Sentenza n. 87/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1977 · relatore Guglielmo Roehrssen
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del giudice istruttore presso il
tribunale di Torino, iscritto al n. 30 del registro 1976, per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito del
rifiuto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di
trasmettere all'Autorità giudiziaria, nella loro integralità,
documenti ritenuti coperti da segreto politico- militare.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso 5 maggio 1976 il giudice istruttore presso il tribunale
di Torino, nel corso di un procedimento penale promosso a carico di
Sogno Rata del Vallino Edgardo, Cavallo Luigi ed altri, ha sollevato un
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Esponeva che, in seguito a richiesta fatta al Servizio Informazioni
Difesa, perché fosse trasmesso il carteggio relativo all'imputato
Sogno, il S.I.D. trasmetteva parte del carteggio esistente, precisando
che i restanti documenti non potevano essere esibiti perché
riferentisi a materia connessa a "specifica attività di
controspionaggio". Il giudice istruttore esponeva di essersi rivolto al
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo se confermasse
l'esistenza del segreto politico- militare. Il Presidente del Consiglio
rispondeva che il carteggio non esibito "rientrava nella materia
connessa a specifica attività di controspionaggio", in relazione a
dati formali soggettivi (nomi di personaggi stranieri e di agenti
informatori, sigle di operazioni di CS, denominazione di uffici addetti
alle operazioni ed altri elementi analoghi) da mantenersi segreti a
tutela d'interessi politici e militari". Peraltro, poiché sotto il
profilo del contenuto tale carteggio non conteneva notizie di carattere
segreto, veniva disposta la sua trasmissione previa obliterazione "dei
dati formali soggettivi suindicati".
Il giudice istruttore di Torino lamentava che l'obliterazione
avrebbe investito anche dati sostanziali e comunque che il segreto
opposto dal Presidente del Consiglio potrebbe investire legittimamente
i nomi degli agenti informatori e gli altri dati relativi agli uffici
ed alle operazioni dei Servizi di sicurezza, ma non potrebbe
altrettanto legittimamente investire i nomi dei cittadini stranieri ai
quali ha accennato il Presidente del Consiglio, in quanto costoro
potrebbero assumere la qualità di correi - per avere contribuito
finanziariamente a quell'attività dell'imputato Sogno che, dalla
restante documentazione processuale, apparirebbe avere assunto
rilevanza penale - e non vi sarebbe ragione per assicurare loro
l'impunità.
Secondo il giudice di Torino l'Esecutivo, ponendo "un illegittimo
sbarramento al potere dovere del giudice di acquisire gli elementi di
prova necessari per la prosecuzione dell'azione penale" avrebbe
interferito nelle funzioni giurisdizionali: di qui la necessità - a
suo parere - che la Corte costituzionale valuti se nella fattispecie
possa essere lesiva per la sicurezza delle istituzioni dello Stato
l'acquisizione da parte dell'A.G. dei suddetti nominativi.
Questa Corte con ordinanza n. 49 del 1977 riteneva il ricorso
ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 disponendo
che esso fosse comunicato, unitamente all'ordinanza stessa, a cura del
ricorrente, al Presidente del Consiglio dei ministri.
Poiché il giudice istruttore di Torino, con sentenza del 5 maggio
1976, aveva trasmesso il procedimento penale nel corso del quale era
insorto il conflitto al giudice istruttore del tribunale di Roma,
ritenendolo competente per territorio a proseguire il processo, questa
Corte disponeva che la cancelleria desse comunicazione della propria
ordinanza anche al giudice istruttore del tribunale di Roma.
L'autorità giudiziaria, pur provvedendo alla notifica al
Presidente del Consiglio dei ministri, non compiva il nuovo deposito
del ricorso, prescritto dall'art. 26, terzo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né
provvedeva a costituirsi ai sensi del comma successivo.
Si è costituita, invece, l'Avvocatura dello Stato per il
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o comunque respinto, sostanziandosi non in una
contestazione del potere dell'Esecutivo in materia di segreto
politico-militare, bensì nel modo in cui tale potere è stato
esercitato. Considerato in diritto :
Il ricorso proposto dall'Autorità giudiziaria contro il Presidente
del Consiglio dei ministri non è stato ritualmente proseguito e
pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
La legge 11 marzo 1953, n. 87 (art. 37), sulla costituzione ed il
funzionamento della Corte costituzionale, prevede, in caso di conflitti
di attribuzione fra poteri dello Stato, una particolare procedura, che
si articola in due fasi: la prima è diretta alla delibazione
dell'ammissibilità in astratto del ricorso col quale il conflitto
viene sollevato, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte
costituzionale, in quanto insorto fra organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono, per la
definizione della sfera di attribuzioni determinata da norme
costituzionali. La seconda fase - eventuale - è destinata all'esame
del merito.
La prima fase si svolge senza contraddittorio fra le parti, a
seguito del deposito da parte dell'autorità ricorrente, presso la
cancelleria della Corte, del ricorso sul quale s'intende provocare la
pronuncia di ammissibilità (art. 26, primo e secondo comma, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
pubblicate nella G.U. n. 71 del 1956).
Essa si chiude o con una pronuncia d'inammissibilità, che preclude
in modo definitivo il passaggio alla seconda fase del procedimento,
ovvero con un'ordinanza di ammissibilità, la quale invece costituisce
un provvedimento, che lascia impregiudicata, una volta costituitosi il
contraddittorio, ogni diversa e definitiva decisione anche in ordine
alla concreta ammissibilità del conflitto, ed ha come unico effetto di
autorizzare il ricorrente a provocare l'apertura della seconda fase.
Data l'autonomia delle due fasi, affinché si apra ritulmente la
seconda fase è necessario (art. 26, terzo comma, delle Norme
integrative sopra citate) che il ricorrente notifichi il ricorso e
l'ordinanza di ammissibilità agli organi interessati, ed entro 20
giorni dall'ultima notificazione depositi presso la cancelleria della
Corte il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite: tale
deposito è l'atto che apre la seconda fase del procedimento.
Nel caso in esame la prima fase del procedimento si era chiusa con
l'ordinanza n. 49 del 1977, con la quale questa Corte disponeva che la
propria cancelleria desse comunicazione dell'ordinanza medesima ai
giudici istruttori dei tribunali di Torino e di Roma e che il giudice
istruttore di Torino notificasse il ricorso e l'ordinanza stessa al
Presidente del Consiglio dei ministri.
Avvenute le comunicazioni suddette da parte della cancelleria di
questa Corte ai giudici istruttori di Roma e di Torino, quest'ultimo ha
provveduto a far notificare il ricorso e l'ordinanza al Presidente del
Consiglio dei ministri, ma ha omesso di depositare il ricorso presso la
cancelleria di questa Corte entro 20 giorni dall'avvenuta notificazione
al Presidente del Consiglio dei ministri.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ritenere
applicabili in materia - per il richiamo fattone dall'art. 22 della
legge n. 87 del 1953 - i principi della normativa dettata dal
Regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, il quale, in connessione con l'art. 36 del t.u. delle
leggi sul Consiglio stesso (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), prevede la
decadenza del ricorso per l'omesso deposto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di
cui in epigrafe, sollevato dal giudice istruttore presso il tribunale
di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte