Sentenza n. 87/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo
22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione
sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), promosso
con ordinanza emessa il 25 gennaio 1973 dal tribunale di Frosinone nel
procedimento penale a carico di Spaziani Giuseppe ed altri, iscritta al
n. 93 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 119 del 1 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 25 gennaio 1973 nel corso del procedimento
penale a carico di più persone, imputate di avere ostacolato la
circolazione dei treni sulla strada ferrata in Agro di Sgurgola,
collocandosi sulla massicciata ferrata, il tribunale di Frosinone ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la
disciplina per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate
ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento all'art. 70 Cost.
ed in relazione all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98, in base all'assunto che esso non risulterebbe
ratificato dal Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione;
b) dell'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, -
sopra citato - relativo al delitto di blocco stradale, in riferimento
all'art. 3 Cost., in quanto la norma prevederebbe pari trattamento
edittale per situazioni che sarebbero diverse e che avrebbero
differente rilevanza sociale.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con la prima questione il tribunale di Frosinone prospetta il
dubbio che il d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la disciplina per
assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e
la libera navigazione) violi l'art. 70 della Costituzione, in quanto
non ratificato entro il termine previsto dall'art. 6 d.lg.lgt. 16 marzo
1946, n. 98, ma solo successivamente con legge 5 gennaio 1953, n. 32.
Come questa Corte ha già affermato con le sentenze n. 46 del
1960, 95 del 1964 e 104 del 1969, relative a fattispecie analoghe, ai
fini della osservanza del termine posto dall'art. 6 d.lg.lgt. 16 marzo
1946, n. 98, rileva soltanto la data di presentazione alle Camere per
la ratifica. Detta norma, invero, si limita a porre a carico del
Governo l'obbligo di sottoporre al Parlamento, per la ratifica, i
decreti legislativi, da esso emanati in virtù dei poteri conferiti con
il d.lg.lgt. 25 giugno 1944, n. 151, e con il successivo d.lg.lgt. 16
marzo 1946, n. 98, entro l'anno dall'entrata in funzione del nuovo
Parlamento. Orbene, è noto che il Parlamento della Repubblica si
insediò l'8 maggio 1948 e dagli atti parlamentari risulta che il d.lg.
22 gennaio 1948, n. 66, fu presentato alle Camere il 4 maggio 1949
(prima quindi della scadenza del termine predetto) per essere
ratificato.
Appare chiaro - pertanto - che la censura mossa dal giudice a quo
non ha alcun fondamento.
2. - L'altra questione (avente ad oggetto un preteso contrasto tra
l'art. 1 del suddetto decreto legislativo e l'art. 3 della
Costituzione) è poi manifestamente infondata, essendo già stata
esaminata e risolta da questa Corte nel senso della infondatezza con la
sentenza n. 133 del 1973, in base al rilievo che la contestuale ed
unitaria previsione di delitti dolosi caratterizzati dal fine di
impedire o di ostacolare la libera circolazione sulle strade ferrate ed
ordinarie e la libera navigazione, non è priva di razionalità e che,
comunque, la possibilità che in concreto possano incidere sulla misura
della sanzione applicabile eventuali circostanze aggravanti o
attenuanti, attiene alla problematica propria dei giudizi di merito.
Nell'ordinanza del tribunale di Frosinone, anteriore alla sentenza
sopra citata, la questione non viene prospettata sotto alcun profilo
nuovo. Non sussistono pertanto motivi che inducano a modificare la
precedente pronuncia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione relativa al d.lg. 22 gennaio
1948, n. 66 (recante la disciplina per assicurare la libera
circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera
navigazione), in riferimento all'art. 70 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del suddetto decreto, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione; questioni sollevate dal tribunale di
Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte