agrarie sopra ricordate
e dei diritti dei loro componenti, comporterebbe la sottrazione alla
competenza della Sezione speciale per gli usi civici di Roma di materia
ad essa specificamente attribuita dalla ricordata legge sugli usi
civici e dal successivo decreto 26 febbraio 1928, e violerebbe inoltre
i principi del nostro ordinamento processuale che disciplinano
l'istituto dell'estinzione del processo (artt. 306 e seguenti del
Codice di procedura civile). Di qui l'ulteriore violazione dei limiti
posti dallo Statuto speciale all'esercizio della potestà legislativa
della Provincia, a cui non sembra conferita la potestà di emanare
norme anche in "materia regolata dalla legge ordinaria", quale è
quella riguardante la estinzione del processo.
Ma l'ordinanza solleva specificamente dubbi sulla legittimità
costituzionale anche dell'art. 1 della legge provinciale, per
l'accennata riduzione che esso compie delle associazioni agrarie a
comunioni di diritto privato, in contrasto coi principi
dell'ordinamento che, viceversa, equiparano quelle associazioni ad enti
di diritto pubblico, e segnatamente con l'art. 1 della legge del 1927
sugli usi civici, che assoggetta in ogni caso questa materia alle norme
contenute in essa medesima legge.
Infine, un altro motivo di illegittimità sorgerebbe dal fatto che
la Provincia ha regolato comunioni di diritto privato (il che è fuori
della sua competenza) e assoggettato, con gli artt. 1 e 2 a norme di
diritto privato rapporti di comunione su "terreni gravati da usi civici
di natura pubblicistica", statuendo anche, con gli artt. 5 e 6, sulle
quote di compartecipazione e sul procedimento di accertamento
dell'estensione di diritti soggettivi che, ovviamente, influiscono
sulle quote di affrancazione.
Per tutti questi motivi, la Corte di appello di Roma sottopone
all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità del
l'art. 20 "in collegamento con gli artt. 1 e 2 della stessa legge, in
relazione agli artt. 117 e 134 della Costituzione".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 27 ottobre 1962.
2. - Nel presente giudizio si è costituita la Società anonima
Fratelli Vascellari e C., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
Romanelli e dall'avv. prof. Arturo Carlo Jemolo. Nelle deduzioni
depositate il 15 novembre 1962 la difesa della Società eccepisce
preliminarmente: a) che la Corte d'appello non si è proposto il
problema della rilevanza della questione di legittimità
costituzionale; b) che non è chiaro se la questione di
costituzionalità sia limitata al solo art. 20, o invece non comprende
anche gli artt. 1 e 2 della legge provinciale; c) che il contrasto
delle norme impugnate è stato profilato erroneamente in relazione agli
artt. 117 e 134 della Costituzione. Ad avviso della difesa, invece, se
si facesse, come è necessario fare, il raffronto con l'art. 11, nn. 8
e 9, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, ne risulterebbe la
piena conferma della non fondatezza della sollevata questione, dato che
quell'articolo ai numeri citati ha conferito alla Provincia la potestà
di emanare norme legislative in materia di usi civici e in materia di
ordinamento dei masi chiusi. La legge impugnata, infatti, completerebbe
l'ordinamento del maso chiuso, distinguendo, nella molteplicità degli
usi civici esistenti nella Provincia di Bolzano, gli usi civici in
favore della popolazione da quelli in favore di singole proprietà
individuali, quali risultano iscritti nel libro fondiario a favore di
privati e che non potrebbero essere qualificati vere e proprie servitù
civiche. Questi diritti di pascolo e di godimento dei boschi,
strettamente collegati con l'ordinamento dei masi chiusi dei quali
condizionano talvolta la stessa esistenza, ebbero sin dal Medio Evo una
particolare disciplina consuetudinaria e statutaria, che continuò, in
forma legislativa, fino ai giorni nostri, come è attestato dalla
Patente Sovrana del 5 luglio 1853, n. 130, dalla legge imperiale 7
giugno 1883, n. 94 e, nell'ambito di questa, che va considerata alla
stregua di una legge cornice, dalla legge provinciale del Tirolo 19
giugno 1909, n. 61, sulla "divisione dei terreni comuni e regolazione
dei diritti di godimento e di amministrazione cui si riferiscono". Da
queste leggi si ricaverebbe, a detta della difesa della Società, la
configurazione del diritto dei singoli come diritto individuale,
congiunto di regola con la proprietà di un maso: diritto di
comproprietà o diritto reale su beni di una comunione o di un'
associazione, o anche di privati, inteso sempre come un diritto
soggettivo e personale, qualificato, nel caso di diritto reale su
proprietà altrui, come servitù, e come tale iscritto nel libro
tavolare.
3. - La descritta situazione giuridica ed economica rimase tale
fino alla legge del 1927 sugli usi civici: sicché la legge
provinciale, una volta che alla competenza legislativa primaria della
Provincia è stata assegnata questa materia, non ha fatto se non
ristabilire "essenzialmente" lo stato di diritto esistente prima del
1927, senza, perciò, travalicare i confini assegnati alla competenza
della Provincia dallo Statuto speciale. Ma la legge ha avuto anche lo
scopo di favorire una migliore e più razionale utilizzazione delle
terre, liberandole da oneri gravosi, o regolando questi oneri in
maniera da non impedire il progresso dell'agricoltura; il che sarebbe
attestato dalla qualificazione, che la legge reca, delle interessenze
come di comunioni private di interesse pubblico. La legge provinciale,
perciò, non avrebbe violato in alcun modo la legge statale del 1927,
ma regolato, secondo la tradizione locale, diritti che non esistono
nelle altre regioni d'Italia, o vi hanno una diversa configurazione. La
conclusione sarebbe che il dubbio della Corte d'appello che la legge
provinciale abbia mutato la natura di queste comunioni è infondato, e
che infondata altresì è la tesi della violazione dei principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato, segnatamente di quelli che
informano la legge 16 giugno 1927, n. 1766, perché si tratta di
materia di usi civici, nella quale la Provincia ha potestà di dettare
norme con l'obbligo di osservare soltanto i limiti posti dall'art. 4
dello Statuto.
4. - Non sarebbe fondata nemmeno la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, che, a dire della difesa, è da
qualificare norma transitoria, conseguenziale al riconoscimento della
particolare natura di queste interessenze. Una volta stabilito che
queste non hanno mai avuto carattere e natura di veri e propri usi
civici, ne deriva che non possono essere devolute alla cognizione dei
giudici delle vertenze in materia di usi civici e che debbono, invece,
essere portate davanti al Commissario regionale e, successivamente,
alla Corte d'appello, soltanto quando si discuta sulla questione
relativa all'esistenza, alla natura e alla estensione dei diritti di
promiscuo godimento ed alla rivendicazione delle terre, come appunto
dispone espressamente l'art. 6 della legge provinciale.
In conclusione, le norme dell'art. 20 non avrebbero inteso né
sopprimere né sottrarre nulla alla competenza dell'autorità
"preposta" alla cognizione degli usi civici, ma avrebbero sospeso
temporaneamente la cognizione di queste controversie per consentire lo
svolgimento della fase amministrativa regolata dagli artt. 5 e 6 della
stessa legge, relativi ai rapporti fra i componenti dell'associazione.
5. - Ragioni queste ribadite in una memoria depositata il 24 aprile
di quest'anno, nella quale la difesa della Società Fratelli Vascellari
insiste particolarmente sul fatto che, avendo la legge provinciale
regolato diversamente la materia - essa avrebbe di mira non già la
liquidazione, ma la conservazione o la ricostituzione degli usi civici
-, conseguenza necessaria sarebbe la cessazione della materia del
contendere, un istituto non contemplato a sé nel nostro Codice di
rito, ma che non può non farsi rientrare nell'istituto dell'estinzione
del processo. Sicché l'art. 20, disponendo come ha disposto, non
avrebbe fatto altro se non rendere esplicito quanto già era ricompreso
nella nuova e diversa disciplina data alla materia dalla legge
provinciale.
La Corte costituzionale, anzi, dovrebbe proporsi il quesito se una
sentenza di illegittimità costituzionale dell'art. 20 non sarebbe
inutiliter data, o, detto diversamente, se possa essere dichiarata la
illegittimità costituzionale di una legge regionale che, pur superando
i limiti della competenza della Regione, altro non faccia se non
enunciare una conseguenza giuridica, alla quale si perverrebbe
ugualmente applicando i principi generali.
6. - Nel giudizio è intervenuta la Provincia di Bolzano,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Carraro e Carlo Tinzl.
Nella memoria di costituzione depositata il 15 novembre 1962 la
difesa della Provincia sostiene tesi e svolge considerazioni analoghe a
quelle, già riferite, della Società Vascellari. In primo luogo la
difesa della Provincia sostiene decisamente che la questione di
legittimità costituzionale deve intendersi limitata al solo art. 20
della legge, come risulterebbe dall'impugnativa del Procuratore
generale, limitata a questo articolo, e dal dispositivo dell'ordinanza,
in cui il riferimento agli articoli 1 e 2 della legge è fatto non in
maniera autonoma, ma per individuare la materia a cui si riferisce il
citato art. 20, e soprattutto dalla circostanza che davanti alla Corte
d'appello di Roma non si controverte se non sull'estinzione del
procedimento ai sensi dell'art. 20.
In secondo luogo, il riferimento agli artt. 117 e 134 della
Costituzione sarebbe errato; quello all'art. 134 non avrebbe altro
senso se non quello di sottolineare la competenza in materia della
Corte costituzionale; quello all'art. 117 sarebbe fatto male a
proposito, perché in questo giudizio si controverte intorno ai poteri
di una Regione a Statuto speciale, che debbono essere ricavati, nel
caso concreto, dallo Statuto speciale Trentino-Alto Adige, e in
particolare dall'art. 11, n. 8, che conferisce alla Provincia poteri
legislativi in materia di usi civici, coi soli limiti della
Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
7. - Tuttavia, la difesa della Provincia di Bolzano ritiene
necessario, ai fini di una maggiore chiarezza della discussione,
occuparsi anche degli artt. 1 e 2 della legge. A suo avviso, i diritti
di godimento delle associazioni agrarie della Provincia di Bolzano
costituirebbero un complemento ed una integrazione della proprietà
individuale del maso chiuso e avrebbero la "natura di diritti
collettivi reali congiunti ad attività economiche quali sono i masi
chiusi"; con la conseguenza che la legge, di cui si discute,
integrerebbe quelle su codesti masi più volte considerate legittime
dalla Corte costituzionale. Il regolamento di questi diritti, che ha la
sua giustificazione nella particolare situazione geografica, storica ed
economica della Provincia di Bolzano, non trova riscontro nella
legislazione italiana e non può essere invalidato facendo riferimento
alle norme contenute in singole leggi ordinarie. Tutte le
argomentazioni che la Corte d'appello di Roma ha tratto da un confronto
della legge provinciale, e segnatamente dell'art. 1, con la legge
statale sugli usi civici del 1927 sono prive di giustificazione,
perché gli eventuali contrasti che si pongono tra l'art. 1 della legge
del 1927 e l'art. 1 della legge provinciale del 1959 comportano un
contrasto con una norma di legge ordinaria, costituzionalmente
irrilevante, quando una Provincia, come è il caso di quella di
Bolzano, sia dotata di potestà legislativa primaria.
Nemmeno fondato sarebbe il rilievo secondo cui la legge
disciplinerebbe comunioni di diritto privato che esorbitano dalla
competenza attribuita alla Provincia in materia di usi civici, perché
tale competenza non potrebbe non estendersi anche alla disciplina del
godimento di questi usi, e quindi alle comunioni di godimento che
necessariamente ne derivano.
Infondato sarebbe infine l'argomento che la legge non avrebbe
potuto disporre sulle quote di compartecipazione, né procedere
all'accertamento di diritti soggettivi influenti sulle quote di
affrancazione, perché le procedure di conciliazione previste dagli
artt. 5 e 6 della legge provinciale non ledono minimamente la facoltà
dei cittadini di far valere i propri diritti davanti all'autorità
giudiziaria: il solo caso nel quale si sarebbe potuto parlare di una
violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
8. - Da queste premesse, la difesa della Provincia di Bolzano
ritiene di poter trarre la conclusione della non fondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 20. A suo avviso, le
nuove disposizioni della legge provinciale del 1959, in virtù dei
principi che vigono in materia di ius superveniens, data la mutata
configurazione degli istituti, si sarebbero dovute necessariamente
applicare ai procedimenti giudiziari iniziati sulla base di
disposizioni legislative anteriori.
La nuova configurazione data ai soggetti titolari dei diritti in
contestazione farebbe venir meno in questi procedimenti la
legittimazione di una delle parti in causa e muterebbe l'oggetto stesso
del giudizio, che non sarebbe più un diritto di uso civico spettante
alla comunione, ma un diritto reale del singolo membro della comunione,
sicché, anche indipendentemente dalle norme dell'art. 20, l'autorità
giudiziaria dovrebbe dichiarare il venir meno della materia del
contendere nelle cause instaurate sulla base della legislazione in
vigore prima della legge provinciale del 1959.
Soltanto in questo senso, e non già in senso tecnico, dovrebbe
essere interpretata l'espressione contenuta nell'art. 20 - "estinzione
del procedimento". La difesa della Provincia crede di poter trovare
conferma a questa tesi nel fatto che l'altra ed opposta renderebbe
applicabile anche la disciplina dell'estinzione del procedimento di
appello, che, secondo il disposto dell'art. 338 del Cod. proc. civile,
determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il
che sarebbe assolutamente inconciliabile con una esatta interpretazione
dell'art. 20.
In definitiva, questo articolo non avrebbe altra funzione se non
quella di rendere esplicito un effetto della nuova legge, che si
produrrebbe indipendentemente dalla norma legislativa impugnata, che,
per conseguenza, avrebbe un valore meramente dichiarativo, e non
costitutivo di nuove situazioni giuridiche. Errata, pertanto,
l'affermazione della Corte d'appello di Roma, che la norma sottrarrebbe
alla competenza della Sezione speciale per gli usi civici materia che a
questa spetta, perché l'articolo 20 non modifica per nulla questa
competenza, ma si limita ad affermare l'esigenza che la nuova
disciplina sostanziale della materia trovi applicazione anche rispetto
ai procedimenti giudiziari in corso.
La difesa della Provincia ritiene inoltre che, pur se si volesse
assumere l'art. 20 nel suo solo significato letterale, si dovrebbe
ugualmente dichiarare la non fondatezza della proposta questione di
legittimità costituzionale, in quanto, una volta riconosciuta alla
Provincia la potestà legislativa primaria in materia di usi civici,
non si potrebbe non riconoscerle anche la potestà di porre una norma
che, formalmente di natura processuale, costituisce un necessario
complemento della disciplina sostanziale di sua competenza: il che
sarebbe stato già affermato dalla Corte costituzionale.
9. - La difesa della Provincia di Bolzano ha depositato anche una
memoria il 25 aprile di quest'anno, nella quale, dall'esame delle leggi
che hanno regolato la materia nella Provincia di Bolzano come parte del
Tirolo dal 1853 al 1909, trae la conclusione che la legge provinciale
non ha fatto altro se non ricostituire la situazione quale era prima
della legge del 1927 sugli usi civici, sottolineando che i diritti
soggettivi e individuali dei componenti le singole "interessenze" non
muterebbero natura per il fatto che la legge impugnata definisca queste
interessenze comunioni private di interesse pubblico; una definizione
che vuole significare soltanto la esistenza di un interesse generale
per il più razionale esercizio di quei diritti: cosa non diversa da
quella dei molti altri casi in cui esistano limitazioni o restrizioni
all'esercizio di diritti privati nel pubblico interesse.
10. - All'udienza dell'8 maggio 1963 le parti hanno ribadito le
loro tesi e insistito sulle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione di non rilevanza sollevata dalla difesa della
Società Vascellari deve essere respinta. Non vale in contrario la
circostanza che il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Roma, Sezione speciale usi civici, abbia sostenuto in via principale,
nelle sue conclusioni, la tesi che il giudizio potesse essere deciso
senza ricorrere alle norme dell'art. 20 della legge provinciale. Quel
che conta è che la Corte di appello abbia ritenuto che la rilevanza
sussistesse e ne abbia dato nell'ordinanza di rimessione un'ampia
motivazione. Tanto basta al fine della rituale proposizione della
questione di costituzionalità, giusta il costante avviso di questa
Corte.
2. - Diversa questione è quella dei limiti del giudizio che,
secondo la tesi delle due parti costituite, riguarderebbe soltanto le
norme dell'art. 20 e non già anche quelle degli artt. 1 e 2 della
legge provinciale.
È evidente, infatti, che questa è una questione d'interpretazione
dell'ordinanza, atto introduttivo del giudizio, certamente di
competenza della Corte costituzionale. Senonché l'ordinanza non lascia
dubbi sul fatto che il giudice a quo abbia voluto sottoporre al
giudizio di costituzionalità anche gli artt. 1 e 2, anzi in primo
luogo questi, come si può dedurre dall'affermazione, che vi si legge,
che le norme dell'art. 20 sono conseguenza della diversa qualificazione
della natura delle associazioni agrarie esistenti nella Provincia di
Bolzano, che la legge fa appunto nei suoi due primi articoli: il che
vuol dire che l'eventuale dichiarazione d'illegittimità di questi
travolgerebbe con sé tutta la legge e assorbirebbe la questione
dell'art. 20. Pertanto la formula del dispositivo, che sottopone alla
Corte la questione di legittimità del citato art. 20 "in collegamento
con gli artt. 1 e 2 della stessa legge", non si limita a individuare la
materia, alla quale quell'articolo si riferisce, come è opinione della
difesa della Provincia di Bolzano, ma esprime la volontà del giudice a
quo di sottoporre alla Corte, perché giudichi della loro
costituzionalità, sia i due primi, sia l'ultimo degli articoli della
legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2.
3. - Deve essere respinta anche l'eccezione, sollevata segnatamente
dalla difesa della Provincia, secondo la quale la questione, oggetto
del presente giudizio, sarebbe stata proposta irritualmente, senza,
cioè, l'esatta indicazione delle norme costituzionali che la legge
avrebbe violato, venendo così a mancare l'uno dei due termini nei
quali si articola ogni questione di costituzionalità.
Ora, è esatto che l'ordinanza ha fatto richiamo erroneamente
all'art. 117, che definisce l'oggetto e i limiti del potere legislativo
delle Regioni di diritto comune, e all'art. 134, il quale specifica le
competenze della Corte costituzionale, ma non è meno esatto che essa
ha configurato i vizi delle norme impugnate come violazioni dei limiti
segnati alla competenza legislativa della Provincia dallo Statuto, e ha
richiamato di questo esplicitamento l'art. 11, n. 8, e l'art. 4, che
rispettivamente fondano la potestà legislativa provinciale in materia
di usi civici e ne segnano i limiti. Che è quanto basta perché la
Corte possa individuare la questione di costituzionalità che le è
stata sottoposta e procedere nel giudizio.
4. - Da tutto questo consegue che la Corte deve in primo luogo
esaminare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge provinciale. Tale questione non è fondata.
La Provincia di Bolzano gode in materia di usi civici (art. 11, n.
8, dello Statuto speciale) di una potestà legislativa, che usa
definire "primaria", vale a dire tale che trova i suoi limiti soltanto
nella Costituzione, nei principi dell'ordinamento giuridico dello
Stato, negli obblighi internazionali e negli interessi nazionali,
nonché nelle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali
della Repubblica (art. 4 del medesimo Statuto). Non si può dire che
questi limiti siano stati travalicati dalle norme contenute nei due
articoli impugnati, i quali qualificano le interessenze, le vicinie e
le altre comunità e associazioni agrarie comunque denominate e
costituite, "comunioni private di interesse pubblico", soggette, per
quanto non è stabilito dalla legge provinciale, alle norme del Codice
civile (art. 1), e sottopongono alla sola disciplina di questo le
comunioni che si siano formate dopo l'"impianto" del libro fondiario e
le altre che, pur formate prima, non comprendano più di cinque membri.
Vero è che il sistema così istituito dalla legge provinciale
deroga per questa parte al sistema della legge statale 16 giugno 1927,
n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, ma è anche vero che
questa legge è una legge ordinaria, che ricondusse sotto un'unica
disciplina, fondata in via principale sulle tradizioni e la
legislazione delle Province meridionali, una materia come quella degli
usi civici che ha avuto, nella storia giuridica per tanti aspetti non
unitaria del nostro Paese, origini e svolgimenti localmente differenti.
Sicché la competenza riconosciuta non soltanto alle Province di Trento
e Bolzano, ma anche alla Regione della Valle d'Aosta (art. 2, lett. o
- usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e
forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali - dello
Statuto speciale), alla Sicilia (art. 14, lett. c, dello Statuto
speciale) e alla Sardegna (art. 3, lett. m, dello Statuto speciale),
sta a provare il proposito del legislatore costituente di rimediare a
codesta artificiosa uniformità, disponendo che la materia degli usi
civici fosse regolata dal legislatore regionale e in difformità dalle
leggi dello Stato in quelle regioni, segnatamente in quelle alpine,
dove si sono conservate tenaci tradizioni e consuetudini che possono
essere ricondotte ad usi antichissimi, romani e germanici, e dove le
condizioni geografiche e la natura degli ordinamenti agrari impongono
regole particolari nell'uso dei boschi e dei pascoli. Stando così le
cose, non ha senso configurare un contrasto tra la legge provinciale e
la legge ordinaria statale, assumendo a principi dell'ordinamento
giuridico i principi che possono essere dedotti dalla legge ordinaria
del 1927.
5. - Sulla particolare situazione storica, geografica, economica e
sociale della Provincia alto-atesina le difese delle due parti in
giudizio hanno richiamato insistentemente l'attenzione della Corte per
convalidare la tesi che la legge provinciale non abbia fatto se non
restituire alle interessenze, vicinie e altre comunità e associazioni
agrarie il carattere di comunioni di diritto privato, che era stato
sempre loro proprio, e ai diritti dei membri di codeste associazioni il
carattere di diritti "individuali" di proprietà o di servitù.
Va da sé che la Corte non può e non deve ricostruire questo lungo
svolgimento storico per accertare la fondatezza delle affermazioni
delle parti. Tuttavia le leggi, alle quali esse si richiamano, elencano
sì accanto ai Comuni e alle frazioni, interessenze vicinati classi di
contadini dotati singolaristi e simili, ma non ne definiscono la
natura, sicché può pure dubitarsi che tutte codeste varie
associazioni, nella più parte dei casi fornite di una loro particolare
storia e di una loro particolare natura, fossero considerate di diritto
privato e diritti "individuali" quelli esercitati dai loro membri su
terreni di proprietà dell'associazione o su terreni altrui. Nemmeno
risulta evidente, come affermano le parti, che codeste associazioni
siano da collegare in ogni caso col "maso chiuso", i loro membri coi
titolari pro tempore dei masi e le terre soggette agli usi di regola
con le pertinenze indivise dei masi. Le leggi citate, infatti, si
propongono o "di regolare o reluire (che vuol dire liquidare o
sciogliere) i diritti di prevalersi di legname, pascoli e prodotti
forestali, come pure alcuni diritti di servitù e di possesso comune e
di godimento" (patente sovrana 5 luglio 1853, n. 130); o di fissare
norme generali, lasciando poi alle leggi provinciali di stabilire se si
dovesse procedere alla divisione dei terreni sui quali esistessero
"diritti di possesso e di godimento comuni fra le preesistite autorità
feudali e i preesistiti sudditi" o fra due Comuni o tra i membri di un
Comune o di una frazione o di "vicinati" e analoghe comunità agrarie,
"classi di contadini, dotati, singolaristi e simili in forza della loro
comunione personale o congiunta al possesso, ovvero tra gli aventi
diritto a terreni alternati e variabili esistenti in alcuni paesi"
(legge imperiale 7 giugno 1883, n. 94); oppure di regolare i vari casi
di divisione (generale, speciale o singolare), di definire i terreni
"comuni", "il godimento comune o alternato" e la qualità di
"consorte", che è colui il quale si trovi nel possesso di diritti
comuni o sia investito di diritti di compartecipazione agli utili,
quale membro di una comunità formata dai cessati dipendenti, dai
membri dei Comuni o dalle classi aventi diritto al godimento di terreni
alternati o variabili, "sia che tale appartenenza dipenda dalla loro
comunione personale ovvero dal diritto di proprietà su un'altra
realita" (legge 19 giugno 1909, n. 61, valevole per la Contea
principesca del Tirolo, promulgata dall'imperatore "con l'adesione
della Dieta provinciale della Contea").
Questi dubbi, tuttavia, non tolgono valore alla tesi della non
fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge,
non soltanto perché, nella maggior parte dei casi, in effetti si
trattava e si tratta di associazioni che possono profilarsi come
associazioni di diritto privato e di diritti riconosciuti, come nel
caso di specie, in misura diversa ai singoli masi e ad essi intestati
nel libro di archiviazione, che precede il libro fondiario impiantato
con le leggi 17 marzo 1897 e 10 aprile 1898 (nozione regolatrice della
Comm. prov. per la sistemazione e l'affrancazione degli usi civici 10
agosto 1889), e anche, di regola, di terre e di usi collegati col maso
chiuso, integrazione essenziale dell'economia di codeste singolari
aziende agricole, ma anche perché la legittimità di questa legge non
si può far dipendere in toto dalla condizione che essa ripeta e
rinnovi consuetudini, tradizioni, norme e istituzioni, così come erano
intese e regolate nel periodo anteriore all'entrata in vigore della
legislazione italiana nella Provincia di Bolzano. Condizione che
porterebbe a negare al legislatore provinciale ogni discrezionalità in
una materia, che, pur fondata sull'autorità di tradizioni secolari,
non era del tutto pacifica e aveva dato luogo a contrasti tra le
tendenze legislative imperiali, coerenti col moto generale del secolo
scorso, diretto ad eliminare i residui del regime feudale e di regola
alla "liquidazione" degli usi civici e alla "sistemazione" delle terre
sulle quali venivano esercitati, e dall'altra parte le tendenze e le
esigenze diverse, se non opposte, della popolazione dell'arco alpino
favorevoli alla persistenza delle antiche comunità, e delle antiche
forme di godimento e di uso delle terre comuni, come risulta, del
resto, e dal fatto che le leggi imperiali, pur prevedendo la
liquidazione degli usi civici, consentivano il "regolamento" loro, e
dalla necessità anche allora avvertita di conferire alle Province o
Regioni ampi poteri in questa materia.
Del quale stato di cose e segnatamente dell'ora rilevato contrasto
tra i criteri ispiratori delle leggi imperiali e le aspirazioni e le
necessità locali è riprova da ultimo la legge 19 giugno 1909, n. 37,
"valevole per la Contea principesca del Tirolo sulla regolazione e
affrancamento dei diritti di godimento di legna, di pascoli e di
prodotti forestali..., nonché sull'assicuramento dei diritti degli
aventi diritto a servitù boschive", la quale fu promulgata e
pubblicata soltanto nel 1911, il 24 di maggio, nel "Bollettino delle
leggi e ordinanze per la Contea principesca del Tirolo e per il
Voralberg" alla puntata XII.
Ora, questa legge, che si propone di regolare, come risulta dal
par. 1, i diritti di far legna e di percepire legna e altri prodotti
forestali in un bosco o da un bosco altrui, nonché i diritti di
pascolo sopra fondi e terreni altrui, prevede in primo luogo la
"regolazione" (paragrafi 2 e 3) e soltanto in secondo luogo
l'affrancamento (par. 9), sottoponendolo a certe condizioni e
disponendo che esso possa essere compiuto o con la cessione di terreni
o col pagamento di un capitale (par. 10); e, che è più, stabilisce
che, nel caso si attui la "reluizione" mediante la cessione di terreni,
tale cessione debba "farsi di regola pro indiviso al complesso di tutti
gli aventi diritto" (par. 20), riuniti in un organismo di difficile
definizione, che sarà amministrato e rappresentato secondo norme che
la legge pone e che dovranno trovare posto in uno statuto (par. 21).
6. - Fondata è, invece, la questione di costituzionalità
dell'art. 20, e la ragione è che questo articolo, ordinando al giudice
di dichiarare estinti i processi in corso, d'ufficio o su richiesta di
parte, e disponendo, come conseguenza di questa dichiarazione, la
cancellazione delle annotazioni relative sul libro fondiario,
disciplina materia che è affatto sottratta alla competenza della
Provincia di Bolzano. Vero è che di questa norma le difese delle
parti, segnatamente quella della Società Vascellari, tentano di dare
un'interpretazione in virtù della quale essa non vorrebbe significare
se non l'obbligo fatto al giudice di dichiarare, in conseguenza
dell'entrata in vigore della nuova legge, la cessazione della materia
del contendere; un obbligo al quale il giudice sarebbe tenuto, nel caso
in esame, anche senza un'espressa disposizione di legge. Ma è evidente
che ciò non è sufficiente per ritenere non invasa dal legislatore
provinciale la sfera di competenza statale. E, del resto, la
dichiarazione di illegittimità costituzionale non vieterà, se questa
ipotesi è valida, che si producano gli effetti connessi con la figura
dello ius superveniens: soltanto deve essere il giudice a stabilire
caso per caso se questa ipotesi sussista e quali ne siano le
conseguenze.
Non vale richiamare la Corte, come fa la difesa della Società, a
considerare l'ipotesi dell'inutilità di una dichiarazione di
illegittimità costituzionale di una norma che abbia sì esorbitato dai
limiti della competenza provinciale, ma soltanto per enunciare una
conseguenza giuridica, alla quale si perverrebbe egualmente in
applicazione di principi generali dell'ordinamento. La Corte non può e
non deve esaminare, in casi come questo, se non se la norma sia in
contrasto, oppure non, con la Costituzione, lasciando al giudice
ordinario di stabilire quali siano gli effetti della pronunzia di
incostituzionalità.
Infine, non vale nemmeno il richiamo alla giurisprudenza di questa
Corte in materia di "masi chiusi", sulla stretta connessione della
quale con l'altra degli "usi civici" le difese hanno insistito. La
ragione che giustificò la dichiarazione di non fondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge
provinciale 29 marzo 1954, n. 1, modificato dall'art. 2 della legge
provinciale 2 settembre 1954, n. 2, che conferisce al Pretore poteri,
non previsti dall'ordinamento statale, in materia di stima del valore
di assunzione del maso chiuso, fu trovata nel fatto che quella norma,
la quale di per sé contrastava, come notò la Corte, con l'art. 108
della Costituzione, era parte necessaria della disciplina unitaria del
maso chiuso. Sicché la norma dello Statuto speciale del T.-A.A., che
quell'istituto richiamava appunto nella sua integrità, non poteva
essere intesa se non come derogatrice delle norme contenute nell'art.
108 della Costituzione e negli artt. 4 e 11 dello stesso Statuto
speciale: ragioni queste che, come è facile vedere, non si riscontrano
nel caso ora all'esame della Corte, per il quale non si pone lo stretto
legame di una norma che rientra in un campo riservato alla competenza
dello Stato, quale è quello dei modi di estinzione del processo e, in
conseguenza, della competenza e della giurisdizione, con la disciplina
dell'istituto degli "usi civici".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti,
dichiara:
a) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 della legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n.
2;
b) l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art.
20 della stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte