Sentenza n. 87/1973
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1973 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
citata
- art. 44legge 426/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato l'8 agosto 1972, depositato in cancelleria il 10
successivo ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 1972, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 maggio 1972, n.
220928, avente per oggetto "Legge 11 giugno 1971, n. 426 - Ricorsi
gerarchici pendenti (articolo 44)".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per la Regione siciliana, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con note 11 febbraio 1972, n. 1307/1583, e 21 febbraio 1972, n.
1312, dirette al Presidente della Giunta regionale della Sicilia, il
Ministero dell'industria, commercio e artigianato chiedeva che, ai
sensi del primo comma dell'art. 44 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
venissero sottoposti d'urgenza alla Commissione di cui all'art. 17
della legge stessa i ricorsi della S.p.A. Magazzini Standa e della
S.p.A. C.O.I.N. avverso il diniego di apertura di due magazzini a
prezzo unico in Siracusa, nonché della S.p.A. C.O.I.N. avverso il
diniego di apertura di un magazzino a prezzo unico in Trapani, da parte
dei Prefetti di quelle province, per il parere prescritto dall'art. 27
della ripetuta legge.
In riferimento a tali richieste l'Assessore per l'industria e
commercio della Regione siciliana, con nota 13 marzo 1972, n. 5484,
diretta al Ministero dell'industria e commercio e, per conoscenza,
all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione,
assumendo che in forza dell'art. 14 dello Statuto speciale la Regione,
in materia di commercio, ha competenza primaria e che, pertanto, le
attribuzioni stabilite dalle leggi per il Ministero debbono intendersi
riferite all'Assessore regionale del ramo competente, chiedeva che il
Ministero trasmettesse i ricorsi di cui alle note sopra richiamate e di
quegli altri eventualmente pendenti, ai fini della decisione da parte
dell'Assessorato stesso.
Con nota 25 maggio 1972, n. 220928, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato rispondeva affermando la propria
competenza a decidere i ricorsi in questione ed insistendo nella
richiesta di sollecito invio dei pareri come sopra richiesti.
L'Assessorato, con nota 15 giugno 1972, n. 12786, trasmetteva
all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione
l'originale della ministeriale testé citata, proponendo che venisse
sollevato conflitto di attribuzione.
Il Presidente della Regione - debitamente autorizzato dalla Giunta
con deliberazione 25 luglio 1972, n. 282 - con ricorso notificato l'8
agosto 1972, sollevava formale conflitto di attribuzione, sostenendo
che, ai sensi degli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto speciale,
nonché dell'art. 1 delle relative norme di attuazione, approvate con
d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, le attribuzioni del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono state trasferite,
nel territorio della Regione, al competente Assessore regionale.
In via subordinata, per l'ipotesi cioè che si ritenesse modificata
la competenza regionale per effetto dell'art. 44 della legge n. 426
del 1971, si denunziava la illegittimità costituzionale di tale norma
per violazione degli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto speciale.
Si è costituito per resistere a tale ricorso il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che, con l'atto di costituzione, eccepisce quanto segue:
1) In via pregiudiziale, la irricevibilità del ricorso perché
tardivo.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, infatti, a parte il
rilievo che, per oltre un ventennio, anche dopo l'entrata in vigore del
d.P.R. n. 1182 del 1949, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ha pacificamente esercitata la sua competenza in
materia, sta in fatto che il Presidente della Regione, per effetto
delle note ministeriali 11 e 21 febbraio 1972, delle quali sicuramente
ebbe notizia prima del 13 marzo 1972, data della nota con la quale ne
dava notizia all'Assessorato, era pienamente a conoscenza, per il non
equivoco contenuto di dette ministeriali, che il Ministero sosteneva la
propria competenza in materia.
Dovendo, quindi, il termine per la proposizione del ricorso
decorrere dal 13 marzo 1972 ed essendo stato notificato l'8 agosto 1972
la intempestività è manifesta.
2) Nel merito:
a) Poiché la Regione, pur avendone la potestà, non ha legiferato
al riguardo, è tenuta ad osservare la legislazione statale in materia
e vi è tenuta tanto più, in quanto, vertendosi in materia di ricorso
gerarchico avverso provvedimento del Prefetto e dipendendo il Prefetto
gerarchicamente soltanto dal Ministero dell'interno, non può
concepirsi una dipendenza gerarchica tra assessore e prefetto;
b) Per le stesse ragioni, risulta infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge n. 426 del 1971,
in riferimento agli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto speciale.
Nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato chiede pertanto che il ricorso della
Regione venga dichiarato irricevibile e rigettato.
Con memoria presentata il 7 aprile 1973, il patrocinio della
Regione siciliana, a confutazione delle deduzioni svolte
dall'Avvocatura generale dello Stato nell'atto di costituzione, deduce,
in sostanza, quanto segue:
a) In via pregiudiziale:
La eccezione di irricevibilità del ricorso perché tardivo è
manifestamente infondata in quanto gli atti dalla data dei quali si
vorrebbe far decorrere il termine per la proposizione del ricorso sono
di contenuto equivoco e, comunque, non costituiscono invasione della
sfera di competenza regionale, ma soltanto manifestazione del proposito
dello Stato di effettuare siffatta invasione.
b) Nel merito:
La competenza regionale in materia non può essere contestata in
base alle norme statutarie, mentre non è esatto che la Regione non
abbia esercitata la sua potestà di legislazione esclusiva, risultando,
invece, dalla Gazzetta Ufficiale della Regione stessa, che ne è stato
fatto ampio uso, tra l'altro, con la legge 22 luglio 1972, n. 43,
contenente proprio l'emanazione di "Norme per l'applicazione in Sicilia
della legge 11 giugno 1971, n. 426, contenente la disciplina del
commercio". Considerato in diritto :
In via preliminare deve osservarsi che pienamente fondata risulta
la eccezione di inammissibilità del ricorso, perché tardivamente
proposto, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.
Ai sensi dell'art. 39, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, il termine di sessanta giorni, stabilito per proporre ricorso di
conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e viceversa, decorre
dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza
dell'atto impugnato, da parte del soggetto legittimato, ai sensi del
terzo comma dell'articolo stesso, alla proposizione del gravame.
Secondo il ricorso in esame, il conflitto di attribuzione
sottoposto al giudizio di questa Corte sarebbe sorto per effetto della
nota del Ministero dell'industria, commercio e artigianato 25 maggio
1972, n. 220928, avente per oggetto "Legge 11 giugno 1971, n.
426. -
Ricorsi gerarchici pendenti (art. 44)", pervenuta al Presidente della
Regione siciliana con lettera dell'Assessorato regionale dell'industria
e commercio 15 giugno 1972, n. 12786, e, quindi, da tale giorno
dovrebbe decorrere il termine per la proposizione dell'impugnativa.
Senonché l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato due note,
rispettivamente in data 11 febbraio 1972, n. 220417, e 21 febbraio
1972, n. 220530, dirette al Presidente della Giunta regionale
siciliana, con le quali il Ministero dell'industria e commercio inviava
le copie di alcuni ricorsi gerarchici, ad esso proposti avverso
provvedimenti prefettizi di diniego di licenze di apertura di magazzini
a prezzo unico in Trapani ed in Siracusa, con richiesta del parere
prescritto dall'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e con
espresso riferimento all'art. 44 della legge stessa.
È vero che non risultano le date di ricezione da parte del
Presidente della Giunta regionale di dette note, ma e certo che debbono
essergli pervenute prima del 15 marzo 1972, perché porta tale data una
nota dell'Assessore regionale dell'industria e commercio, con la quale,
in riferimento alle citate ministeriali, che evidentemente dovevano
essergli state trasmesse dal Presidente della Giunta, rivendica la
propria competenza a decidere sui ricorsi di cui sopra.
Ne consegue che la decorrenza del termine per ricorrere va
riportata alla detta data del 15 marzo 1972, rispetto alla quale il
ricorso, notificato l'8 agosto 1972, è manifestamente tardivo.
Senonché il patrocinio della Regione, per evitare tale
conseguenza, oppone: a) che le ministeriali del febbraio 1972 hanno un
contenuto equivoco e tale che non vi si può ravvisare con certezza
l'affermazione della competenza statale a decidere i ricorsi in
questione; b) che, comunque, neppure dalla nota ministeriale 25 maggio
1972 si possono rilevare elementi integranti gli estremi di una
invasione della sfera di competenza regionale in atto, ma soltanto
elementi che integrano la manifestazione del proposito di porre in
essere una siffatta invasione.
È facile, peraltro, rilevare quanto segue:
Sul punto a): che l'art. 44 della legge n. 426 del 1971,
espressamente richiamato nelle note ministeriali del febbraio 1972, non
lascia alcun margine di dubbio circa l'attribuzione, sia pure in via
transitoria, al Ministero dell'industria e commercio della competenza a
decidere dei ricorsi gerarchici avverso i decreti prefettizi di diniego
di licenze commerciali.
Sul punto b): che l'invio al Presidente della Giunta regionale,
legittimato alla eventuale proposizione del ricorso per conflitto di
attribuzione, non degli originali ma delle copie dei ricorsi in
questione, con la contemporanea richiesta di sottoporli d'urgenza alla
commissione di cui all'art. 17 della legge n. 426 del 1971, per il
prescritto parere, sui ricorsi stessi, non solo dimostra chiaramente
l'affermazione della competenza ministeriale a deciderli, ma,
soprattutto, l'esistenza in atto del relativo procedimento su impulso
del Ministero e non la mera intenzione di iniziarlo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per tardività il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte